Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula B' 1 1076 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE S PRIMA I CASSAZIONE Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G. N. 939/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 23686 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ud. 29/05/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in DE RE ET, elettivamente ROMA presso la CANCELLERIA DELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2562 avverso la sentenza n. 896/98 del Tribunale di NAPOLI, -1- depositata il 17/02/98 R.G.N. 40.046/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- -... R.G. 939/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 17 febbraio 1998, il Tribunale di Napoli -in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore della stessa città che aveva accolto la domanda di DE PR AN vòlta a conseguire rivalutazione monetaria ed interessi su quanto tardivamente corrispostole a titolo di prestazione assistenziale statuiva, in riforma della decisione appellata, il rigetto della domanda e compensava le spese dei due gradi di giudizio, ritenendo applicabile al credito in questione il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4 cod. civ.. DE PR AN ha quindi proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con un'unica censura, la ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ.- deduce, in estrema sintesi, che il credito concernente rivalutazione monetaria ed interessi su prestazione assistenziale corrisposta in ritardo soggiace a prescrizione (non quinquennale ma) decennale con decorrenza dalla data del tardivo pagamento. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il principio che il credito per rivalutazione monetaria ed interessi dovuti su ratei di prestazione assistenziale per invalidità civile corrisposti in ritardo - costituendo, nella disciplina determinata dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.196 del 1993 ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n.412 del 1991, una componente dell'originario credito assistenziale - soggiace a prescrizione decennale, con decorrenza, per le somme ре calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione 3 della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi;
senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere al versamento di somme ulteriori (v. Cass 27 giugno 1998 n.6392, 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804; nonché, limitatamente all'applicabilità del termine di prescrizione decennale, Cass. 22 agosto 1997 n.7882, 14 gennaio 1998 n.292, 2 ottobre 1998 n.9803, 17 aprile 1999 n.3858). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato - in linea con Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044 - nella Corte d'appello di Napoli (Sezione Lavoro). Allo stesso giudice si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli. G ore Meranzis Così deciso, in Roma, il 29 maggio 2001 Flowuste pierdicklo Il Cons.-Est. Il Presidente - IL CANCELLIERE: Depositato in Cancelleria 13 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 4