Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9257 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S R9257 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TAI NO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale R.G.N. 5709/00 REALE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron.21341 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Rep. 3227 Dott. AB FORTE Consigliere Ud. 08/02/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 MECCANICA MILKA Srl, in persona EL legale OFFICINE il 9-LUG-2001 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIAVE 52, presso l'avvocato RENATO LIRE 1500 CANCELLERIA CARCIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO AMATO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente 0401878
contro
SI AR, PE BR, elettivamente 321 domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI presso e difesil'avvocato ROBERTO AFELTRA, rappresentati dall'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta ELega a margine EL2001 353 ricorso;
resistenti
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
IC LO GIULIO, SIT IMPIANTI COSTRUZIONI Srl;
- intimati -
avversO la sentenza n. 48/00 EL Tribunale di MILANO, depositata il 28/01/00; udita la relazione ELla causa svolta nella camera di consiglio 1'08/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza EL Tribunale di Milano, con le ulteriori statuizioni di legge. Il Collegio, premesso che la società a r.l. Officina Meccanica Milka ha con ri- proposto istanza di regolamento di competenza notificato 1'8 marzo 2000 contro la sentenza corso EL Tribunale di Milano, pubblicata il 28 gennaio 2000, che ha dichiarato il fallimento ELla stessa società su domanda dei creditori AR OS e AB ER;
hiave 2 che i creditori OS e ER hanno presentato memoria difensiva, eccependo la inammissibilità ELla produzione di nuovi documenti attuata dalla società ri- corrente in violazione EL disposto ELl'art. 372 c.p.c. e concludendo per il rigetto ELl'istanza; che il Pubblico Ministero ha concluso per la di- chiarazione ELla competenza EL Tribunale di Milano;
ritenuto che
dei nuovi documenti prodotti unitamente al ri- per corso non possa tenersi conto, valendo pure il regola- mento di competenza il divieto posto dall'art. 372 c.p.c. (Cass. 75/1999; 876/1995); che la sussistenza ELlo stato di insolvenza ELla società ricorrente già in tempo precedente la ELibera- zione di trasferimento ELla sede legale come risulta dall'esame ELle istanze dei creditori ammessi allo stato passivo EL fallimento dà sicuro fondamento al- - la presunzione che a tale formale ELiberazione non sia seguito l'effettivo proseguimento ELla fisiologica at- tività di impresa nella designata sede di AN Benedetto EL TO (non avendo per altro l'amministratore ELla stessa società, invitato a comparire in camera di con- siglio nella istruttoria prefallimentare davanti al Tribunale di Milano, risposto alla convocazione); che dunque con fondamento il Tribunale di Milano ha 3 considerato meramente fittizio il trasferimento ELla sede in AN TT EL TO rispetto a quella ef- fettiva di Cerro Maggiore e a norma ELl'art. 9 legge fallimentare deve perciò affermarsi la competenza ELlo stesso Tribunale a dichiarare il fallimento ELla SO- cietà a r.l. Officine Meccanica MILKA;
che, infine, rigettata la istanza di regolamento, la società ricorrente è tenuta al rimborso ELle spese di questa fase EL giudizio a favore dei resistenti 20000 OS e ER. 270000
P.Q.M.
La Corte rigetta la istanza di regolamento di com- Agenzia ELle Entrate Ufficio di Roma petenza proposta dalla società a r.l. Officine Meccani ·¯Iscritto a ruglo il A 11/1721 Art. B. ca MILKA e dichiara la competenza EL Tribunale di Mi- lano;
condanna la stessa ricorrente al rimborso ELle spese di questo giudizio a favore dei resistenti AR OS e AB ER, liquidate in complessive Lire.301000 ELle quali lire 3 milioni per onorari di avvocato. Roma, 8 febbraio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore den Pasquale Reale Giovanni Losavio yell загашиваний да CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AL CANCELLIERE IC KA e Prima Sezion Loudeurs Depositate - 7 LUG. 2001 IL CANCEL 0