Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 21/01/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 108
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 38596/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM ME n. il 02.05.1934
avverso sentenza del 12.04.1999 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.4.1999, il Tribunale di Reggio Calabria condannava RO CA alla pena di lire 200.000 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 20 della l. 110/75, accertato in Melito Porto Salvo il 24.9.1996, per non avere custodito con la dovuta diligenza armi e munizioni regolarmente denunciate. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 20 della l. n.110/75. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che il generico dovere di diligenza posto a carico dei privati dall'art. 20 della l. 18.4.1975, n. 110, deve ritenersi adempiuto ogni qual volta l'arma venga comunque sottratta alla disponibilità di coloro che frequentano l'abitazione e non sia immediatamente accessibile ad eventuali intrusi, nei confronti dei quali, peraltro, solo l'adozione di speciali cautele - cui i soggetti in questione non sono tenuti - potrebbe offrire maggiori garanzie, con la precisazione che la valutazione dell'efficacia delle misure prudenziali adottate deve essere compiuta tenendo anche conto della pericolosità dell'arma custodita (Cass., Sez. I, 15 gennaio 1999, Gatto;
Cass., Sez. I, 9 dicembre 1996, Curcio). È stato altresì chiarito che il generico dovere di diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20, comma 1, parte prima della l. 110/75 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, consiste nel complesso di cautele poste in essere, nelle specifiche situazioni di fatto, da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, e che tale dovere non deve essere confuso con quello, specifico, che impone di adottare efficienti difese antifurto, sancito dalla seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 20, soltanto a particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), ne' con quello previsto dall'art. 20-bis, diretto ad impedire che armi, munizioni ed esplosivi vengano in possesso di minori, di incapaci, di tossicodipendenti o di persone imperite nel maneggio degli stessi (Cass., Sez. I, 4 novembre 1999, Digrandi;
Cass., Sez. I, 19 dicembre 1994, Rossi). La valutazione relativa all'idoneità delle misure adottate e alla diligenza esplicata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è tenuto a dare logica ed adeguata motivazione sul punto (Cass., Sez. I, 1^ luglio 1994, Cammariere;
Cass., Sez. VI, 8 settembre 1992, Argentieri). L'applicazione di tali principi di diritto al caso di specie - quale risulta dalle circostanze di fatto indicate nella sentenza impugnata - rivela che la dichiarazione di colpevolezza rappresenta il risultato dell'errata interpretazione della norma incriminatrice di cui all'art. 20, comma 1 della l. n. 110/75, della quale è stata fraintesa l'esatta portata, avendo il giudice di merito ritenuto, con motivazione giuridicamente viziata, che l'imputato, stante l'omessa adozione di particolari mezzi di protezione, non ha osservato il dovere di diligenza per avere tenuto le armi e le munizioni entro un armadio e una valigia posta sotto detto mobile, mentre, al contrario, il fatto che l'appartamento in cui erano custodite le armi e le munizioni era dotato dei normali mezzi di chiusura vale senz'altro ad escludere l'addebito contestato al RO.
Pertanto, a norma dell'art. 129 c.p.p., deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2000