Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.
Non è abnorme l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell'inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/11/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 1744
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 17622/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO HI N. IL 21/08/1983;
parte offesa nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 213177/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 23/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di CO HI avverso il provvedimento di archiviazione emesso in data 23.11.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Milano all'esito dell'udienza camerale ex art. 410 c.p.p.. Deduce l'abnormità del provvedimento in quanto il G.i.p. avrebbe erroneamente escluso la presentazione di idonea querela della persona offesa (per il reato di cui all'art. 590 c.p.). Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le consequenziali pronunce di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato non è ricorribile in sede di legittimità nel caso di specie. Il provvedimento di archiviazione è ricorribile per Cassazione sia a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 6, per il caso di nullità previsto dall'alt. 127, comma quinto, dello stesso codice (e segnatamente per il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio), ma anche quando si tratti di provvedimento abnorme, che è quello non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili, come tali tassativamente previsti, ovvero l'atto emesso in assoluta carenza di potere o il cui contenuto è avulso da ogni previsione normativa (Cass. pen. Sez. 4^, n. 1569 del 10.4.1992, Rv. 191196). Sicché non possono considerarsi abnormi quei provvedimenti che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell'ufficio che li adotta. Orbene, nel caso in esame non sono ravvisabili gli estremi del provvedimento abnorme.
Invero, non solo è stata negata la presenza della valida (e formale) querela ad opera della persona offesa, ma anche la tempestività di quella eventualmente tale ritenuta: e l'abnormità è stata esclusa anche nel caso di ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409 c.p.p., comma 6, che fa rinvio all'art. 127 c.p.p., comma 5, e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di riapertura delle indagini (Cass. pen. Sez. 2^, n. 39153 del 27.9.2012, Rv. 252982: nella specie, la S. C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, essendo essa comunque esplicazione di un legittimo potere e non essendosi determinata alcuna stasi processuale).
In altri termini, quand'anche il G.i.p. avesse errato nel ritenere la mancanza di querela, la sua ordinanza di archiviazione non sarebbe ricorribile perché non abnorme in quanto espressione di un legittimo potere senza determinare affatto una stasi processuale, avendo semplicemente definito il procedimento. La decisione, cioè, benché errata, non sarebbe abnorme poiché per essa l'ordinamento appresta altri strumenti, come quello della richiesta di riapertura delle indagini.
Peraltro, nel caso che ci occupa il G.i.p., richiamando la richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione anche per l'infondatezza della notizia di reato e quindi ha esaminato e valutato le emergenze investigative, sicché anche sotto tale profilo è preclusa la ricorribilità in Cassazione del provvedimento de quo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014