Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 2045 cod. civ., il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato, è applicabile anche nel caso di danno cagionato da incidente stradale, purché l'autore del fatto dimostri gli elementi costitutivi dell'esimente. L'apprezzamento relativo alla ricostruzione del sinistro costituisce giudizio di merito e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretto da adeguato e corretto ragionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10571 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA ER, MAGISTRATO AR IA, DEGLI EFFETTI ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BORGHINI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPA. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti Dott. Ermanno Mariucci e Dott. Leonardo Tacconi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ALLIANZ SUBALPINA s.p. a. (già ALLIANZ PACE), sede in Torino, in persona dei Proc.ri Dott. Franco Di Meco e rag. Giuseppe Milone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato EROS OLIVIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FALL INTERDONATO SRL, INTERDONATO & C SRL, NO DR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1160/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 3^ civile emessa il 7/4/1999, depositata il 15/04/99; RG.1142/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIANCARLO BORGHINI;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RN SS, IA IA RA e LT LI TT, con atto di citazione del 20 novembre 1989, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma Sandra NO, la srl RD e la spa Allianz Pace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che avevano subito a seguito d'incidente stradale provocato dal conducente dell'auto della Società RD.
La Società RD ha contestato la domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale per conseguire il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, previa chiamata in causa della spa R.A.S., assicuratrice dell'auto della SS.
2. Il tribunale, per quanto è ancora rilevante, ritenendo che la NO aveva agito in stato di necessità, ha condannato costei, la srl RD e la spa Allianz Pace, in solido, al pagamento delle seguenti indennità: alla SS l'indennità di oltre lire nove milioni;
alla RA l'indennità di oltre lire sei milioni;
al LI TT l'indennità di oltre lire un milione.
3. RN SS, IA IA RA e LT LI TT hanno impugnato la decisione.
La Società R.A.S. ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna della società RD alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 aprile 1999 ha rigettato l'appello principale ed ha accolto quello incidentale.
4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso RN SS, IA IA RA e LT LI TT ed hanno depositato anche memoria.
Hanno resistito con separati controricorsi la spa R.A.S. e la spa Allianz Subalpina, subentrata alla Allianz Pace. Con ordinanza emessa all'udienza dell'11 dicembre 2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio in confronto della srl RD & C. ed i ricorrenti vi hanno ottemperato, ma la Società non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale è stato dichiarato che il tribunale aveva correttamente ritenuto che la manovra, compiuta dalla NO e dalla quale era scaturito l'incidente stradale, era stata effettuata in stato di necessità.
I ricorrenti sostengono che la ricostruzione dello stato di necessità era avvenuta con una motivazione illogica: censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il motivo non è fondato.
1.1. L'art. 2045 cod. civ. dispone che, quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne' è altrimenti evitabile, il giudizio di responsabilità non è emesso ed al danneggiato è dovuta un'indennità.
Pertanto, nella responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione stradale, la norma ben può trovare applicazione in favore di chi esegue una cosiddetta manovra di fortuna, beninteso a condizione che colui che ha compiuto il fatto dannoso dimostri gli elementi costitutivi della esimente.
Questa dimostrazione attiene al fatto e non al giudizio di responsabilità.
L'apprezzamento, compiuto a tal fine dal giudice di merito, pertanto, sfugge al sindacato di legittimità quando sia sorretto da adeguato e corretto ragionamento: Cass. 20 agosto, 1962, n. 2603; 28 luglio 1966, n. 2087.
1.2. Nella fattispecie che interessa, la Corte d'appello di Roma ha compiuto una ricostruzione dell'incidente stradale, la quale è corretta per essere stata completa ed immune da vizi logici.
2. L'esame del secondo motivo del ricorso, nella parte in cui è criticata la ricostruzione dell'incidente resta assorbito dalle conclusioni raggiunte con il primo motivo.
3. La censura, contenuta nello stesso motivo, relativa alla liquidazione del danno deve subire la stessa sorte.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio, in favore della R.A.S. e della spa Allianz Subalpina sono poste a carico dei ricorrenti in solido, in base alla regola della soccombenza.
Alcuna pronuncia sulle spese deve essere resa in favore di Società RD, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della R.A.S. e della spa Allianz Subalpina, che liquida in Euro 126,00 per spese, oltre onorari, che liquida in favore della prima in Euro 900,00 e della seconda in Euro 750,00 oltre Euro 64,60 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 3 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002