Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Tra le sanzioni previste dall'art. 136, comma settimo, del codice della strada è compresa quella accessoria del ritiro della patente, ex art. 216 dello stesso codice, sicché legittimamente l'autorità procede al ritiro della patente anche in pendenza dell'opposizione all'ordinanza - ingiunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI GO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato G. RIZZACASA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI BARTOLOMEO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI PESCARA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 45/96 della Pretura di PESCARA, depositata il 05/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri motivi di ricorso. Svolgimento del processo
Con ordinanza-ingiunzione del 24 febbraio 1994 il Prefetto di Pescara ingiunse al sig.IG PI, cittadino dell'Ucraina, residente a Montesilvano, il pagamento di lire 400.000 a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 136, comma 7, c.strad., poiché l'intimato, "residente in Italia da oltre un anno, guidava il veicolo munito di patente estera ancora valida".
Con ricorso depositato il 19 aprile 1994 il PI dedusse la illegittimità dell'ordinanza, sia per la mancanza del presupposto della residenza in Italia da oltre un anno, sia perché preceduta dal ritiro della patente e dal versamento di una somma, a titolo di oblazione.
La Prefettura si costituì in contraddittorio tramite un funzionario. Con sentenza depositata il 5 aprile 1996 il TO rigettò l'opposizione, osservando:
che l'affermazione del ricorrente, secondo cui la propria residenza in Italia era stata interrotta e lo stesso non poteva perciò ritenersi residente nel nostro Paese da oltre un anno, non era sorretta da alcun elemento probatorio;
ed era, invece, legittimo presumere che la sua residenza, iniziata dalla data indicata nel certificato rilasciato dal Comune di Montesilvano (8 giugno 1992), fosse proseguita ininterrottamente per oltre un anno, al momento dell'accertamento della infrazione (18 gennaio 1994); che legittimamente, ai sensi dell'art. 136, comma 7, c.strad., era stata ritirata la patente di guida al PI, come sanzione accessoria, prevista dall'art. 216 c.strad.;
che il ricorrente non aveva dato prova circa l'allegato versamento a titolo di oblazione di lire 207.900;
infine, che non sussistevano i presupposti per giustificare la violazione contestata come ipotesi di ignoranza scusabile. Avverso questa decisione il PI ha proposto, con quattro motivi, ricorso per cassazione, notificato alla Prefettura di Pescara il 18 giugno 1996. La Prefettura non si è costituita.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 136 commi 6 e 7, cod.strad. e 43 c.c., nonché carenza di motivazione su punto decisivo, il ricorrente deduce che il TO ha ritenuto non provata l'asserita interruzione, senza considerare che dalla fotocopia del passaporto (in cui era annotato il visto di ingresso in Ucraina in data 25 maggio 1993 e quello del reingresso in Italia, in data 7 settembre 1993) risultava dimostrato che non si era consumato il decorso dell'anno, previsto dalla norma contestata come presupposto della infrazione. Il motivo non ha fondamento. Il TO ha affermato che, "in mancanza di elementi di fatto da cui desumere il contrario", era corretto presumere che la residenza in Italia del PI fosse continuata ininterrottamente per oltre un anno, secondo le previsione dell'art. 136, comma 7, del codice stradale (d.l.gvo 30 aprile 1992 n. 285), dalla data (8 giugno 1992) indicata nel certificato rilasciato dal Comune di Montesilvano fino al giorno in cui gli era stata notificata la violazione (18 gennaio 1994).
La censura del ricorrente, essendo basata sul riferimento a documenti che non risultano essere mai stati ritualmente prodotti nel giudizio pretorile, è priva di pregio;
sicché correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che non erano stati acquisiti alle risultanze processuali elementi probatori idonei a fondare l'ipotesi della interruzione della residenza del PI nel Comune di Montesilvano, addotta a giustificazione della opposizione.
2. Col secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n.689, nonché omessa motivazione sulla eccezione, sollevata dal ricorrente circa la illegittimità del ritiro della patente in pendenza del giudizio di opposizione.
Anche questo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che tra le sanzioni previste dall'art. 136, comma 7, c.str., è compresa quella accessoria del ritiro della patente, ex art. 216 c.str., e che, pertanto, legittimamente la polizia stradale aveva applicato questa disposizione, in pendenza del giudizio di opposizione. Affermazione corretta, alla stregua del carattere cautelare e strumentale del provvedimento (già sottolineato da questa Corte: cfr. sent. S.U. n. 6232/1996, nonché sent. n. 5561/1997), introdotto nel nuovo sistema in attuazione della delega per la revisione delle norme sulla circolazione stradale (l.13 giugno 1991, n.190), e che è stato anche e ripetutamente oggetto di verifica da parte della Corte costituzionale (v. da ultimo, sent.n. 330/1998). Il giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto non arbitraria, ne' irrazionale la scelta del legislatore, che ha inteso assicurare (v. anche art. 218 c.str.) la immediatezza dell'intervento dell'organo accertatore, in coerenza con la finalità di impedire, attraverso una risposta efficace in via preventiva, che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori.
3. Col terzo motivo il PI lamenta che il TO abbia disatteso la richiesta del ricorrente che aveva invocato la tempestiva oblazione della infrazione.
Anche questo motivo è infondato.
Il TO ha affermato che l'opponente nel corso del giudizio non aveva fornito alcuna prova in ordine al pagamento da lui addotto, invocando l'intervenuta oblazione della sanzione, ai sensi dell'art. 202 c.strad.
La censura, essendo basata anche in questo caso su documenti che non risultano essere mai stati ritualmente prodotti nel giudizio pretorile, non ha consistenza. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che non erano stati acquisiti alle risultanze processuali elementi probatori idonei a dimostrare, mediante "ricevuta o in altro modo" il pagamento effettivo della somma di lire 207.900, addotto come motivo di opposizione.
4. Col quarto motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione circa la prospettata tesi della ignoranza scusabile, correlata alla cittadinanza ucraina del PI ed alle modifiche introdotte dal nuovo codice della strada.
La censura non ha fondamento.
Il TO ha correttamente rilevato che l'ignoranza scusabile, anche se astrattamente applicabile con riferimento alle sanzioni amministrative, non era invocabile nella fattispecie, in quanto, in concreto, il PI non aveva provato l'esistenza di fatti idonei ad eliminare la colpevolezza ai sensi dell'art. 5 c.p. Ed ha osservato, per un verso, che non era prospettabile una grave difficoltà nella lettura della norma dettata per coloro che siano muniti di patente rilasciata da uno Stato estero;
e, dall'altro, che l'opponente non aveva provato (nè allegato) di aver fatto tutto il possibile per informarsi in ordine agli adempimenti da seguire per guidare nello Stato italiano. Ha, quindi, correttamente concluso che mancava il requisito della inevitabilità della ignoranza, necessario per configurare l'errore scusabile.
5. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nessun provvedimento sulle spese di questo giudizio, in quanto la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso il 22 settembre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, L'11 GENNAIO 1999.