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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33270 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LL IO, nato a San Giovanni in [...] il [...]; ZA AV, nato a [...] il [...]; CH UD, nato a [...] il [...]; DI UO TO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dell'8 aprile 2022 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN NI, che per ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il loro rigetto;
uditi l'avv. Carlo Pagani, nell'interesse di VI ZI, l'avv. Paolo Stanghellini, anche per delega dell'avv. EA Pongiluppi, nell'interesse di RG LI e AU ZG, nonché l'avv. Salvatore Rossi, nell'interesse di TO Di NO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33270 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il 18 aprile 2016, RG LI, TO Di NO, VI ZA e AU ZGh venivano ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in ipotesi commessi in relazione al fallimento della società Idrot:ermosanitaria IZ s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del 19 settembre 2008. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, assolveva tutti gli imputati da una delle ipotesi distrattive contestate (relativa alla sottrazione del ricavato della vendita di una villetta ad EA IZ) e il solo Di NO anche dal reato di bancarotta fraudolenta documentale. Decidendo sul ricorso proposto avverso detta sentenza, questa Corte, il 5 luglio 2019, annullava la pronuncia della Corte d'appello, disponendo rinvio ad altra sezione in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, nonché in relazione alla configurabilità, per tutti gli imputati, dell'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n. 1, cod. pen e, per il solo LI, anche quanto alla sussistenza dell'ipotesi di bancarotta documentale. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'appello, il 21 gennaio 2020, individuava la misura delle pene accessorie fallimentari in anni tre per il ZA e in anni cinque per tutti gli altri imputati e confermava la responsabilità del LI in ordine al reato di bancarotta documentale e, per tutti, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, del codice penale. Proposto nuovamente ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza del 20 maggio 2021, annullava anche la seconda sentenza emessa dalla Corte d'appello, senza rinvio quanto all'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, cod. pen., e con rinvio, per tutti i ricorrenti, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e per il solo LI, anche in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Celebrato il secondo giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di RG LI in ordine al reato di bancarotta documentale (per essersi estinto per sopravvenuta prescrizione) e rideterminava la pena principale e quella accessoria fallimentare per tutti gli imputati. 2. Avverso tale ultima sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione tutti gli imputati. 2.1. Il ricorso proposto da RG LI si articola in sei motivi di censura, tutti afferenti alla sussistenza dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 I. fall. e al conseguente trattamento sanzionatorio irrogato. 2 2.1.1. Il primo, in particolare, deduce violazione dell'articolo 219 I. fall. quanto alla ritenuta sussistenza di una pluralità di fatti di bancarotta e alla corrispondenza fra imputazione e sentenza. Deduce la difesa che la richiamata aggravante implicherebbe la contestazione e l'accertamento di distinte condotte di bancarotta, laddove, in concreto, le singole condotte criminose, oggetto dei diversi capi d'imputazione per i quali sarebbe intervenuta definitiva condanna, sarebbero espressione di un'azione unitaria e assumerebbero la valenza di singoli atti posti in essere in rapporto di alternatività formale tra loro. Cosicché la Corte territoriale, esclusa la bancarotta fraudolenta documentale, avrebbe erroneamente applicato l'aggravante più volte richiamata giungendo ad una moltiplicazione delle singole contestazioni in violazione del divieto del bis in idem. 2.1.2. Il secondo deduce, sotto il medesimo profilo, la carenza o, comunque, l'illogicità della motivazione offerta dalla Corte territoriale, in quanto, sostiene la difesa, il generico richiamo operato dalla sentenza impugnata (nel ritenere sussistente l'aggravante) alla pronuncia resa da questa Corte nel 2019, risulterebbe contraddetto dalla genericità della formulazione del capo d'imputazione. Mancando, infatti, la contestazione e la precisazione delle specifiche condotte distrattive imputate al LI, non si sarebbe prodotto alcun effetto devolutivo in relazione alla sussistenza della circostanza e, conseguentemente, neppure formato alcun giudicato sul punto, neanche implicito. 2.1.3. Il terzo deduce violazione dell'articolo 223 I. fall. quanto alla ritenuta applicabilità della disciplina del fallimento individuale a quello delle società. Sostiene la difesa che, dovendosi qualificare l'originaria contestazione in termini di bancarotta impropria (e non di concorso dell'extraneus in bancarotta propria), l'applicazione dell'aggravante sarebbe preclusa dalla formulazione letterale dello stesso art. 223, nella parte in cui, esplicitamente, non richiama la predetta norma. Cosicché, posta in questi termini, la Corte d'appello, ritenendo ed applicando la predetta aggravante, avrebbe violato esplicitamente il divieto di analogia. 2.1.4. Il quarto deduce violazione dell'articolo 649 cod. pen., nel suo raccordo con l'art. 4, par. 7, della CEDU. La difesa premette che, pacificamente, secondo le diverse sentenze di merito succedutesi, l'ideazione psicologica e il bene attinto dalla condotta (unitariamente contestata) sarebbe riconducibile ad un'unità ontologica e fattuale. E tanto imporrebbe, in ragione del richiamato articolo 4 e della conseguente necessità di valutare la consistenza storico-fattuale del fatto 3 contestato, di considerare tutte le condotte distrattive come un idem factum, insuscettibile di valutazione frazionata. 2.1.5. Il quinto deduce nuovamente violazione dell'articolo 649 e connesso vizio motivazionale, quanto alla individuazione del fatto ritenuto più grave e, con esso, dalla pena base sulla quale sono stati operati i successivi aurnenti. La difesa deduce, da un canto, la contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte territoriale nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto precluso il tema della determinazione della pena base e dall'altro avrebbe operato un inedito giudizio di prevalenza delle attenuanti con riferimento al solo coimputato ZA;
dall'altro, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur non esplicitandone i criteri, prenderebbe in considerazione proprio la pluralità di fatti per trarne conseguenze di maggiore gravità, e, così, valutando doppiamente le medesime circostanze sia per elevare la pena base sia per aggravare la sanzione finale. 2.1.6. Il sesto motivo attiene alla determinazione delle pene accessorie e deduce violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, in quanto, nonostante l'espunzione dell'aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., sarebbe stata irrogata una sanzione accessoria nella medesima misura già stabilita dalla precedente sentenza, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Il ricorso proposto da TO Di NO si compone di un unico motivo di censura con il quale si deduce violazione degli artt. 65, 69 e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sa nzionatorio. Sostiene la difesa che nell'originaria quantificazione della pena operata dai giudici di merito nelle precedenti sentenze, l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. aveva condotto ad un aumento di mesi sei di reclusione. Cosicché, la relativa espunzione avrebbe dovuto condurre ad una parallela riduzione di pena di pari misura, laddove, in concreto, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe quantificato la riduzione in soli quattro mesi, peraltro con evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato Parallelamente, nel computo della pena la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, la condotta contemporanea e susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del ricorrente e, in ultimo la sua condotta collaborativa. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di AU ZGh si compone di tre motivi di censura, tutti formulati sotto i medesimi profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 4 2.3.1. Il primo censura l'omessa indicazione, nel corpo della sentenza, delle conclusioni delle parti. 2.3.2. Il secondo deduce l'erronea determinazione delle pene accessorie, quantificate in cinque anni alla luce del solo dato rappresentato dal ruolo di prestanome assunto dal ricorrente, che, in sé, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte. 2.3.3. Il terzo attiene ai criteri di determinazione utilizzati nella quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena e deduce, da un canto, l'illogicità del dato valorizzato dalla Corte (quanto alla funzione svolta dalla ricorrente all'interno delle dinamiche fattuali oggetto delle singole imputazioni) e, dall'altro, l'omessa valutazione degli ulteriori parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente e le sue specifiche condizioni personali. 2.4. Il ricorso proposto nell'interesse di VI Z2.a si compone di tre motivi di censura. 2.4.1. Il primo e il secondo, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, e il secondo anche sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, attengono al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e censurano la misura della diminuzione della pena operata dalla Corte territoriale all'esito della ritenuta prevalenza delle attenuanti. Sostiene la difesa da un canto che la limitata riduzione di pena operata dalla Corte (di soli quattro mesi a fronte dei diciassette astrattamente conducibili) avrebbe imposto una specifica e puntuale motivazione;
dall'altro che l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (alla quale era corrisposto un aumento di sei mesi di reclusione) avrebbe dovuto condurre ad una riduzione di pena pari, quanto meno, all'aumento irrogato in dipendenza della detta aggravante. 2.4.2. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene ai criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in ipotesi applicati in modo parziale ed illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi quattro motivi del ricorso proposto nell'interesse di RG LI attengono alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare e sono tutti indeducibili in quanto la questione rimessa alla valutazione di questo Collegio è coperta da giudicato. L'art. 624 cod. proc. pen. prevede che, qualora la sentenza della Corte di cassazione annulli solo alcune delle disposizioni del provvedimento impugnato, le parti non annullate e quelle che non abbiano connessione essenziale con quelle 5 annullate, assumano autorità di cosa giudicata. Un "giudicato progressivo" che si forma sui vari capi e sui diversi punti dotati di autonomia logica e giuridica rispetto a quelli per i quali non si è ancora formata una pronuncia definitiva. Ebbene, il rinvio è stato disposto quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e per il solo LI, anche in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (dichiarato successivamente prescritto). Ebbene, da un canto la sanzione non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato, ma, anzi, ne presuppone l'esistenza, per cui l'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e l'irrogazione della relativa sanzione possono intervenire in momenti diversi. E il definitivo accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso pone fine al relativo iter processuale, creando una barriera invalicabile rispetto anche all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640) Dall'altro, l'accertamento della responsabilità in ordine al reato di bancarotta non incide sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., peraltro già valutata e ritenuta nella prima sentenza resa da questa Corte. Invero, come correttamente rilevato dal Procuratore generale: - la sussistenza dell'aggravante era stata espressamente contestata dal ricorrente LI nel primo ricorso davanti a codesta Corte, contro la prima sentenza della Corte d'appello e questa Corte si è espressa affermandone la sussistenza;
- l'annullamento pronunciato da questa Corte nella suddetta sentenza, pertanto, non ha riguardato affatto tale aggravante, essendosi limitato, per il LI, alla determinazione delle pene accessorie, all'aggravante dell'art. 112 cod. pen. ed alla bancarotta documentale;
- Il fatto che, poi, nello sviluppo del giudizio di rinvio, la condanna per quest'ultimo reato sia venuta meno, non appare avere rilievo quanto alla sussistenza dell'aggravante, in quanto: 1) la sussistenza di tale aggravante non era più in discussione, essendo coperta dal giudicato a seguito del rigetto del relativo motivo da parte di codesta Corte;
2) nella sentenza n. 44097 del 2019, questa Corte ha chiaramente rilevato che la sussistenza dell'aggravante non presupponeva l'esistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma era ravvisabile anche solo in relazione ai fatti distrattivi indicati nel capo a.1), che, in sé, presuppone una pluralità di condotte di distrazione temporalmente e materialmente distinte tra loro, anche se integranti lo stesso titolo di reato;
- la sussistenza dell'aggravante, a riscontro dell'estraneità del tema, non è più oggetto né della nuova sentenza rescindente di questa Corte (Sez. 1, n. 6 37983 del 20/5/2021), né dei motivi di ricorso del LI, almeno secondo quanto la stessa sentenza riporta nella parte narrativa. La questione è, quindi, inammissibile. Ma è anche manifestamente infondata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, non siano temporalmente contigue e siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031). Ebbene, al LI (in concorso con gli altri imputati), è contestato di aver distratto, dissipato ed occultato beni del patrimonio sociale o, comunque, i ricavi economici provento dell'alienazione dei predetti beni, tra cui un capannone, ceduto alla CLM di Chermenschi Liliana S.a.s, al prezzo di C 530.000,00; il ricavato, pari ad C 200.000,00, della cessione di una villetta al figlio IZ EA (imputazione poi esclusa); somme ricevute dai clienti ed utilizzate per pagare ricevute bancarie di soggetti che non avevano avuto alcun rapporto con la società fallita. È evidente, quindi, non solo la sostanziale diversità, sotto il profilo ontologico, delle diverse condotte distrattive (in ragione della oggettiva diversità dei beni distratti e delle differenti modalità di realizzazione della condotta), ma anche la mancanza di una contiguità temporale, immediatamente percepire dalla lettura del capo d'imputazione e dalla stessa motivazione di tutte le sentenza di merito. E tanto permettere di ritenere sussistente l'aggravante contestata e ritenuta (ormai definitivamente) in sentenza. Né, in ultimo, è ravvisabile alcuna violazione del divieto di analogia. Come già ripetutamente sostenuto da questa Corte, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, cornma primo, I. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 I. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 I. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, I. fall. (Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Rv. 258446). Ogni diversa interpretazione, a fronte della sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria, renderebbe la limitazione alle sole fattispecie di cui all'art. 216 I. fall. dell'operatività dell'aggravante in parola ingiustificata e, conseguentemente, la disciplina irragionevole (ibidem, in motivazione). 2. Residuano le questioni afferenti al trattamento sanzionatorio. 7 2.1. Con riferimento alla posizione del LI, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così determinata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni cinque di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 219 commi 1 e 2 I. fall. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, All'esito del secondo giudizio di rinvio, la pena, invece, è stata rideterminata in questi termini: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 2 L.F. ad anni quattro e mesi otto di reclusione, computando per tale aggravante un aumento inferiore rispetto a quello deciso nella sentenza di merito in relazione all'intervenuta prescrizione della bancarotta fraudolenta documentale. Con determinazione delle pene accessorie nella stessa misura già quantificata dalla stessa Corte d'appello con la sentenza del 21 gennaio 2020, già annullata da questa Corte. Il ricorrente ha dedotto: - la contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte territoriale nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto precluso il tema della determinazione della pena base e dall'altro avrebbe operato un inedito giudizio di prevalenza delle attenuanti con riferimento al solo coimputato ZA;
- la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur non esplicitandone i criteri, prenderebbe in considerazione proprio la pluralità di fatti per trarne conseguenze di maggiore gravità, e, così, valutando doppiamente le medesime circostanze sia per elevare la pena base, sia per aggravare la sanzione finale;
- la violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, in quanto, nonostante l'espunzione dell'aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., sarebbe stata irrogata una sanzione accessoria nella medesima misura già stabilita dalla precedente sentenza, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. Le prime due deduzioni sono manifestamente infondate. In primo luogo, alcuna contraddittorietà emerge tra la ritenuta preclusione in ordine alla determinazione della pena base (effettivamente esistente, in ragione delle definitività della pronuncia, sotto tale profilo) e il successivo giudizio di bilanciamento (in termini di prevalenza), atteso che tale ultimo giudizio non solo non incide, ma presuppone l'esatta determinazione della pena base. Il diverso giudizio di prevalenza, poi, operato in relazione alla posizione del coimputato (ZA), appare ampiamente giustificato nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale, attraverso il riferimento alla condotta processuale e alla conseguente transazione intervenuta con la curatela. E tanto rende insindacabile la motivazione offerta (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839). 8 Quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare come, la determinazione della pena base, per come esplicitamente precisato nella sentenza di primo grado, prescinde dalla pluralità di fatti di bancarotta, pur accertati a carico dell'imputato, per i quali, invece, in applicazione del disposto di cui all'art. 219 I. fall. sono stati inflitti, in aumento, sei mesi di reclusione. Fondata, invece, è la terza censura, afferente, per come si è detto, alla determinazione delle pene accessorie. In linea generale, si è detto che la previsione di cui all'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie. Ma ciò, all'evidenza, solo nell'ipotesi in cui le stesse conseguono di diritto alla condannai come effetti penali della stessa (Sez. 3, n. 8381 del 22/01/2008, Rv. 239283, con riferimento alle pene di cui all'art. 609-nonies cod. pen.; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864, con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici;
Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474, in relazione a tutte le pene accessorie di cui all'art. 20 cod. pen.; Sez. 3, n. 38210 del 18 /05/2017, in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 12 d. Igs. n 74 del 2000). Ove, infatti, nell'irrogazione della sanzione manchi ogni possibilità di modulare l'an e il quantum della sanzione, il principio del divieto di reformatio in peius non può operare, in quanto esso stesso presuppone la possibilità di una "riforma" della statuizione sanzionatoria. Ove, invece, la determinazione della relativa durata rappresenti il frutto di una valutazione discrezionale, l'originaria determinazione non può essere modificata in senso peggiorativo, in quanto tale esito rappresenterebbe la conseguenza di un diverso apprezzamento in fatto degli elementi e dei criteri utilizzati per il relativo giudizio, la cui modifica soggiace al limite del divieto di reformatio in peius. Ebbene, com'è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". E a seguito della pronunzia del Giudice delle leggi, il massimo consesso di questa Corte si è pronunziato sul tema nel solco dei principi in essa enucleati, anche con riguardo alla ribadita natura delle pene accessorie, per lo più orientate a fini di prevenzione speciale, richiedendosi una loro modulazione personalizzata con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del 9 responsabile. Si è così affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. 3 pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altri, Rv. 276286). Se, quindi, le pene accessorie fallimentari (delle quali non può revocarsi in dubbio la natura sanzionatoria) devono essere determinate in concreto, alla luce dei criteri normativi fissati dall'art. 133 del codice penale, per esse troverà applicazione il divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e l'originaria determinazione, in mancanza di specifico motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero, non potrà essere modificata (in peius) dal giudice dell'impugnazione. Ebbene, al LI, all'esito del secondo giudizio di rinvio, le pene accessorie sono state applicate nella stessa misura già individuata nella precedente sentenza della stessa Corte territoriale, nonostante la sopravvenuta prescrizione dichiarata in relazione ad una delle originarie imputa2:ioni contestate al ricorrente. Quindi, la medesima pena a fronte di una riduzione delle imputazioni. E tanto, per quanto osservato in precedenza, rappresenta banalmente una violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione al quale, pertanto, s'impone l'annullamento della relativa decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. 2.2. Con riferimento alla posizione del Di NO, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così determinata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 cod. pen. ad anni cinque di reclusione ed ulteriormente aumentata per le aggravanti di cui all'art. 219 commi 1 e 2 I. fall. ad anni cinque e mesi due di reclusione. All'esito del (secondo) giudizio di rinvio, invece, esclusa l'aggravante di cui all' art. 112 cod. pen., si è giunti alla seguente rideterminazione: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 219 I. fall. ad anni quattro e mesi dieci di reclusione. A fronte di ciò, il ricorrente deduce l'omessa valutazione di tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius., in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (che aveva condotto ad un aumento di mesi sei di reclusione), la pena sarebbe stata ridotta di soli quattro mesi. Ebbene, se la prima censura è manifestamente infondata, ben potendo la motivazione ricavarsi alla luce della ritenuta congruità dell'originario trattamento (nei limiti in cui è stato confermato), la seconda censura è, invece, all'evidenza fondata. 10 Deve, infatti ribadirsi che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorché su una pena base diminuita. E tale violazione si apprezza particolarmente laddove il giudice d'appello non abbia in alcun modo giustificato, sia pur implicitamente nella motivazione della sentenza, la diminuzione della pena base rispetto alla misura individuata dal primo giudice e, in modo incoerente con tale rivalutazione favorevole, abbia incrementato, invece, la misura dell'aumento disposto per l'aggravante in primo grado (Sez. 5, 2 aprile 2019, n. 14353). Ebbene, in concreto, l'aumento disposto in relazione all'art. 219 I.fall. è stato determinato in misura maggiore (di mesi due di reclusione) rispetto a quello già cristallizzato nella precedente sentenza resa dalla Corte d'appello. E tanto, in applicazione del principio in precedenza evidenziato, rappresenta una violazione del divieto di reformatio in peius. Si impone, quindi, in relazione a tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata, e la ride.terminazione della pena (non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto) attraverso l'eliminazione del maggior aumento disposto, 2.3. Con riferimento alla posizione di VI ZA, all'esito del primo giudizio di appello, la pena è stata quantificata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti. Con la sentenza impugnata, invece, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, applicando una diminuzione (di mesi quattro di reclusione) inferiore a quella massima concedibile (diciassette mesi di reclusione), la pena è stata ridotta ad anni quattro di reclusione. Il ricorrente deduce: - che la limitata riduzione di pena operata dalla Corte (di soli quattro mesi a fronte dei diciassette astrattamente conducibili) avrebbe imposto una specifica e puntuale motivazione;
- che l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (alla quale era corrisposto un aumento di sei mesi di reclusione) avrebbe dovuto condurre ad una riduzione di pena pari, quanto meno, all'aumento irrogato in dipendenza della detta aggravante;
- che l'applicazione dei criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio sarebbe stata illogica e parziale. Le censure sono tutte inammissibili. 11 Invero, la seconda è del tutto eccentrica rispetto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, stante l'originario giudizio di bilanciamento (in termini di equivalenza) che, in sé, rende la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. rilevante ai soli fini del successivo bilanciamento che, infatti, è stato modificato in me/ius. Le altre due sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha modificato il giudizio di bilanciamento rendendo prevalenti le attenuanti generiche già riconosciute nei gradi precedenti e applicando, effettivamente, una riduzione di pena inferiore al massimo concedibile. Ma di tanto ha fornito ampia motivazione, evidenziando da un canto la professionalità del ricorrente e, dall'altro, la pluralità delle condotte distrattive e documentali finalizzate a rendere opaca la gestione societaria e, in ultimo, a permettere l'integrale sottrazione dell'attivo societario. Ebbene, da un canto non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenl:i sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile;
dall'altro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). 2.4. Con riferimento alla posizione di AU ZGh, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così ricleterminata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni cinque di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 219 commi le II L.F. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione. Nel secondo giudizio di appello, invece, si è giunti alla seguente rideterminazione: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 219 L.F. ad anni quattro e mesi dieci di reclusione. Il ricorrente deduce: l'omessa indicazione, nel corpo della sentenza, delle conclusioni delle parti;
l'erronea determinazione delle pene accessorie, quantificate in cinque anni alla luce del solo dato rappresentato dal ruolo di prestanome assunto dal ricorrente, che, in sé, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte;
l'illogicità del dato valorizzato dalla Corte (quanto alla funzione svolta dalla ricorrente all'interno delle dinamiche fattuali oggetto delle singole imputazioni) e, dall'altro, l'omessa valutazione degli 12 ulteriori parametri indicati nell'art. 133 cod, pen. e, segnatamente, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente e le sue specifiche condizioni personali. Le censure, per come formulate, sono tutte inammissibili. In relazione al profilo processuale, è sufficiente rilevare come l'omessa indicazione delle conclusioni delle parti non incide né sulla validità della sentenza (in assenza di specifica previsione), né sul concreto esercizio del diritto di difesa (peraltro neanche evocato). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la durata delle pene accessorie appare ampiamente motivata, avendo evidenziato la Corte territoriale la gravità della condotta assunta dal ricorrente, ("artatamente volta a rendere difficoltoso il rintraccio della fallita e mascherare le responsabilità dei precedenti amministratori, cosi cagionando un ulteriore aggravio per il ceto creditorio"), la "non rassicurante e disinvolta disponibilità a rivestire ruoli fittizi, come quello assunto nel caso di specie" (desunta dalla concomitanza di oltre venticinque incarichi in diverse società, alcune delle quali in situazioni analoghe a quella per cui è giudizio), la manifestata gestione opportunistica delle varie attività economica e, in ultimo, l'esistenza di numerose condanne per reati fiscali commessi nella sua qualità di legale rappresentante di diverse realtà imprenditoriali. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, per come si è detto in precedenza, insindacabile in questa sede. È appena il caso di precisare che, non trattandosi di pena illegale, in assenza di una specifica censura, non può essere rilevata la pur esistente violazione dell'art. 597 del codice di procedura penale. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di TO Di NO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena di mesi due di reclusione, e nei confronti di RG LI, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. I ricorsi di VI ZA e AU AR devono, invece, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 13 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di NO TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI RG, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame dell'altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZA VI e RA AU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Consiigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AN NI, che per ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, per il loro rigetto;
uditi l'avv. Carlo Pagani, nell'interesse di VI ZI, l'avv. Paolo Stanghellini, anche per delega dell'avv. EA Pongiluppi, nell'interesse di RG LI e AU ZG, nonché l'avv. Salvatore Rossi, nell'interesse di TO Di NO. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33270 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il 18 aprile 2016, RG LI, TO Di NO, VI ZA e AU ZGh venivano ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in ipotesi commessi in relazione al fallimento della società Idrot:ermosanitaria IZ s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del 19 settembre 2008. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, assolveva tutti gli imputati da una delle ipotesi distrattive contestate (relativa alla sottrazione del ricavato della vendita di una villetta ad EA IZ) e il solo Di NO anche dal reato di bancarotta fraudolenta documentale. Decidendo sul ricorso proposto avverso detta sentenza, questa Corte, il 5 luglio 2019, annullava la pronuncia della Corte d'appello, disponendo rinvio ad altra sezione in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, nonché in relazione alla configurabilità, per tutti gli imputati, dell'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n. 1, cod. pen e, per il solo LI, anche quanto alla sussistenza dell'ipotesi di bancarotta documentale. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'appello, il 21 gennaio 2020, individuava la misura delle pene accessorie fallimentari in anni tre per il ZA e in anni cinque per tutti gli altri imputati e confermava la responsabilità del LI in ordine al reato di bancarotta documentale e, per tutti, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, del codice penale. Proposto nuovamente ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza del 20 maggio 2021, annullava anche la seconda sentenza emessa dalla Corte d'appello, senza rinvio quanto all'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, cod. pen., e con rinvio, per tutti i ricorrenti, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e per il solo LI, anche in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Celebrato il secondo giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di RG LI in ordine al reato di bancarotta documentale (per essersi estinto per sopravvenuta prescrizione) e rideterminava la pena principale e quella accessoria fallimentare per tutti gli imputati. 2. Avverso tale ultima sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione tutti gli imputati. 2.1. Il ricorso proposto da RG LI si articola in sei motivi di censura, tutti afferenti alla sussistenza dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 I. fall. e al conseguente trattamento sanzionatorio irrogato. 2 2.1.1. Il primo, in particolare, deduce violazione dell'articolo 219 I. fall. quanto alla ritenuta sussistenza di una pluralità di fatti di bancarotta e alla corrispondenza fra imputazione e sentenza. Deduce la difesa che la richiamata aggravante implicherebbe la contestazione e l'accertamento di distinte condotte di bancarotta, laddove, in concreto, le singole condotte criminose, oggetto dei diversi capi d'imputazione per i quali sarebbe intervenuta definitiva condanna, sarebbero espressione di un'azione unitaria e assumerebbero la valenza di singoli atti posti in essere in rapporto di alternatività formale tra loro. Cosicché la Corte territoriale, esclusa la bancarotta fraudolenta documentale, avrebbe erroneamente applicato l'aggravante più volte richiamata giungendo ad una moltiplicazione delle singole contestazioni in violazione del divieto del bis in idem. 2.1.2. Il secondo deduce, sotto il medesimo profilo, la carenza o, comunque, l'illogicità della motivazione offerta dalla Corte territoriale, in quanto, sostiene la difesa, il generico richiamo operato dalla sentenza impugnata (nel ritenere sussistente l'aggravante) alla pronuncia resa da questa Corte nel 2019, risulterebbe contraddetto dalla genericità della formulazione del capo d'imputazione. Mancando, infatti, la contestazione e la precisazione delle specifiche condotte distrattive imputate al LI, non si sarebbe prodotto alcun effetto devolutivo in relazione alla sussistenza della circostanza e, conseguentemente, neppure formato alcun giudicato sul punto, neanche implicito. 2.1.3. Il terzo deduce violazione dell'articolo 223 I. fall. quanto alla ritenuta applicabilità della disciplina del fallimento individuale a quello delle società. Sostiene la difesa che, dovendosi qualificare l'originaria contestazione in termini di bancarotta impropria (e non di concorso dell'extraneus in bancarotta propria), l'applicazione dell'aggravante sarebbe preclusa dalla formulazione letterale dello stesso art. 223, nella parte in cui, esplicitamente, non richiama la predetta norma. Cosicché, posta in questi termini, la Corte d'appello, ritenendo ed applicando la predetta aggravante, avrebbe violato esplicitamente il divieto di analogia. 2.1.4. Il quarto deduce violazione dell'articolo 649 cod. pen., nel suo raccordo con l'art. 4, par. 7, della CEDU. La difesa premette che, pacificamente, secondo le diverse sentenze di merito succedutesi, l'ideazione psicologica e il bene attinto dalla condotta (unitariamente contestata) sarebbe riconducibile ad un'unità ontologica e fattuale. E tanto imporrebbe, in ragione del richiamato articolo 4 e della conseguente necessità di valutare la consistenza storico-fattuale del fatto 3 contestato, di considerare tutte le condotte distrattive come un idem factum, insuscettibile di valutazione frazionata. 2.1.5. Il quinto deduce nuovamente violazione dell'articolo 649 e connesso vizio motivazionale, quanto alla individuazione del fatto ritenuto più grave e, con esso, dalla pena base sulla quale sono stati operati i successivi aurnenti. La difesa deduce, da un canto, la contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte territoriale nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto precluso il tema della determinazione della pena base e dall'altro avrebbe operato un inedito giudizio di prevalenza delle attenuanti con riferimento al solo coimputato ZA;
dall'altro, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur non esplicitandone i criteri, prenderebbe in considerazione proprio la pluralità di fatti per trarne conseguenze di maggiore gravità, e, così, valutando doppiamente le medesime circostanze sia per elevare la pena base sia per aggravare la sanzione finale. 2.1.6. Il sesto motivo attiene alla determinazione delle pene accessorie e deduce violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, in quanto, nonostante l'espunzione dell'aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., sarebbe stata irrogata una sanzione accessoria nella medesima misura già stabilita dalla precedente sentenza, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Il ricorso proposto da TO Di NO si compone di un unico motivo di censura con il quale si deduce violazione degli artt. 65, 69 e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sa nzionatorio. Sostiene la difesa che nell'originaria quantificazione della pena operata dai giudici di merito nelle precedenti sentenze, l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. aveva condotto ad un aumento di mesi sei di reclusione. Cosicché, la relativa espunzione avrebbe dovuto condurre ad una parallela riduzione di pena di pari misura, laddove, in concreto, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe quantificato la riduzione in soli quattro mesi, peraltro con evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato Parallelamente, nel computo della pena la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, la condotta contemporanea e susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del ricorrente e, in ultimo la sua condotta collaborativa. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di AU ZGh si compone di tre motivi di censura, tutti formulati sotto i medesimi profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 4 2.3.1. Il primo censura l'omessa indicazione, nel corpo della sentenza, delle conclusioni delle parti. 2.3.2. Il secondo deduce l'erronea determinazione delle pene accessorie, quantificate in cinque anni alla luce del solo dato rappresentato dal ruolo di prestanome assunto dal ricorrente, che, in sé, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte. 2.3.3. Il terzo attiene ai criteri di determinazione utilizzati nella quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena e deduce, da un canto, l'illogicità del dato valorizzato dalla Corte (quanto alla funzione svolta dalla ricorrente all'interno delle dinamiche fattuali oggetto delle singole imputazioni) e, dall'altro, l'omessa valutazione degli ulteriori parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente e le sue specifiche condizioni personali. 2.4. Il ricorso proposto nell'interesse di VI Z2.a si compone di tre motivi di censura. 2.4.1. Il primo e il secondo, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, e il secondo anche sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, attengono al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e censurano la misura della diminuzione della pena operata dalla Corte territoriale all'esito della ritenuta prevalenza delle attenuanti. Sostiene la difesa da un canto che la limitata riduzione di pena operata dalla Corte (di soli quattro mesi a fronte dei diciassette astrattamente conducibili) avrebbe imposto una specifica e puntuale motivazione;
dall'altro che l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (alla quale era corrisposto un aumento di sei mesi di reclusione) avrebbe dovuto condurre ad una riduzione di pena pari, quanto meno, all'aumento irrogato in dipendenza della detta aggravante. 2.4.2. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene ai criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in ipotesi applicati in modo parziale ed illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi quattro motivi del ricorso proposto nell'interesse di RG LI attengono alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare e sono tutti indeducibili in quanto la questione rimessa alla valutazione di questo Collegio è coperta da giudicato. L'art. 624 cod. proc. pen. prevede che, qualora la sentenza della Corte di cassazione annulli solo alcune delle disposizioni del provvedimento impugnato, le parti non annullate e quelle che non abbiano connessione essenziale con quelle 5 annullate, assumano autorità di cosa giudicata. Un "giudicato progressivo" che si forma sui vari capi e sui diversi punti dotati di autonomia logica e giuridica rispetto a quelli per i quali non si è ancora formata una pronuncia definitiva. Ebbene, il rinvio è stato disposto quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e per il solo LI, anche in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (dichiarato successivamente prescritto). Ebbene, da un canto la sanzione non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato, ma, anzi, ne presuppone l'esistenza, per cui l'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e l'irrogazione della relativa sanzione possono intervenire in momenti diversi. E il definitivo accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso pone fine al relativo iter processuale, creando una barriera invalicabile rispetto anche all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640) Dall'altro, l'accertamento della responsabilità in ordine al reato di bancarotta non incide sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., peraltro già valutata e ritenuta nella prima sentenza resa da questa Corte. Invero, come correttamente rilevato dal Procuratore generale: - la sussistenza dell'aggravante era stata espressamente contestata dal ricorrente LI nel primo ricorso davanti a codesta Corte, contro la prima sentenza della Corte d'appello e questa Corte si è espressa affermandone la sussistenza;
- l'annullamento pronunciato da questa Corte nella suddetta sentenza, pertanto, non ha riguardato affatto tale aggravante, essendosi limitato, per il LI, alla determinazione delle pene accessorie, all'aggravante dell'art. 112 cod. pen. ed alla bancarotta documentale;
- Il fatto che, poi, nello sviluppo del giudizio di rinvio, la condanna per quest'ultimo reato sia venuta meno, non appare avere rilievo quanto alla sussistenza dell'aggravante, in quanto: 1) la sussistenza di tale aggravante non era più in discussione, essendo coperta dal giudicato a seguito del rigetto del relativo motivo da parte di codesta Corte;
2) nella sentenza n. 44097 del 2019, questa Corte ha chiaramente rilevato che la sussistenza dell'aggravante non presupponeva l'esistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma era ravvisabile anche solo in relazione ai fatti distrattivi indicati nel capo a.1), che, in sé, presuppone una pluralità di condotte di distrazione temporalmente e materialmente distinte tra loro, anche se integranti lo stesso titolo di reato;
- la sussistenza dell'aggravante, a riscontro dell'estraneità del tema, non è più oggetto né della nuova sentenza rescindente di questa Corte (Sez. 1, n. 6 37983 del 20/5/2021), né dei motivi di ricorso del LI, almeno secondo quanto la stessa sentenza riporta nella parte narrativa. La questione è, quindi, inammissibile. Ma è anche manifestamente infondata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, non siano temporalmente contigue e siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031). Ebbene, al LI (in concorso con gli altri imputati), è contestato di aver distratto, dissipato ed occultato beni del patrimonio sociale o, comunque, i ricavi economici provento dell'alienazione dei predetti beni, tra cui un capannone, ceduto alla CLM di Chermenschi Liliana S.a.s, al prezzo di C 530.000,00; il ricavato, pari ad C 200.000,00, della cessione di una villetta al figlio IZ EA (imputazione poi esclusa); somme ricevute dai clienti ed utilizzate per pagare ricevute bancarie di soggetti che non avevano avuto alcun rapporto con la società fallita. È evidente, quindi, non solo la sostanziale diversità, sotto il profilo ontologico, delle diverse condotte distrattive (in ragione della oggettiva diversità dei beni distratti e delle differenti modalità di realizzazione della condotta), ma anche la mancanza di una contiguità temporale, immediatamente percepire dalla lettura del capo d'imputazione e dalla stessa motivazione di tutte le sentenza di merito. E tanto permettere di ritenere sussistente l'aggravante contestata e ritenuta (ormai definitivamente) in sentenza. Né, in ultimo, è ravvisabile alcuna violazione del divieto di analogia. Come già ripetutamente sostenuto da questa Corte, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, cornma primo, I. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 I. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 I. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, I. fall. (Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Rv. 258446). Ogni diversa interpretazione, a fronte della sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria, renderebbe la limitazione alle sole fattispecie di cui all'art. 216 I. fall. dell'operatività dell'aggravante in parola ingiustificata e, conseguentemente, la disciplina irragionevole (ibidem, in motivazione). 2. Residuano le questioni afferenti al trattamento sanzionatorio. 7 2.1. Con riferimento alla posizione del LI, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così determinata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni cinque di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 219 commi 1 e 2 I. fall. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, All'esito del secondo giudizio di rinvio, la pena, invece, è stata rideterminata in questi termini: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 2 L.F. ad anni quattro e mesi otto di reclusione, computando per tale aggravante un aumento inferiore rispetto a quello deciso nella sentenza di merito in relazione all'intervenuta prescrizione della bancarotta fraudolenta documentale. Con determinazione delle pene accessorie nella stessa misura già quantificata dalla stessa Corte d'appello con la sentenza del 21 gennaio 2020, già annullata da questa Corte. Il ricorrente ha dedotto: - la contraddittorietà della decisione assunta dalla Corte territoriale nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto precluso il tema della determinazione della pena base e dall'altro avrebbe operato un inedito giudizio di prevalenza delle attenuanti con riferimento al solo coimputato ZA;
- la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur non esplicitandone i criteri, prenderebbe in considerazione proprio la pluralità di fatti per trarne conseguenze di maggiore gravità, e, così, valutando doppiamente le medesime circostanze sia per elevare la pena base, sia per aggravare la sanzione finale;
- la violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, in quanto, nonostante l'espunzione dell'aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen., sarebbe stata irrogata una sanzione accessoria nella medesima misura già stabilita dalla precedente sentenza, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. Le prime due deduzioni sono manifestamente infondate. In primo luogo, alcuna contraddittorietà emerge tra la ritenuta preclusione in ordine alla determinazione della pena base (effettivamente esistente, in ragione delle definitività della pronuncia, sotto tale profilo) e il successivo giudizio di bilanciamento (in termini di prevalenza), atteso che tale ultimo giudizio non solo non incide, ma presuppone l'esatta determinazione della pena base. Il diverso giudizio di prevalenza, poi, operato in relazione alla posizione del coimputato (ZA), appare ampiamente giustificato nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale, attraverso il riferimento alla condotta processuale e alla conseguente transazione intervenuta con la curatela. E tanto rende insindacabile la motivazione offerta (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839). 8 Quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare come, la determinazione della pena base, per come esplicitamente precisato nella sentenza di primo grado, prescinde dalla pluralità di fatti di bancarotta, pur accertati a carico dell'imputato, per i quali, invece, in applicazione del disposto di cui all'art. 219 I. fall. sono stati inflitti, in aumento, sei mesi di reclusione. Fondata, invece, è la terza censura, afferente, per come si è detto, alla determinazione delle pene accessorie. In linea generale, si è detto che la previsione di cui all'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie. Ma ciò, all'evidenza, solo nell'ipotesi in cui le stesse conseguono di diritto alla condannai come effetti penali della stessa (Sez. 3, n. 8381 del 22/01/2008, Rv. 239283, con riferimento alle pene di cui all'art. 609-nonies cod. pen.; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864, con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici;
Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474, in relazione a tutte le pene accessorie di cui all'art. 20 cod. pen.; Sez. 3, n. 38210 del 18 /05/2017, in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 12 d. Igs. n 74 del 2000). Ove, infatti, nell'irrogazione della sanzione manchi ogni possibilità di modulare l'an e il quantum della sanzione, il principio del divieto di reformatio in peius non può operare, in quanto esso stesso presuppone la possibilità di una "riforma" della statuizione sanzionatoria. Ove, invece, la determinazione della relativa durata rappresenti il frutto di una valutazione discrezionale, l'originaria determinazione non può essere modificata in senso peggiorativo, in quanto tale esito rappresenterebbe la conseguenza di un diverso apprezzamento in fatto degli elementi e dei criteri utilizzati per il relativo giudizio, la cui modifica soggiace al limite del divieto di reformatio in peius. Ebbene, com'è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". E a seguito della pronunzia del Giudice delle leggi, il massimo consesso di questa Corte si è pronunziato sul tema nel solco dei principi in essa enucleati, anche con riguardo alla ribadita natura delle pene accessorie, per lo più orientate a fini di prevenzione speciale, richiedendosi una loro modulazione personalizzata con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del 9 responsabile. Si è così affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. 3 pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altri, Rv. 276286). Se, quindi, le pene accessorie fallimentari (delle quali non può revocarsi in dubbio la natura sanzionatoria) devono essere determinate in concreto, alla luce dei criteri normativi fissati dall'art. 133 del codice penale, per esse troverà applicazione il divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e l'originaria determinazione, in mancanza di specifico motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero, non potrà essere modificata (in peius) dal giudice dell'impugnazione. Ebbene, al LI, all'esito del secondo giudizio di rinvio, le pene accessorie sono state applicate nella stessa misura già individuata nella precedente sentenza della stessa Corte territoriale, nonostante la sopravvenuta prescrizione dichiarata in relazione ad una delle originarie imputa2:ioni contestate al ricorrente. Quindi, la medesima pena a fronte di una riduzione delle imputazioni. E tanto, per quanto osservato in precedenza, rappresenta banalmente una violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione al quale, pertanto, s'impone l'annullamento della relativa decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. 2.2. Con riferimento alla posizione del Di NO, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così determinata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 cod. pen. ad anni cinque di reclusione ed ulteriormente aumentata per le aggravanti di cui all'art. 219 commi 1 e 2 I. fall. ad anni cinque e mesi due di reclusione. All'esito del (secondo) giudizio di rinvio, invece, esclusa l'aggravante di cui all' art. 112 cod. pen., si è giunti alla seguente rideterminazione: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 219 I. fall. ad anni quattro e mesi dieci di reclusione. A fronte di ciò, il ricorrente deduce l'omessa valutazione di tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius., in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (che aveva condotto ad un aumento di mesi sei di reclusione), la pena sarebbe stata ridotta di soli quattro mesi. Ebbene, se la prima censura è manifestamente infondata, ben potendo la motivazione ricavarsi alla luce della ritenuta congruità dell'originario trattamento (nei limiti in cui è stato confermato), la seconda censura è, invece, all'evidenza fondata. 10 Deve, infatti ribadirsi che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorché su una pena base diminuita. E tale violazione si apprezza particolarmente laddove il giudice d'appello non abbia in alcun modo giustificato, sia pur implicitamente nella motivazione della sentenza, la diminuzione della pena base rispetto alla misura individuata dal primo giudice e, in modo incoerente con tale rivalutazione favorevole, abbia incrementato, invece, la misura dell'aumento disposto per l'aggravante in primo grado (Sez. 5, 2 aprile 2019, n. 14353). Ebbene, in concreto, l'aumento disposto in relazione all'art. 219 I.fall. è stato determinato in misura maggiore (di mesi due di reclusione) rispetto a quello già cristallizzato nella precedente sentenza resa dalla Corte d'appello. E tanto, in applicazione del principio in precedenza evidenziato, rappresenta una violazione del divieto di reformatio in peius. Si impone, quindi, in relazione a tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata, e la ride.terminazione della pena (non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto) attraverso l'eliminazione del maggior aumento disposto, 2.3. Con riferimento alla posizione di VI ZA, all'esito del primo giudizio di appello, la pena è stata quantificata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti. Con la sentenza impugnata, invece, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, applicando una diminuzione (di mesi quattro di reclusione) inferiore a quella massima concedibile (diciassette mesi di reclusione), la pena è stata ridotta ad anni quattro di reclusione. Il ricorrente deduce: - che la limitata riduzione di pena operata dalla Corte (di soli quattro mesi a fronte dei diciassette astrattamente conducibili) avrebbe imposto una specifica e puntuale motivazione;
- che l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. (alla quale era corrisposto un aumento di sei mesi di reclusione) avrebbe dovuto condurre ad una riduzione di pena pari, quanto meno, all'aumento irrogato in dipendenza della detta aggravante;
- che l'applicazione dei criteri utilizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio sarebbe stata illogica e parziale. Le censure sono tutte inammissibili. 11 Invero, la seconda è del tutto eccentrica rispetto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, stante l'originario giudizio di bilanciamento (in termini di equivalenza) che, in sé, rende la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. rilevante ai soli fini del successivo bilanciamento che, infatti, è stato modificato in me/ius. Le altre due sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha modificato il giudizio di bilanciamento rendendo prevalenti le attenuanti generiche già riconosciute nei gradi precedenti e applicando, effettivamente, una riduzione di pena inferiore al massimo concedibile. Ma di tanto ha fornito ampia motivazione, evidenziando da un canto la professionalità del ricorrente e, dall'altro, la pluralità delle condotte distrattive e documentali finalizzate a rendere opaca la gestione societaria e, in ultimo, a permettere l'integrale sottrazione dell'attivo societario. Ebbene, da un canto non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenl:i sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile;
dall'altro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). 2.4. Con riferimento alla posizione di AU ZGh, all'esito del primo giudizio di appello, la pena era stata così ricleterminata: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni cinque di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 219 commi le II L.F. ad anni cinque e mesi quattro di reclusione. Nel secondo giudizio di appello, invece, si è giunti alla seguente rideterminazione: pena base anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 219 L.F. ad anni quattro e mesi dieci di reclusione. Il ricorrente deduce: l'omessa indicazione, nel corpo della sentenza, delle conclusioni delle parti;
l'erronea determinazione delle pene accessorie, quantificate in cinque anni alla luce del solo dato rappresentato dal ruolo di prestanome assunto dal ricorrente, che, in sé, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte;
l'illogicità del dato valorizzato dalla Corte (quanto alla funzione svolta dalla ricorrente all'interno delle dinamiche fattuali oggetto delle singole imputazioni) e, dall'altro, l'omessa valutazione degli 12 ulteriori parametri indicati nell'art. 133 cod, pen. e, segnatamente, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente e le sue specifiche condizioni personali. Le censure, per come formulate, sono tutte inammissibili. In relazione al profilo processuale, è sufficiente rilevare come l'omessa indicazione delle conclusioni delle parti non incide né sulla validità della sentenza (in assenza di specifica previsione), né sul concreto esercizio del diritto di difesa (peraltro neanche evocato). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la durata delle pene accessorie appare ampiamente motivata, avendo evidenziato la Corte territoriale la gravità della condotta assunta dal ricorrente, ("artatamente volta a rendere difficoltoso il rintraccio della fallita e mascherare le responsabilità dei precedenti amministratori, cosi cagionando un ulteriore aggravio per il ceto creditorio"), la "non rassicurante e disinvolta disponibilità a rivestire ruoli fittizi, come quello assunto nel caso di specie" (desunta dalla concomitanza di oltre venticinque incarichi in diverse società, alcune delle quali in situazioni analoghe a quella per cui è giudizio), la manifestata gestione opportunistica delle varie attività economica e, in ultimo, l'esistenza di numerose condanne per reati fiscali commessi nella sua qualità di legale rappresentante di diverse realtà imprenditoriali. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, per come si è detto in precedenza, insindacabile in questa sede. È appena il caso di precisare che, non trattandosi di pena illegale, in assenza di una specifica censura, non può essere rilevata la pur esistente violazione dell'art. 597 del codice di procedura penale. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di TO Di NO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena di mesi due di reclusione, e nei confronti di RG LI, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. I ricorsi di VI ZA e AU AR devono, invece, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 13 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di NO TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI RG, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame dell'altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZA VI e RA AU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Consiigliere estensore