Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLIC5 332/03 IN NOME DEL POPO DIT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DANNO BIOLOGICO SEZIONE TERZA CIVILE TEMPORANES PERMANEuteComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 18540/01 Dott. Ernesto LUPO · Consigliere Cron. 11770 1481 Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 10/12/02 - Rel. Consigliere Dott. AN SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ NA, AR IA, GENERALI elettivamenteASSIC SPA, con sede in Trieste ' domiciliati in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN RO, AN LV, AN LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI,2002 2497 che li difende unitamente all'avvocato REMO DANOVI, -1- giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 237/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 18/10/00 e depositata il 08/02/01 (R.G. 1833/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito l'Avvocato AN BERNARDINI;
udito l'Avvocato Francesco GIORGIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il G.I. del tribunale di Treviso, con ordinanza depositata il 9.10.1997, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nella causa di risarcimento dei danni da incidente stradale verificatosi il 17.5.1986, causa introdotta da DO ER con atto di citazione notificato 1'8.6.1987 e proseguita alla morte di questo, dai figli DO DR, LV e LA, condannava in solido RD CO e la Assicurazioni Generali, convenuti nella rispettivas.p.a. qualità di proprietario dell'autocarro coinvolto nell'incidente ed assicuratrice per la r.c.a., a pagare agli attori la somma di £. 460.193.575, a titolo di dannɔ biologico, morale e patrimoniale, oltre accessori e spese. Il primo giudice, condividendo le conclusioni del c.t.u. responsabilità dell'incidente tra ilaveva attribuito la camionista RD ed il motociclista DO, procedenti nello stesso senso di marcia, ad entrambi i conducenti in misura paritetica. Avverso questo provvedimento, che aveva acquistato efficacia di sentenza, proponevano appello UZ GI e RD IA, quali eredi di RD AN, nonché la s.p.a. Assicurazioni Generali. Resistevano gli attori. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata 1'8.2.2001, rigettava l'appello. S.G 3 Riteneva la corte di merito che andava confermata la responsabilità concorrente del RD, poiché il camionista aveva intrapreso la svolta a sinistra, quando il motociclista, che pure viaggiava a velocità di gran lunga superiore ai km.50 consentiti, già impegnato nel sorpasso, si trovava a distanza molto ravvicinata dal veicolo;
che tanto era desumibile dalla ricostruzione dei verbalizzanti, dalla deposizione del teste Fornasier e dalle tracce di frenata impresse dalla moto%;B che il camionista non rispettò il diritto di precedenza del motociclista, che aveva iniziato la manovra di sorpasso;
che la condotta de] camionista era anche censurabile, perché effettuò la manovra di svolta in senso vietato e superando la linea orizzontale continua. Secondo la corte di merito andava confermata la decisione del primo giudice quanto alla liquidazione del danno biologico, senza che avesse alcun rilievo la giurisprudenza secondo la quale, in caso di decesso sopravvenuto nelle more giudizio, il danno biologico, andasse liquidato con del riferimento alla vita effettiva, poiché tale principio operava solo in caso di danno biologico con effetti irreversibili e non in caso di danno biologico da invalidità permanente%3B che, in ogni caso, il decesso influiva su uno dei parametri su cui si basano le tabelle di liquidazione del danno biologico, implicitamente utilizzate dal giudice 4 di primo grado;
che andava, tuttavia, confermato il valore medio del punto di invalidità, per la peculiarità della fattispecie, tenuto conto delle plurime ed estese lesioni, di gravissima entità, con postumi invalidanti prossimi al valore assoluto. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per TO RD e leCassazione GI UZ, Assicurazioni Generali s.p.a. Resistono con controricorso DR DO, LV DO e LA DO. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.. Secondo i ricorrenti erratamente la sentenza impugnata, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto la concorrente paritaria responsabilità del camionista. convenuto, sulla base della deposizione del teste Fornasier, dello stesso autista e degli accertamenti dei verbalizzanti e delle tracce di frenata, senza sottoporre ad un'approfondita disamina detti elementi di prova. Secondo i ricorrenti dalla deposizione testimoniale non risultava che il motociclista fosse in fase di sorpasso, ma solo di avvicinamento all'autocarro, allorchè questi iniziò la manovra di svolta a sinistra;
dalle tracce di frenate essendo tutte poste sulla sinistra dell'autocarro, nulla poteva inferirsi in merito al momento di inizio del sorpasso.
2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 40 е 41 c.p. e degli artt. 105 e 106 d.p.r. n. 393/1959, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria decisivo della controversia, ai motivazione su un punto sensi dell'art. 3600 n. 3 e 5 c.p.c.. Ritengono i ricorrenti che il DO, sopraggiungendo ad elevata velocità da tergo dell'autocarro, quando i] conducente dello stesso stava iniziando la svolta 21 sinistra, anzicchè sorpassarlo a destra, era responsabile dell'incidente, 0, in ogni caso aveva maggiore responsabilità nella produzione dello stesso, mentre sulla graduazione delle colpe non si era pronunciata la corte di merito. Infine lamentano i ricorrenti che la Corte di meritɔ erratamente sostiene che la svolta in via Rover era vietata e che esisteva una linea continua di mezzeria, poiché il divieto di svolta, esistente solo per gli autocarri, non era presegnalato sulla via provinciale ed in ogni caso non era visibile, la linea di mezzeria non era continua e tant.o risultava dalla consulenza tecnica d'ufficio.
3.1. Ritiene questa Corte che i suddetti due motivi di ricorso vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al. comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10021; Cass. 21 aprile 1990, n. 3343).
3.2.Nella fattispecie non ha consistenza la lamentata violazione e falsa applicazione della norma di diritto costituita dall'art. 116 c.p.c.. L'art. 116, 1° c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova R. 7 allude legale, e la formula del "prudente apprezzamento" del giudice nella alla ragionevole discrezionalità valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie i ricorrente non lamentano nè che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune inveceprove, di liberalmente apprezzarle, nè il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente integravano gli estremi di prova fattispecie che invece legale. che non sussiste la lamentata violazione Ne consegue dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo “prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le istruttorie, di quelle ritenute idonee ad risultanze acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne a confutare dalle parti, singolarmente le argomentazioni prospettate essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende convincimento e l'iter seguito nellafondare il suo valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, disattendendo quelliimplicitamente logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
3.3. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che la responsabilità del RD nella produzione dell'incidente emergesse dalla deposizione del teste Fornasier, dalle dichiarazioni dello stesso autista, dal rapporto dei verbalizzanti e dalle tracce di frenate, dai quali elementi probatori emergeva che il motociclista stava già iniziando l'operazione di sorpasso, allorchè i.l RD effettuò la svolta a sinistra. sentenza di merito non La motivazione sul punto della : contraddittoria, mentre le risulta né insufficiente né censure mosse dai ricorrenti si risolvono in una diversa り lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
3.4. E' inammissibile la doglianza secondo cui erratamente il giudice di appello avrebbe affermato che il conducente del camion effettuò la manovra di svolta a sinistra in un senso vietato (mentre tale divieto non era presegnalato sulla strada da cui proveniva il camion) e superando illegittimamente la línea orizzontale continua (mentre tale striscia era tratteggiata). Va anzitutto rilevato che tali argomenti nella struttura - sono svolti ad abundantiam ("il della motivazione comportamento del conducente del camion è censurabile anche sotto altri aspetti"). Infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un'argomentazione della sentenza impugnata e pertanto non costituente "ratio svolta "ad abundantiam", decidendi" della medesima (Cass. 4 agosto 2000, n. 10241 ; Cass. 11 marzo 1997, n. 2186).
3.5. In ogni caso tale censura si risolve in una doglianza di travisamento del fatto, perché in contrasto con le risultanze probatorie e, come tale, essa è inammissibile. Infatti va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del denunciabile con il mezzo processo, costituisce un errore ex art. 395, n. 4, c.p.c..(Cass. della revocazione 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
4. Inammissibile è anche la censura di omessa motivazione della sentenza in relazione al ritenuto concorso di colpa, in termini paritari, del RD, mentre avrebbe dovuto ritenersi prevalente la colpa del motociclista. Va, infatti, osservato che, avendo il giudice di primo grado ritenuto il pari concorso di colpa dei due conducenti nella produzione del sinistro, per poter la corte di merito ritenere che sussistesse un diverso grado di colpa dei due conducenti ciò doveva essere oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. La sentenza impugnata, pur ritenendo che con il primo motivo di appello gli appellanti avessero censurato la ritenuta responsabilità del RD, in luogo di quella esclusiva o prevalente del DO, si è pronunciata esclusivamente sulla sussistenza della colpa del RD e non sul punto della graduazione paritaria della colpa. Ne consegue che i ricorrenti per far valere la censura in questione avrebbero dovuto lamentare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 11 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ( nella specie artt. 2043 c.c. e 40 e 41 c.p.) ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993, n. 3665).
5. Infondata è anche l'assunta violazione degli artt. 105 e 106 d.p.r. n. 353/1959. Va osservato che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo a norma dell'art. 104, comma 9, del previgente c. strad., di dare la precedenza ai veicoli provenienti da l'obbligo derivante dalla comune destra ed ha altresì prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorchè si trovino in una illegittima fase di sorpasso (Cass. 7 maggio 1999, n. 4585); detto obbligo resta fermo anche quando abbia segnalato con il lampeggiatore IV. l'intenzione di svoltare a sinistro ( Cass. pen., sez. 22 ottobre 1992, Romito). Infatti, il conducente che si accinga ad eseguire manovra di svolta a sinistra in area di crocevia, ha obbligo di ispezionare la strada retrostante, onde rendersi conto della 12 eseguibilità della manovra de qua senza creare pericoli nei riguardi di altri utenti, ancorché versanti in situazione di illegittimità, quale quella di chi esegue un sorpasso in prossimità di crocevia;
tale obbligo, di prudenziale ispezione dello spazio retrostante, sussiste, a maggior ragione, nel caso in cui il veicolo svoltante riprenda la marcia partendo da posizione di quiete, pur se determinata da necessità di traffico, come la concessione di precedenza ad altri veicoli (Cass. pen., 30 maggio 1989, Basanti). corretta applicazione deiLa sentenza impugnata ha fatto suddetti principi di diritto e, conseguentemente, ha ravvisato il nesso eziologico tra la condotta colpevole del RD, che non si è attenuto al comportamento diligente sopra indicato, ed il sinistro.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost. 2043, 2056, 1223, 1224, 1226 c.c. nonché l'omessa, insufficiente F e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che il giudice di primo grado aveva liquidato il danno biologico nella misura di f. 495.000.000, applicando il valore del punto, pari a £. 5.500.000 (tenuto conto dell'età dell'infortunato) per il grado di invalidità del 90%, a causa delle gravi condizioni del danneggiato;
che il giudice aveva ritenuto di compensare la diminuzione da 13 apportare a tale somma per il decesso del danneggiato, per " dalle lesioni, con le condizioni cause indipendenti particolarmente gravi del DO;
che questo punto della sentenza era stato appellato, in quanto il giudice di primo grado avrebbe preso in considerazione per due volte gli stessi elementi della gravità delle condizioni fisiche: una prima volte per determinare il grado di invalidità, ed una seconda volta per "compensare" la diminuzione per la premorienza rispetto alla vita probabile. Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte di merito nel confermare la sentenza impugnata ha ritenuto che il criterio del riferimento alla vita effettiva può essere utilizzato solo quando si tratta di determinare il danno biologico subito dal leso nel periodo tra l'illecito ed il conseguente decesso, ma non quando si verta in tema di danno biologico permanente. Assumono poi i ricorrenti che la sentenza impugnata, in contrasto con quanto sopra detto, ha poi ritenuto che la morte del soggetto, intervenuta dopo il consolidamento dei postumi della lesione può influire sulla liquidazione del danno biologico permanente, come un fattore idoneo ad incidere su uno dei parametri, su cui si basa la predisposizione delle tabelle e cioè quello della vita probabile, ma che, dopo aver fatto detta precisazione, non ha però applicato detto principio. 14 Inoltre, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata, in incomprensibile, distingue tra danno biologicomodo irreversibile e danno permanente, mentre dette accezioni sono identiche. Infine secondo i ricorrenti, in maniera assolutamente apodittica, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover mantenere fermo il valore medio del punto di invalidità per la peculiarità della fattispecie, senza tener conto della morte precoce dell'infortunato.
7.1.. Il motivo è fondato e va accolto. Osserva preliminarmente questa Corte che nella liquidazione del danno biologico patito dalla vittima nell'intervallo di tempo tra le lesioni e la morte, intervenuta nelle more del giudizio, occorre distinguere, sotto il profilo del tipo di danno biologico, a seconda che la morte sia stata 0 meno causata delle lesioni. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorchè, dopo 15 che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: 0 quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia s.i medicolegale d.irisolva con esito letale. La nozione "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medicolegale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea. Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", trasmissibile agli eredi "iure hereditatis" ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo 16 legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", а nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perchè assorbito, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell'assorbimento, nel quale, per l'obbligato passaggio dal reato meno grave а quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l'integrale ristoro del risarcite tutte le danno ingiusto, debbono essere conseguenze dannose del fatto illecito (Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).
7.2.Se, invece, la morte non è stata causata dalle lesioni, ma sopravviene per altre cause quando le lesioni erano già guarite con postumi, le conclusioni mutano in modo netto sotto il profilo delle categorie concettuali, ma molto meno sotto il profilo del risultato pratico liquidatorio. In questo caso, infatti, il danneggiato al momento della morte ha già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento al risarcimento del danno biologico ca permanente residuata al sinistro (diritto invalidità trasmissibile agli eredi): non si versa piu' in ipotesi di 17 danno biologico da inabilità assoluta temporanea, cui consegua la morte. Sennonchè anche detta liquidazione del danno biologico da invalidità permanente obbedisce a regole particolari. Infatti, nell'ambito della liquidazione del danno, va tenuto conto dell'età del leso: altro è infatti convivere con un'invalidità per pochi anni, altro è tollerarla per la maggior parte della propria vita. Quando però il danneggiato muore, prima ○ durante il giudizio liquidatorio, la durata della vita è nota: essa non costituisce piu' un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale. E possibile quindi sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione. Nella aestimatio del danno, pertanto, il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio civ., sez. 1999, 489n. ; Cass. n.29.5.1998, 5366;Cass. III, 7 aprile 1998, n. 3561; Cass. n. 10271/1995). dell'incidenza della durata effettiva 7.3.Per tener conto danneggiato, il digiudice merito può della delvita scegliere il criterio che ritiene piu' opportuno, purchè ne dia adeguata motivazione. In particolare, qualora il giudice abbia adottato il "criterio tabellare" per la liquidazione valore del punto detta riduzione del danno biologico, la 5. 18 percentuale di invalidità per adeguarlo (e quindi da quello fissato in astratto in personalizzarlo) corrispondenza all'età anagrafica e, quindi, alla probabilità di vita, а quello che in concreto dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di merito, è di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale di norma vi procederà con criterio equitativo, che non è sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui si pervenuti alla decisione (Cass. S.U. 29.10.1984, n. 5537).
8.1. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto. Anzitutto va osservato che il giudice di appello ritiene che il giudice di primo grado abbia provveduto alla liquidazione del danno, con implicito riferimento, al criterio "tabellare" ed essa stessa si attiene a detto criterio. La sentenza impugnata ha poi ritenuto che il riferimento alla vita effettiva del danneggiato, deceduto prima delle decisione sulla liquidazione del danno biologico, può essere tenuto presente solo nel caso di danno biologico temporaneo non nel caso di danno "con effetti irreversibili" e biologico permanente, che è quello della fattispecie. Sennonchè, a parte la non intelligibilità della contrapposizione tra danno biologico "con effetti 19 irreversibili" e danno biologico permanente, va osservato che, allorchè al momento della liquidazione è conosciuta la durata effettiva della vita del danneggiato, occorre liquidare il danno sempre con riferimento а detta vita effettiva, non essendo piu' ipotizzabile un danno futuro con riferimento a criteri probabilistici.
8.2. In ogni caso, con argomentazione contraddittoria rispetto a quanto premesso, la sentenza impugnata ritiene poi che il sopravvenuto decesso del danneggiato influisce su uno dei parametri su cui si basa la predisposizione delle tabelle di liquidazione e cioè la durata della vita presumibile dell'infortunato. Inoltre la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che il precoce decesso dell'infortunato, incide su detto parametro, ritiene di "mantenere fermo il valore medio del punto", per la peculiarità della fattispecie. Tale soluzione è in astratto esatta, rientrando nei poteri di liquidazione equitativa del giudice, ma lo stesso avrebbe dovuto darne adeguata motivazione, non essendo che apparente la motivazione che faccia solo riferimento alla "peculiarità della fattispecie". Egualmente apparente, oltre che contraddittoria, la motivazione che faccia riferimento "alle plurime ed estese lesioni, di gravissima entità, con postumi invalidanti prossimi al valore assoluto". 20 Infatti è chiaro che trattandosi di infortunato con postumi permanente del 90%, trattavasi di lesionidi invalidità gravissime. Inoltre, una volta che il giudice ha ritenuto di far riferimento al valore del punto tabellare, poiché detto punto tabellare viene determinato sulla base sia del grado di invalidità (nella specie del 90% ) che della durata probabile della vita dell'infortunato (che all'epoca del sinistro aveva 43 anni), una volta intervenuto il decesso dell'infortunato nel corso del giudizio e dopo tre anni dall'evento, la motivazione del giudice di merito che faccia riferimento, senza ulteriore specificazione, alla sola gravità delle lesioni, per non ridurre il valore medio del punto, è in effetti solo apparente, poiché è stata proprio la gravità delle lesioni (nella specie del 90%), in una alla durata probabile di vita dell'infortunato, a portare a quei livelli il valore medio del punto.
8.3. Infine la motivazione è anche contraddittoria. Infatti, avendo ritenuto la sentenza impugnata (e sotto questo profilo correttamente) che la durata effettiva della vita influenzava solo il persecondo parametro l'individuazione del valore medio del punto, mentre la gravità delle lesioni influenzava solo il primo dei parametri, la gravità delle lesioni e la peculiarità della fattispecie, poteva solo influenzare il primo dei parametri. 21 In altri termini il giudice di appello, nell'operazione di "personalizzazione" del risultato del criterio tabellare per la ritenuta gravità delle lesioni nella fattispecie concreta, tanto da renderla diversa da quelle "medie" di eguale entità, avrebbe potuto solo agire (in aumento) sul parametro liquidatorio attinente appunto alla gravità delle lesioni, per poi effettuare una riduzione, in relazione alla rispetto a quellaminore durata della vita effettiva probabile. Invece il giudice di merito ha fatto interagire direttamente un parametro sull'altro, in luogo di agire ciascuno sul la minore durata del risultato liquidatorio, per cui direttamente supplita dalla ritenuta fattore vita è stata maggiore gravità delle lesioni. Così operando, e cioè con un generico riferimento alla peculiarità del caso ed alla gravità delle lesione, il giudice di merito ha finito per valutare due volte lo stesso elemento della gravità delle lesioni e cioè da una parte per raggiungere il livello relativo a detto parametro (nella specie del 90%) e dall'altro per sopperire direttamente alla mancanza della pienezza del secondo parametro (vita probabile), essendo sopravvissuto l'infortunato per soli tre anni al sinistro e pur essendo stato calcolato il punto di invalidità, con riferimento ad un invalido al 90% di anni 43. 22 9. Vanno, pertanto, rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso e va accolto il terzo;
Va cassata 1'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, lì 10 dicembre 2002. Il cons. est. Il Presidente Automo Segreto встали шля CONGRUERE C1 la Ajello Depositata In Cancelleria oggi,4.04.03 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 23