Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
) O O 7 D 6 N I 9 E PUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL04192/0.1 . m e L l z A O V 1 6 L 8 1 E CASSAZIONE₁₂ S ' Oggetto 2 E 1 ( V SEZIONE PRIMA CIVILE I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 14731/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 9032 Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso l'avvocato ANTONIO TESTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
IN GI, elettivamente domiciliato in ROMA presso l'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, VIA LIMA 48, e difeso dall'avvocato CARMELA PUCCI, rappresentato giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente $ 2000 " avverso la sentenza n. 273/99 della Corte d'Appello di 2060 -1- CATANIA, depositata il 30/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Testa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lanzillotta, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 27-6/28-7-1997, il Tribunale di Catania pronunciava la separazione personale dei coniugi OL GI e ON Adriana, rigettando le rispettive richieste di addebito, assegnando la casa coniugale alla ON e disponendo a favore di quest'ultima ed a carico del OL un assegno di mantenimento di £.
1.500.000 mensili, unitamente ad altro assegno di mantenimento di £.
4.000.000 mensili per i figli, nel frattempo divenuti maggiorenni. A seguito dell'impugnazione proposta dalla ON, la Corte d'Appello di Catania, costituitosi l'appellato, con la decisione in esame, in parziale accoglimento del gravame, elevava l'importo dell'assegno per la ON a £.
2.500.000 mensili. Ricorre per cassazione, con due motivi, la ON;
resiste con controricorso il OL. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 143 e 146 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato l'addebito della separazione al OL sul presupposto del suo allontanamento dalla casa coniugale. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art.5 della 1.n.898/70, come modificato, in ordine all'accertamento della situazione patrimoniale del OL, effettuato senza tener conto che nella materia in esame (assegno di divorzio e mantenimento dei minori) vi è il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, sulla base di un interesse pubblico preminente ed in deroga ai principi generali in ordine all'onere della prova nel processo civile, possono essere esercitati poteri istruttori di ufficio, tra cui lo svolgimento di indagini a mezzo la Polizia Tributaria. Con il terzo motivo, infine, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla liquidazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'odierna ricorrente, con specifico riferimento al fondamentale criterio dell'adeguatezza dei mezzi economici al mantenimento del tenore di vita ני esistente durante il matrimonio. Il ricorso è infondato. Riguardo al primo motivo va rilevato che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di addebito della separazione in esame a carico dell'odierno resistente con logiche ed ampie argomentazioni tali da consentire un'agevole identificazione della ratio decidendi;
la Corte, infatti, nell'ambito di un corretto esercizio del proprio potere decisionale, ha ritenuto, valutando circostanze non ulteriormente censurabili nella presente sede, che, nella fattispecie in esame, l'abbandono della casa coniugale da parte del OL non ha costituito "causa" dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ma “è stata la conseguenza di una situazione ormai deteriorata nel rapporto di coppia”, con conseguente esclusione di colpe a suo carico in relazione alla separazione in questione. Anche la seconda e la terza censura, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la liquidazione dell'assegno di mantenimento a favore della ON e la relativa motivazione, sono destituite di fondamento: se è vero che nella materia in esame vige ex art.10 della l.n.74 del 1987, quale modificativa dell'art.5 della l.n.898/70, il potere del giudice, in deroga a quanto generalmente previsto dall'art.2697 c.c. in tema di onere probatorio, di disporre (“se del caso") indagini di carattere tributario, è altrettanto vero che, nella vicenda in esame, la Corte territoriale, nell'ambito di un'autonoma facoltà di scelta, non solo, non ha inteso avvalersi della stessa, correttamente ritenendo, sul punto dell'accertamento dei redditi del OL, già sufficienti le risultanze processuali ma, anche, ha dato ampiamente conto di ciò con più che sufficienti argomentazioni, sostenendo, tra l'altro, nell'aumentare comunque l'importo dell'assegno a favore della ricorrente (pur se non sino alla richiesta somma di £.10.000.000), che la somma di £.2.500.000 (“essendo stato accertato che i redditi del OL di cui all'ultima dichiarazione ammontano a £.140.000.000") risulta "perfettamente congrua”. Gli ulteriori profili dei motivi in esame riguardanti il riesame di documenti e circostanze di fatto sono ovviamente inammissibili nella presente sede di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in complessive £.
3.120.000 di cui £.
3.000.000 In Roma, il giorno 8-11-2000 L'estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sem Civile Deposit ancelleria 23/ 2001 IL CANCELLIERE al pagamento delle spese processuali che liquida per onorario. обо и IL CANCELLIERE Andre Blanch ! D E A ) 4 A S O 7 . T S n R S A T 7 O 8 T S P 9 I 1 M A G I o ' E z R L r T R a L L m A I A & D D I E e , g N T O g G N e L L E O L 9 S O 1 . E A t B r D A (