Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1557
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.

Non è abnorme l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell'inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1557
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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