Sentenza 9 maggio 2002
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- 1. Indagini penali possono essere valutate dal giudice civile (Cass. 20335/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT6 653 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 8134/00 Cron.19006 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 06/02 /02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZION sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale il 9 MAG, 2002 pro tempore, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERErappresentante in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
€0,77 L.1500 ricorrente
contro
TE AN, LI CINZIA, elettivamente J120525 domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo J120545 2002 studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che li 593 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 24015/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/11/99 - R.G.N. 7535/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, si rimette alla Corte per il rinvio. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto da NG ZZ e ZI BE, nella qualità di eredi di RE BE, contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, riteneva che per i dipendenti di questa società cessati dal servizio nel corso della vigenza del CCNL 1990/1992, quale appunto il dante causa delle appellanti, sono computabili, ai fini della determinazione della buonuscita, tutti gli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale di vigenza del contratto stesso, compresi quelli con decorrenza successiva al pensionamento e perciò non percepiti. Considerava che la formulazione degli artt. 38 e 96 del CCNL deponeva inequivocabilmente nel senso che le parti sociali avevano inteso determinare l'insorgenza del diritto alla percezione per intero degli aumenti stipendiali sin dalla data di entrata in vigore del menzionato contratto, limitandosi a frazionarne nel tempo solo il pagamento, così che nell' "ultimo stipendio mensile", al quale, ai sensi della legge n.829/73, andava commisurata l'indennità di buonuscita, dovevano а р г о м considerarsi inclusi tutti gli aumenti predetti. Riformava, quindi, la sentenza di primo grado e condannava la società Ferrovie dello Stato alla riliquidazione, in favore delle appellanti, dell'indennità di buonuscita, in essa computando anche i miglioramenti successivi al pensionamento del loro dante causa. Avverso tale decisione la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria. L'altra parte ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Rileva preliminarmente la Corte la inammissibilità del controricorso, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. 3 Con un unico motivo di ricorso, la s.p.a. Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. in relazione all'art. 38 CCNL del 18 luglio 1990, concernente la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, e per vizi di motivazione, assumendo che la sola interpretazione della disposizione negoziale compatibile con la norma dell'art. 14, primo comma, della legge n. 829/73 - il cui contenuto precettivo non è stato -correttamente inteso e applicato dal Tribunale è quella di ritenere che la ripetuta indennità va commisurata all'ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore, così come espressamente previsto dalla disciplina legale, il che esclude la computabilità degli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo che maturino da data successiva a quella di cessazione del rapporto. Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base dell'art.96, punto 4, del CCNL, in quanto tale disposizione è da w h leggere in relazione alle altre norme contrattuali e, comunque, non può essere interpretata contra legem. Il Collegio premesso che non vi è ragione di rinviare la decisione in attesa di una eventuale futura disciplina legislativa che dovrebbe prevedere la definizione и л а в А della questione in oggetto in senso favorevole agli ex dipendenti - osserva che il ricorso è fondato. Come rilevato (in motivazione) dalla sentenza 6 dicembre 2001 n. 15433, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. In alcune delle proprie decisioni la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 che ha negato la possibilità di attribuire gli aumenti stipendiali scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello 4 specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, più in generale, il principio secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto stesso (vedi, tra le altre, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n. 7173). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n.8558, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). Il Collegio reputa di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi, ritenendo che la questione debba essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. Nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, 5 (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a.; vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Deve quindi condividersi la tesi della società ricorrente nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. Quanto alla previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), la stessa concreta non "rateizzazione" in senso tecnico 0 una dilazione dell'adempimentouna dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa delle appellanti infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare 6 l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., deve rigettare la domanda. Si stima equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 6 febbraio 2002 Il Consigliere est.Autous Lan y Il Presidente E L L D A E L G E G 1 7 - 1 - 8 3 N . 3 0 3 T A . R ' 1 0 L I L T S E I E A D O I N I S T R O D franc S S S S T O A D , A E R E O S , A A T P G I I N G E R IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria , O I A N T O D E I P S A O D I E D L L B T M S E oggi, -9 MAG. 2002 M E R P U IL CANCELLIERE 7