Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
La restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale (art. 175, secondo comma, cod. proc. pen.), che presuppone la non addebitabilità al condannato in contumacia della mancata conoscenza della decisione, non può essere concessa al latitante, che, nel sottrarsi volontariamente al procedimento, si è posto scientemente nella condizione di non poterne conoscere lo sviluppo e l'esito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 45237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45237 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FULGENZI RENATO - PRESIDENTE -
1. Dott. CAMPO STEFANO - CONSIGLIERE -
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - CONSIGLIERE -
3. Dott. GIRONI EMILIO - CONSIGLIERE -
4. Dott. URBAN GIANCARLO - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SPAHIU AGRONN. IL 10/03/1969;
avverso ORDINANZA del 28/10/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. De Sandro (CONFORME).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso sentenza di condanna presentata dal cittadino albanese Spahiu Agron, escludendo la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 175, comma 2 c.p.p. ove, come nella specie, l'imputato si sia reso latitante, allontanandosi dalla propria dimora per sottrarsi alla cattura ed al procedimento e facendo ritorno al suo paese, per poi rientrare in Italia e stabilirsi in altra zona del territorio nazionale.
Ricorre il difensore richiamandosi alle direttive di cui ai punti 81) ed 82) art. 2 1. delega per l'emanazione del vigente codice di rito e confutando la riferibilità alla condizione del latitante che non abbia mai dichiarato od eletto domicilio di una connotazione colposa, come asseritamente desumibile dalla disciplina di cui all'art. 309, comma 2 c.p.p. che, per l'imputato latitante, fa decorrere il termine per proporre richiesta di riesame dell'ordinanza impositiva di misura cautelare coercitiva dall'esecuzione della misura, ove lo stesso provi di non aver avuta tempestiva conoscenza del provvedimento, non senza, in caso di diverso avviso, prospettare l'illegittimità-costituzionale dell'art. 175, co. 2 c.p.p. in riferimento all'art. 76 (per eccesso dalla delega contenuta nel richiamato punto 82) e 3 Cost. (assumendosi come tertium comparationis la disposizione di cui all'art. 309, co. 2 cit.).
Il ricorrente lamenta, altresì, vizio di motivazione circa la ritenuta strumentalità dell'allontanamento dello Spahiu dall'Italia.
Il ricorso è infondato.
Il punto 82) della delega - del tutto inconferente apparendo il disposto del punto 81) -prevede il diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa e previsione sostanzialmente analoga contiene, sotto tale profilo, l'art. 175, comma 2 c.p.p. per cui, esclusa la configurabilità di un qualsiasi eccesso dalla delega, il problema, di stretta natura interpretativa, consiste nel definire l'ambito dell'addebitabilità al condannato in contumacia della mancata conoscenza della decisione e non pare confutabile che un tale addebito debba muoversi a chi, subito dopo la commissione di un grave delitto, si sottragga alle indagini ed al procedimento fuggendo (in maniera logicamente ritenuta strumentale, inerendo allo stesso concetto di latitanza la volontarietà della condotta, ex art. 296, co. 1 c.p.p.) dal luogo di precedente dimora, in tal modo scientemente ponendosi nella condizione di non poter conoscere lo sviluppo e l'esito del procedimento medesimo e disinteressandosi totalmente ad esso. Diversamente opinando si vanificherebbe il sistema di notifica di cui all'art. 165 c.p.p., che - ove si negasse 1' addebitabilità al latitante dell'ignoranza della sentenza di condanna ritualmente notificata con la relativa procedura - non potrebbe mai raggiungere il proprio naturale effetto e dovrebbe sistematicamente consentire di fruire della rimessione in termini per impugnare.
Non ha, infine, pregio raffronto con il disposto dell'art. 309, co. 2, c.p.p. che, svincolando il difetto di tempestiva conoscenza del provvedimento coercitivo dalla sua non addebitabilità a colpa del soggetto, ha inteso ampliare le garanzie del soggetto semplicemente indiziato (od anche imputato) non ancora definitivamente giudicato e, pertanto, coperto da presunzione di non colpevolezza rispetto al soggetto già riconosciuto colpevole all'esito di un regolare giudizio (donde l'evidente differenza delle situazioni poste a confronto e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento al principio di eguaglianza).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOVEMBRE 2003.