Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice della udienza preliminare restituisce gli atti al P.M. previa declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'indagato, nei confronti del quale, per i medesimi fatti, era stata in precedenza disposta l'archiviazione e mai richiesta o concessa la riapertura delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 45971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45971 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2858
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 45433/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OG N. IL 16/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 2615/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVA, del 28/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa Cesqui Elisabetta che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 settembre 2011 il G.U.P. del Tribunale di Mantova, in sede di udienza preliminare di cui agli artt. 416 e segg. cod. proc. pen., ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari nei confronti di RA LO ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M. in sede per quanto di sua competenza.
2. Il G.U.P. di Mantova ha invero rilevato che, nei confronti del RA, era stata in un primo momento disposta l'archiviazione del procedimento per i medesimi reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, senza che, nelle more, fosse stata richiesta o concessa la necessaria riapertura delle indagini preliminari.
3.Avverso detta ordinanza del G.U.P. di Mantova ricorre per cassazione RA LO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza della legge processuale, in quanto il G.U.P. avrebbe dovuto pronunciare nei suoi confronti non la declaratoria di nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ma sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 1, perché l'azione penale non poteva essere iniziata;
invero, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, l'effetto preclusivo derivante dal decreto di archiviazione, emesso nei suoi confronti, avrebbe potuto essere superato solo con il decreto di riapertura delle indagini preliminari, che nella specie non era stato mai emesso nei suoi confronti.
4.Con istanza depositata l'11 ottobre 2012 il difensore del ricorrente ha chiesto il differimento dell'udienza, in quanto la L. n. 134 del 2012, art. 67 septies, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, aveva esteso anche al territorio del Comune di Mantova le disposizioni del D.L. n. 74 del 2012, art. 6 essendo stato ricompreso il Comune di Mantova fra quelli terremotati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente respinta l'istanza formulata dal ricorrente, intesa ad ottenere il differimento d'udienza; invero il presente procedimento, siccome ricompreso fra quelli di cui all'art. 611 cod. proc. pen., è a contraddittorio scritto, si da poter essere trattato senza l'intervento dei difensori.
2. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da RA LO è inammissibile siccome manifestamente infondato.
3. Si concorda col ricorrente nel rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, oltre a determinare l'inutilizzabilità degli atti d'indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, si che, in difetto di detta autorizzazione, l'azione penale è da ritenere inficiata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., comma 1, concernendo l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16306 del 4/3/2010, Greco, Rv. 246668; Cass. SS.UU. n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, Rv. 247834).
4. Correttamente pertanto il G.I.P. di Mantova ha rilevato che, nei confronti dell'odierno ricorrente, per i medesimi fatti per i quali era stato chiesto dal P.M. il decreto di rinvio a giudizio, era stata disposta l'archiviazione e che, per essi, non era stata richiesta ovvero disposta la riapertura delle indagini preliminari;
su tali premesse tuttavia il medesimo G.I.P., invece di emettere, come avrebbe dovuto, sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., comma 1, con la formula "perché l'azione penale non doveva essere iniziata", ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza.
5. Non si ritiene tuttavia che il provvedimento con il quale il G.I.P. di Mantova, invece di emettere sentenza di non luogo a procedere, ha restituito gli atti al P.M. possa qualificarsi come abnorme.
6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è qualificabile invero come abnorme un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero un provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità di un atto può riguardare sia il profilo strutturale, il che si ha quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, il che si ha quando esso, sebbene non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e ne renda impossibile la prosecuzione;
il che si verifica nell'ipotesi della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (cfr. Cass. 5^ 11.2.1994 n. 182; Cass. 5^ 14.6.07 n. 28448; Cass. SS.UU. 20.12.07 n. 5307, rv. 238239).
7. Ritiene il Collegio che la rimessione degli atti al P.M. in sede per quanto di sua competenza, disposta, nel caso in esame, dal G.I.P. di Mantova, non determini una distorsione del procedimento rispetto alla normale e naturale sequenza procedimentale prevista dalla legge, si che esso non è qualificabile come abnorme, in quanto trattasi di atto che, se pure in ipotesi non condivisibile, costituisce pur sempre l'esplicitazione di un potere riconosciuto al giudice, si che esso non può considerarsi abnorme, secondo la nozione in precedenza fornita. D'altra parte, l'ordinanza impugnata neppure è idonea a provocare qualche inammissibile stasi processuale, eliminabile solo col ricorso in Cassazione, atteso che il P.M., impropriamente sollecitato dal G.U.P., ben potrà adottare i provvedimenti di sua competenza idonei a definire la fattispecie in esame (cfr. Cass. 3^, 9.7.08 n. 38404, rv. 241286).
8.Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso in esame, disponendosi tuttavia la condanna del ricorrente alle sole spese processuali e non al pagamento di una pena pecuniaria alla Cassa delle Ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della particolar natura della problematica prospettata dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012