Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico), la falsa attestazione dei requisiti necessari, e, in particolare, di recapiti e referenti in Italia, al fine di ottenere permessi di soggiorno provvisori per fini umanitari, indicazioni queste richieste dall'Autorità amministrativa, in forza dell'art. 1, comma quinto, del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990, vigente all'epoca dei fatti, con la conseguenza che l'attestazione viene assunta dal pubblico ufficiale a presupposto di fatto dell'atto pubblico, del quale l'atto è destinato a provare la verità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2004, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 29
3. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 013379/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL EL N. IL 14/09/1954;
avverso SENTENZA del 21/01/2002 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, riqualificato il fatto ex art. 495 C.P.;
Con sentenza 21 gennaio 2002 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 28.2.1997 che aveva condannato OV CA per il reato di falso in atto pubblico per induzione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla OV era contestato, in concorso con MP RO, di aver indotto in errore mediante inganno numerosi cittadini ex-jugoslavi, i quali a loro volta inducevano in errore inconsapevolmente funzionali della Questura di Pordenone, facendo rilasciare a questi ultimi numerosi permessi di soggiorno provvisori per motivi umanitari, atti pubblici attestanti falsamente che tali cittadini extracomunitari disponevano di tutti i necessari requisiti per ottenerli, ed in particolare di recapiti e referenti in Italia. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della OV che con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al primo motivo d'appello relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari alla P.G. dai vari cittadini della ex Jugoslavia. Con il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in relazione agli artt. 512, 512 bis e 513 c.p.p.. Le dichiarazioni rese alla P.G. dai cittadini extracomunitari
AS AD, AR TA, JE AD, MI UB, OV PE, che rivestivano tutti la qualità di imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. e che in tale veste erano stati citati a dibattimento dal P.M. non avrebbero potuto essere utilizzate, perché non sussistevano i presupposti dell'irriperibilità ai sensi dell'art. 512 in quanto non vi era prova che fossero state effettuate ricerche con esito negativo ed in quanto l'irripetibilità dell'atto non dipendeva da fatti e circostanze imprevedibili, come richiesto dalla norma, perché al contrario era facile prevedere che i cittadini extracomunitari si rendessero irreperibili già al momento in cui erano stati sentiti, tanto da giustificare il ricorso all'incidente probatorio. Ancora l'art. 512 bis, che il giudice di prime cure aveva invocato soltanto con riferimento all'AS AD, non poteva applicarsi alla fattispecie in esame perché l'AS risultava domiciliato in Trieste e la nozione di residenza all'estero non poteva essere intesa in senso tecnico-giuridico. Inoltre nessun accertamento era stato compiuto in dibattimento sul fatto che gli altri cittadini extracomunitari fossero effettivamente residenti all'estero. Infine le dichiarazioni acquisite ex art. 512 bis c.p.p. comportavano la sussistenza di ulteriori riscontri probatori, che avrebbero dovuto sussistere al momento in cui era stato deciso di dar lettura delle dichiarazioni in parola.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso integrerebbe il reato, prescritto, di cui all'art. 495 c.p.. Ciò in quanto il p.u. non avrebbe alcun obbligo di veridicità in ordine al recapito ed al referente in Italia del cittadino extracomunitario, posto che la legge e la disciplina amministrativa non impongono al pubblico ufficiale di verificare immediatamente questi elementi, pur se indicati nella dichiarazione di soggiorno. Si tratterebbe di indicazioni finalizzate al controllo del territorio ed a ragioni di pubblica sicurezza, prive di qualsiasi destinazione probatoria.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha fondato l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente sulle dichiarazioni dei testi Isp. CA ST, CH ER, ST TT, DE BE TE, che ha espressamente qualificato come "ampiamente sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza della prevenuta", che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di soggiorno acquisite agli atti, come documento costituente prova documentale e corpo del reato. L'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni rese alla P.G. dai cittadini extracomunitari è stata del tutto irrilevante nell'economia della decisione.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli art. 48 e 479 c.p. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno. Nell'ipotesi, infatti, cui agli art. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (Cass. pen., Sez. 6^, 29/01/1999, n. 292, Diouf, Cass. Pen., 2000, 2270). Analogamente è stato ritenuto nel caso di predisposizione e di presentazione alla direzione provinciale del lavoro ed alla questura di pratiche corredate da documenti fittiziamente attestanti l'esistenza di proposte di lavoro e la disponibilità di adeguate sistemazioni alloggiative per i lavoratori, sulla cui base vengano poi rilasciati permessi di soggiorno ed autorizzazioni al lavoro (Cass. pen., Sez. 1^, 08/05/2002, n. 22741, Galgano, Riv. Pen., 2002, 669). Nel caso di specie l'indicazione del recapito e del referente in Italia al fine del rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi umanitari sono elementi richiesti dall'Autorità amministrativa alla luce del disposto dell'art. 1, comma 5, D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in legge 39/1990, vigente all'epoca dei fatti, che imponeva allo straniero di eleggere domicilio nel territorio dello Stato e di rivolgere istanza motivata e, per quanto possibile, documentata, all'Ufficio di polizia di frontiera. L'attestazione dello straniero viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sì che deve escludersi che la falsa dichiarazione non integri i presupposti dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004