Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 23561
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Sentenza 20 giugno 2006

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Ai fini della applicazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, latitante nel procedimento per il quale è evaso, che non ha nominato un difensore di fiducia mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento, e della volontà di non comparire, non può costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare; infatti non è consentita alcuna equiparazione con la situazione di colui che, latitante, abbia nominato un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, assumendosi i conseguenti obblighi di tenere con lui i contatti necessari ai fini della conoscenza dell'esito del procedimento e della proposizione dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 23561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23561
    Data del deposito : 20 giugno 2006

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