Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 733 cod. pen., e non il delitto di danneggiamento aggravato, la condotta di danneggiamento di beni di valore archeologico che siano in proprietà del soggetto agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2007, n. 16893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16893 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 430
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 22789/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IO;
avverso la sentenza, in data 23.9.2005, della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen., Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
MI IO ricorre avverso la sentenza, in data 23.9.2005, della Corte d'appello di Messina, con la quale, era stato confermata la condanna per il reati di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n.
3. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, sul rilievo che la sentenza avrebbe ritenuto integrato il requisito del valore archeologico dei beni danneggiati attraverso un salto logico inaccettabile, in quanto non avrebbe assolutamente fatto cenno ad alcun dato oggettivo concreto, ma, solamente, ad una comunicazione non pertinente perché aveva solo l'obiettivo di sospendere l'esecuzione dei lavori intrapresi dal ricorrente. Con il secondo motivo contesta la sussistenza del requisito dell'altruità del bene, posto che gli oggetti che si assumono di valore archeologico insistevano in un terreno di proprietà del ricorrente;
certo, anche i beni che si trovino in proprietà privata possono essere soggetti alla disciplina dei beni archeologici, ma è pur sempre necessaria, in tali casi, l'apposizione di uno specifico vincolo che nella fattispecie non ci fu. In ogni caso, ed è l'ultimo motivo, nella fattispecie ricorrerebbero, a tutto concedere, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 733 cod. pen.; la sentenza ha escluso tale ipotesi solo con riguardo all'elemento psicologico del reato, mentre occorreva fare riferimento sia al valore delle cose sia all'appartenenza o meno di esse all'interessato.
Rileva il Collegio che l'ultima censura è fondata ed è assorbente. La distinzione tra le due fattispecie, quella di cui all'art. 635 c.p. e quella di cui all'art. 733 cod. pen., non riposa nell'elemento psicologico del reato, come sembra aver opinato la corte territoriale, essendo la contravvenzione punibile, indifferentemente a titolo di dolo o colpa. Ciò che le distingue è, invece, proprio l'altruità del bene, avente le caratteristiche di pregio volute dalla norma, sussistendo la contravvenzione quando autore della condotta lesiva sia il proprietario del bene stesso. (In tal senso Cass. sez. 2, 6.6.88, Fantini, 181737; sez. 3, 22.1.99, Crabolu, 213260).
Così qualificato il fatto, ai sensi dell'art. 733 cod. pen., il reato, commesso nel marzo 2000, è certamente estinto per prescrizione, ragione per la quale va annullata senza rinvio l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, qualificato il fatto come violazione dell'art. 733 cod. pen. perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007