Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della applicazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, la situazione dell'imputato del delitto di evasione, latitante nel procedimento per il quale è evaso, che non ha nominato un difensore di fiducia mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento, e della volontà di non comparire, non può costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare; infatti non è consentita alcuna equiparazione con la situazione di colui che, latitante, abbia nominato un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, assumendosi i conseguenti obblighi di tenere con lui i contatti necessari ai fini della conoscenza dell'esito del procedimento e della proposizione dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 23561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23561 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2135
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045231/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NO, N. IL 13/07/1939;
avverso ORDINANZA del 30/09/2005 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Iannelli chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione presentato da ER UC, volto ad ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione relativo ad una condanna per evasione e la rimessione in termini per impugnare la sentenza. Rilevava che il condannato era stato arrestato in Brasile ed estradato in Italia per espiare una pena residua, dopo la sua evasione, e che l'ordine di carcerazione per la condanna relativa al delitto di evasione gli era stato notificato subito dopo il suo rientro in Italia. Il Tribunale rilevava che nel procedimento per evasione le notifiche erano tutte state fatte al difensore di ufficio, risultando l'imputato contumace, in quanto evaso, e che la richiesta di rimessione in termini avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, era infondata in quanto il giudizio si era svolto in contumacia solo perché egli era evaso dal carcere, azione volontariamente da lui commessa con la piena consapevolezza di violare la legge e la certezza di essere perseguito. Pertanto sussisteva quella condizione richiesta dal novellato art. 175 c.p.p., comma 2, della conoscenza effettiva del procedimento penale a suo carico perché in caso di evasione può ritenersi che la conoscenza del reato corrisponda alla effettiva conoscenza del procedimento. Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto da un lato le notifiche non erano state fatte al difensore di ufficio, dall'altro la irreperibilità dell'imputato non era stata preceduta dalle ricerche di rito;
inoltre sussistevano le condizioni per la rimessione in termini in quanto il condannato non si era sottratto volontariamente alla effettiva conoscenza degli atti, sussistendo la causa di forza maggiore della sua latitanza, cioè non poteva mettersi in contatto col difensore di fiducia per evitare di essere rintracciato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata senza rinvio, anche se per motivi diversi da quelli enunciati nel ricorso.
La prima questione oggetto del ricorso attiene alla esecutività della sentenza di condanna per evasione, in quanto si sostiene che la irreperibilità dell'imputato non sarebbe stata dichiarata correttamente, non essendo stata preceduta dalle ricerche di rito, e l'ordinanza del Tribunale aveva dato atto che le notifiche erano state eseguite presso il difensore d'ufficio, stante l'irreperibilità dell'imputato, nelle forme previste dall'art. 159 c.p.p.. Orbene se da un lato è vero che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha sempre affermato che la dichiarazione di latitanza in un procedimento non esplica i suoi effetti in un altro, se non si sono prima verificate le condizioni della irreperibilità (Sez. 5^, 18 dicembre 1998 n. 5807, rv. 210752), dall'altro deve rilevarsi che, nel caso di specie, è provato che l'imputato era irreperibile, in quanto latitante, nel momento in cui sono state svolte le ricerche per la notifica del decreto di citazione e pertanto regolarmente la notifica è avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p. La seconda questione sollevata attiene alla richiesta di rimessione in termini presentata ai sensi della nuova normativa sulle impugnazioni delle sentenze contumaciali. Mentre nel motivo di ricorso si sostiene che la non conoscenza del procedimento, svoltosi in contumacia, sarebbe dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, costituiti dalla evasione e dalla necessità per l'imputato di non essere rintracciato, la richiesta sembra presentata ai sensi del novellato art. 175 c.p.p., comma 2. Pur sussistendo nel ricorso una evidente confusione tra le due fattispecie di restituzione in termini, può certamente affermarsi che l'evasione non potrà mai essere considerata causa di forza maggiore o caso fortuito, trattandosi di una scelta volontaria. Con riguardo, invece, alla ipotesi prevista dall'art. 175 c.p.p., comma 2, l'evasione potrebbe assumere rilevanza ai fini della prova dell'effettiva conoscenza del procedimento a carico, essendo l'imputato consapevole del luogo di commissione del reato, dell'autorità giudiziaria procedente e dell'automaticità dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti (Sez. 1^, 22 ottobre 2003 n. 45237, rv. 226758), ma non potrebbe costituire di per sè prova della conoscenza anche del provvedimento, cioè della sentenza di condanna e prova della rinuncia volontaria ad impugnare. La riforma infatti, ispirata alla necessità di garantire la conoscenza effettiva, in capo al condannato, della decisione presa nei suoi confronti, al di là della conoscenza legale, per adeguare il procedimento penale al dettato dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, deve essere interpretata nel senso che in relazione alla sentenza contumaciale la restituzione in termini deve essere concessa qualora non vi sia la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione.
Nel caso di specie, mentre può ritenersi raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, inteso come inizio dell'azione penale, e la volontà di non comparire, per l'incompatibilità tra la scelta di evadere e quella di partecipare al processo, non può ritenersi raggiunta la prova della conoscenza del provvedimento emesso all'esito del processo e della volontà di non impugnare. Infatti l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia e non ha eletto domicilio e nel giudizio è stato assistito da un difensore d'ufficio che non ha impugnato la decisione di primo grado, per cui non vi è alcuna certezza dell'esistenza di un contatto tra il difensore d'ufficio e l'imputato. La L. 22 aprile 2005, n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini, ha anche introdotto l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che equipara la notificazione effettuata all'imputato personalmente, a quella al difensore di fiducia, con la conseguenza che può ritenersi implicito un obbligo del difensore di comunicare la notifica al proprio assistito e un obbligo dell'imputato di tenere i contatti col proprio difensore (vedasi in merito Sez. 1^, 6 aprile 2006 n. 16002, ric. Latovic, dep. 10/05/2006; Sez. 1^, 16 maggio 2006, n. 19127; ric. Gdoura, dep. 30/05/2006).
Una volta acquisita la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento, ed una volta che l'imputato abbia effettuato la scelta di nominare un difensore di fiducia e di eleggere domicilio presso di lui, egli si assume anche l'obbligo di tenere i contatti con costui che lo rappresenta ad ogni effetto, tanto che l'eventuale interruzione di tali contatti può essere interpretata come volontaria rinuncia a percepire al processo e a proporre impugnazione.
Diversamente deve invece essere valutata la presente vicenda processuali in cui l'imputato, latitante ed evaso, non ha nominato un difensore di fiducia che lo rappresentasse sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, e quindi nei suoi confronti non può essere compiuta alcuna logica equiparazione di effettiva conoscenza del provvedimento e di rinuncia ad impugnare, per cui è necessario concedere la restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado divenuta definitiva.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette LI NO nei termini per proporre impugnazione contro la sentenza n. 1249 del Tribunale monocratico di Bologna in data 27/05/2003.
Dispone che il Tribunale di Bologna provveda agli adempimenti di cui all'art. 670 c.p.p., comma 1. Dispone l'immeditata liberazione di LI NO, se non detenuto per altra causa, mandando per l'esecuzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006