Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
Poiché i finanziamenti previsti dalla legge della Regione Sicilia 5 dicembre 1977 n. 95 non rientrano tra quelli a carico dello Stato, di cui all'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, la controversia, con la quale il socio di una cooperativa edilizia che abbia goduto di detti finanziamenti, impugna la deliberazione di esclusione per morosità, adottata dal consiglio di amministrazione della cooperativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F. F. -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. CO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. PP IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. CO SABATINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO SE, MÀ SC, elettivamente domiciliati in ROMA, L. GRAZIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato ALDO RANIERI, rappresentati e difesi dall'avvocato GUALTIERO CANNAVÒ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. EA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Umberto Quartararo Bertino, depositata in data 15/04/1999, in atti;
- resistente con procura -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3168/94 del Tribunale di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Mario TONUCCI, per la resistente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O.. Svolgimento del processo
Con deliberazione in data 6 marzo 1994 il consiglio di amministrazione della coop. ed EA escludeva i soci PP BO e CO AM, in considerazione della morosità degli stessi. Con atto notificato il 7 luglio 1994 PP BO e CO AM impugnavano davanti al Tribunale di Catania tale delibera e successivamente proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con un unico motivo.
La coop. EA non ha presentato controricorso, ma un suo difensore, in base ad idonea procura, ha partecipato alla discussione orale, concludendo per la affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso PP BO e CO AM deducono che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 131 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, in quanto la coop. EA ha goduto di finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale n. 95/77.
Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto, a prescindere dal fatto che dagli atti non risulta che la coop. EA abbia effettivamente goduto di finanziamenti agevolati, i finanziamenti previsti dalla legge Regione Sicilia 5 dicembre 1977 n.95 non rientrano tra quelli a carico dello Stato, di cui all'art. 131, cit.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione, del giudice ordinario, in conformità alla precedente sentenza di queste Sezioni unite 18 marzo 1999 n. 151, emessa in una controversia identica. Non avendo la coop. EA svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese. Tenuto conto delle conclusioni presentate dalla coop. EA, ritiene il collegio di compensare le spese della attuale fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 1999