Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 1868
CASS
Sentenza 21 gennaio 2000

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L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2000, n. 1868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1868
Data del deposito : 21 gennaio 2000

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