Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
La trasmissione e consegna al destinatario di un atto unilaterale recettizio (quale, nella specie, una dichiarazione di volersi valere di un diritto di opzione) possono essere dimostrate anche mediante elementi presuntivi e ciò non osta a che venga poi fatta applicazione della presunzione di legge circa la conoscenza del contenuto dell'atto (art. 1335 cod. civ.), atteso che il divieto della cosiddetta "praesumptio de praesumpto" attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO A, difesa dagli avvocati PENNA CARLO, PROCACCINI ERNESTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PU SRL, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante HUSTRINI Ermete, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BARENGHI, difesa dagli avvocati PIETRO RESCIGNO, MARIO MANZIONNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato PROCACCINI Ernesto difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati RESCIGNO Pietro e MANZIONNA Mario difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, nel merito il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 giugno l989 la s.r.l. UN convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia IA RO, quale erede di SE EL, esponendo di aver avuto da quest'ultima in locazione per nove anni, con una scrittura del 29 novembre 1979, un terreno attrezzato di ha. 5,60 in Vieste;
di avere contestualmente concluso con la de cuius un patto di opzione, relativamente a un futuro contratto preliminare di vendita dell'immobile, per il prezzo di lire 1.200.000.000, da rivalutare secondo gli indici Istat alla data della stipula;
di aver comunicato la propria accettazione mediante una lettera raccomandata spedita per espresso il giorno 22 maggio 1981 al domicilio dell'altra parte in Roma;
di aver poi ricevuto una missiva del 19 giugno 1981, con cui la EL aveva comunicato di non voler addivenire alla vendita, sostenendo pretestuosamente che l'opzione era stata esercitata dopo la scadenza del termine del 31 maggio 1981, fino al quale si era impegnata a mantenere ferma la sua proposta;
di avere in seguito partecipato a lunghe trattative, nel corso delle quali si era deciso di rinviare il trasferimento, in attesa che la promittente venditrice ottenesse la disponibilità di una particella intestata a tale RN Butini, oggetto anch'essa della proposta di alienazione. Chiese quindi che fosse accertato e dichiarato che essa aveva acquistato il fondo e che la convenuta era tenuta al trasferimento anche della porzione appartenente alla Butini, con sua condanna, altrimenti, al risarcimento dei danni.
Tali domande - delle quali IA TR aveva contestato la fondatezza, affermando che l'esercizio del diritto di opzione non era avvenuto tempestivamente e che la stessa attrice aveva riconosciuto la sopravvenuta inefficacia del relativo patto - furono respinte dal Tribunale con sentenza del 24 febbraio 1994, essendosi ritenuto che la società UN non avesse provato, come era suo onere, la ricezione della raccomandata del 22 maggio 1981, da parte di SE EL, entro il termine essenziale del giorno 31 di quel mese, ma che anzi gli eventi successivi (conclusione di un nuovo contratto di locazione tra le parti, avvenuta il 27 giugno 1982, con attribuzione alla conduttrice del diritto di prelazione per il caso di vendita del bene;
inerzia della società nel far valere il suo preteso diritto, protrattasi per otto anni) contribuissero a concludere nel senso della tardività dell'esercizio dell'opzione. Impugnata dalla s.r.l. UN, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bari, che con sentenza del 21 gennaio 1998, in accoglimento del gravame, ha trasferito alla società il terreno in contestazione;
ha subordinato l'acquisto al pagamento, entro otto mesi dal giorno del passaggio in giudicato, del prezzo del bene, pari a lire 1.200.000.000, da rivalutare a tale data secondo gli indici Istat;
ha dichiarato IA RO obbligata a trasferire entro lo stesso termine alla s.r.l. UN la particella intestata a RN Butini;
l'ha condannata, in mancanza, al risarcimento dei danni. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che "l'invio della raccomandata all'indirizzo eletto dalla EL nello stesso contratto di opzione, invio avvenuto in data 22.5.1981, cioè nove giorni prima della scadenza del termine, entro cui doveva essere esercitato il diritto di opzione (31.5.1981), rende operante la presunzione di conoscenza della dichiarazione da parte dell'EL medesima. Tale dichiarazione, spedita con anticipo più che congruo e con mezzo idoneo (lettera raccomandata) e, quindi, prima della scadenza del termine e con quel mezzo di comunicazione toglie ogni dubbio circa l'operatività della detta presunzione ex art. 1355 [recte: 1335] C.C., presunzione che può essere vinta solo dalla prova della incolpevole impossibilità di aver avuto notizia del fatto che la dichiarazione era giunta all'indirizzo. Nè la EL ha indicato il giorno dell'effettivo recapito della comunicazione all'indirizzo eletto", nonché osservando che le vicende posteriori, considerate dal Tribunale come elementi che avvaloravano la tesi della tardività, non erano affatto significative in tal senso, anche perché contraddette da una lettera del 28 aprile 1982, con cui la società UN aveva ribadito la sua intenzione di acquistare il terreno alle condizioni previste nel patto di opzione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA RO, in base a un motivo. La s.r.l. UN ha resistito con controricorso. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria. La ricorrente ha altresì depositato osservazioni in replica alle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel contesto della sua memoria la società UN ha trascritto il contenuto di un documento, affermando di averlo rinvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di appello e sostenendo che dimostra la tempestività dell'esercizio, da parte sua, del diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in contestazione. Di tale deduzione - come del resto riconosce la stessa controricorrente - non si può tenere alcun conto, poiché nel giudizio di legittimità non è consentita l'acquisizione di prove, neppure documentali, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Con il motivo addotto a sostegno dell'impugnazione IA RO, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697, 2727 e 2729 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 è 5", lamenta che la Corte di appello di Bari ha applicato erroneamente la presunzione di conoscenza, stabilita dall'art. 1335 c.c., senza che la società UN avesse assolto l'onere di provare che la sua raccomandata fosse pervenuta all'indirizzo della destinataria non oltre il termine del 31 maggio 1981; osserva inoltre che ne' lei ne' la sua dante causa erano tenute a indicare la diversa e successiva data in cui la lettera era stata recapitata;
sostiene altresì che non è possibile, dati i limiti imposti dagli art. 2727 e 2729 c.c., presumere che la missiva, solo perché spedita il 22 di quel mese, fosse giunta entro il successivo giorno 31; afferma, infine, che ai comportamenti posteriori delle parti non doveva essere attribuita alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.
La censura non è fondata.
È indubbio che competeva alla società UN dimostrare che la sua lettera non solo fosse stata inviata alla destinataria e le fosse pervenuta, come l'altra parte ha ammesso, ma anche che fosse giunta non oltre il 31 maggio 1981. Il rispetto di tale termine - stante il suo carattere essenziale, ritenuto nella sentenza di primo grado, che non è stata impugnata sul punto - rappresentava infatti un elemento indispensabile per il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attrice. Non è però esatto che tale prova non potesse essere ricavata da presunzioni. La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che non operano, in materia, i limiti stabiliti per la prova testimoniale dagli art. 2721 ss. c.c., ne' quindi il divieto sancito dall'art. 2729: sia l'an, sia il quando dell'arrivo, di un atto unilaterale recettizio all'indirizzo della persona alla quale è rivolto sono desumibili da altri fatti noti, quali il mezzo e il giorno di trasmissione, in particolare se è stata utilizzata la posta raccomandata (cfr., per tutte, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1265 e Cass. 15 maggio 1980 n. 3194, a proposito, rispettivamente, della ricezione e della. sua data).
A questi principi - da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, ne' del resto la ricorrente ne ha prospettato alcuna - il giudice di secondo grado si è puntualmente attenuto, osservando che "l'invio della raccomandata ... avvenuto in data 22.5.1981, cioè nove giorni prima della scadenza del termine", essendo stata "tale dichiarazione, spedita con anticipo più che congruo e con mezzo idoneo (lettera raccomandata)", comportava "l'operatività della detta presunzione ex art. 1335 C.C.". Quest'ultima, diversamente da quanto la ricorrente lamenta, non è stata dunque applicata in modo da ricavare, per saltum, dalla sola circostanza della spedizione, quella della conoscenza, che la norma citata fa discendere .invece dalla ricezione: la Corte di appello si è avvalsa in primo luogo di una praesumptio hominis, inferendo dall'"anticipo più che congruo", con cui la raccomandata era stata inviata, la tempestività del suo recapito, e ne ha fatto, poi discendere "l'operatività" della menzionata praesumptio legis, come risulta evidente dalla chiara - anche se estremamente sintetica - motivazione della sentenza impugnata. Nè con ciò è stato violato il divieto - della praesumptio de praesunto, la quale è ravvisabile solo nel caso di concatenazione tra presunzioni semplici, non in quello in cui da un fatto noto si risale a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (v. Cass. 13 marzo 1987 n. 2639, proprio a proposito di quanto dispone l'art. 1335 c.c.). Del resto, la stessa ricorrente mostra di aver inteso la sentenza impugnata nel senso che si è detto, quando nega potersi ritenere "che, solo perché spedita il 22.5.1981, la 'dichiarazione' di opzione della quale si discute sia effettivamente pervenuta al domicilio della sig.ra EL entro il termine essenziale contrattualmente stabilito del 31.5.1981 e quindi .tempestivamente rispetto a tale termine". Si tratta, tuttavia, di una contestazione del tutto generica e apodittica, che si esaurisce in questa sola e non ulteriormente illustrata deduzione, inidonea a scalfire la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, la quale consiste in un apprezzamento eminentemente di merito - come è proprio di quelli relativi all'applicazione di presunzioni semplici - e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, perché sorretto, come già si è osservato, da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e giuridici: non può essere demandato a questa Corte di affrontare una questione comè quella relativa alla sufficienza - o non - dell'"anticipo" di nove giorni, che nella sentenza impugnata è stato reputato "più che congruo", per il recapito di una raccomandata spedita nel 1981 dalla Puglia a Roma.
Quanto poi alle vicende posteriori al 31 maggio 1981, va osservato che non è condivisibile l'assunto della ricorrente, circa la loro totale ininfluenza: non vi è motivo per escludere che il comportamento successivo degli interessati, così come può contribuire all'interpretazione di un contratto, sia altrettanto utile per verificare se esso effettivamente sia stato concluso. Questa osservazione, comunque, vale solo per il rilievo formulato dalla Corte di appello, in ordine al fatto che nel giugno 1981 la EL, nel contestare la tempestività dell'esercizio del diritto di opzione da parte della società UN, si era astenuta dall'indicare la data in cui aveva ricevuto la relativa comunicazione. Ma si tratta di un argomento secondario e di contorno, nel contesto della. sentenza impugnata, nella quale agli eventi post maggio 1981 è stata in effetti negata proprio quella rilevanza, che a dire della ricorrente non poteva essere loro riconosciuta. La Corte di appello, infatti, sì è limitata a escludere che sia il nuovo contratto di locazione del 27 giugno 1982, sia la successiva prolungata inerzia della conduttrice, costituissero elementi utili ad avvalorare l'assunto della tardività dell'esercizio del diritto di opzione, quali invece erano stati considerati dal Tribunale;
e anche alla lettera della società UN del 28 aprile 1982 non è stato attribuita altra valenza, se non quella di neutralizzare l'indizio che il giudice di primo grado aveva tratto dalla circostanza del successivo rinnovo della locazione. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001