Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo a norma dell'art. 104 comma nono del previgente codice della strada, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1999, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NORDITALIA ASSIC SPA, MASO GRAZIADIO, in persona del suo Proc.re Sig. Pietro Bidone, Legale Rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che li difende unitamente all'avvocato MARIA MALDARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1467/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 18/09/96 depositata il 28/10/96; RG.393/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IZ AN, premesso che il 28 ottobre 1985, all'altezza di Via Cal Longa di Sala d'Istrana, mentre, alla guida della propria auto, stava eseguendo il sorpasso di un autocarro e di un'auto Golf, era andato a collidere con quest'ultima, a causa della repentina svolta a sinistra compiuta dal conducente di essa, Maso Graziadio;
conveniva in giudizio quest'ultimo e la sua assicuratrice s.p.a. Norditalia Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni.
Si costituiva la sola società di assicurazioni, sostenendo che la responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita in via esclusiva allo stesso attore, colpevole di aver eseguito il sorpasso in un'area d'incrocio e in dispregio di ogni altra regola di condotta.
L'adito Tribunale di Treviso, con sentenza del 30 gennaio 1993, respingeva la domanda.
La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza ora impugnata, emessa il 28 ottobre 1996, ha respinto il gravame del soccombente, il quale ricorre sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il Maso e la s.p.a. Norditalia Assicurazioni.
Gli intimati hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando il "mancato rispetto del metodo giurisdizionale" e la nullità della sentenza (art. 360 n. 5 C.p.c.), il IZ critica gli argomenti coi quali la Corte d'appello, adeguandosi pedissequamente alla motivazione di prime cure, quasi non fosse stata specificamente impugnata, ha giustificato la condotta di guida del Maso, ritenendo legittima la manovra di svolta a sinistra da lui eseguita senza l'adozione delle doverose cautele e in spregio del diritto di precedenza spettante all'altro automobilista. Non ha considerato la Corte di merito che la manovra di sorpasso è sempre prevedibile, sicché il conducente sorpassato, prima di svoltare a sinistra, deve prevederla a tal punto da porsi in condizione di accordare in tutti i casi la precedenza al sorpassante.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 104 9 comma e 105 7 comma del C.d.S., dopo aver ricordato che l'incidente avvenne perché il Maso deviò a sinistra per immettersi in una laterale nel momento in cui sulla corsia di sinistra esso IZ, che fruiva del diritto di precedenza, era in fase avanzata di sorpasso, il ricorrente è dell'avviso che la sua colpa, consistita nell'aver intrapreso e proseguito il sorpasso in prossimità di un incrocio, in violazione dell'art. 106 9 comma del C.d.S., debba considerarsi come una semplice causa concorrente, e non esclusiva, del sinistro.
Il ricorso è destituito di fondamento.
La Corte d'appello, a confutazione dei motivi del gravame, secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato "il profilo essenziale della causa, inerente ai princì pi applicabili in tema di svolta a sinistra su incrocio presegnalato", e in particolare avrebbe omesso di considerare che, se indiscutibilmente il IZ effettuò il sorpasso in violazione dell'art.106 9 comma C.d.S., il Maso, a sua volta, deviò a sinistra senza dare la precedenza al sorpassante, in violazione degli artt. 104 9 comma e 105 7 comma del C.d.S., e quindi sicuramente contribuì alla produzione del sinistro;
ha escluso ogni concorso di colpa del Maso col rilievo che questi, "come ha correttamente considerato il giudice "a quo", non era in grado di percepire, senza spostarsi dalla fila dei veicoli in cui era incolonnato, la presenza del IZ sulla corsia di sinistra, nè poteva ragionevolmente prevedere l'inconcepibile manovra di sorpasso, compiuta dallo stesso IZ in totale dispregio e noncuranza dell'incolumità degli altri utenti", in quanto eseguita, come ricordato nella parte narrativa della sentenza impugnata, "a velocità eccessiva (...), in presenza di incrocio, di linea bianca continua e di una colonna di veicoli".
Rileva ancora la Corte territoriale, riportando e condividendo la motivazione dei primi giudici, che il Maso "dovendo svoltare nella Via Callonga, necessariamente doveva portarsi sulla sinistra al di fuori della colonna dei veicoli che lo seguivano e che, naturalmente, gli impedivano di notare per tempo la vettura dell'attore in fase di sorpasso illegittimo (...)". Consegue che "il convenuto poteva accorgersi del sopraggiungere dell'attore solo al di fuori della colonna, quando già si trovava spostato a sinistra del centro strada", ciò che lo rende esente da colpa, poiché non ebbe modo, "in considerazione del poco spazio che lo divideva dall'attore e della velocità elevata di quest'ultimo, di porre in essere alcuna manovra di emergenza".
È nota la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il conducente che a un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo, a norma dell'art. 104 9 comma del C.d.S. previgente, di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, ma ha altresì l'obbligo, derivante dalla comune prudenza di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta del pari la precedenza, sebbene si trovino in una illegittima fase di sorpasso;
ed è altresì principio costantemente affermato che la colpa in concreto accertata a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro, non comportando il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art.2054 2 comma C.c., non esonera l'altro dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Orbene il giudice di merito, con una motivazione congrua e adeguata, perché immune da vizi logici e da errori giuridici, ha accertato, alla stregua delle suesposte enunciazioni, in punto di fatto, da un lato l'indiscussa colpa del IZ, peraltro ampiamente ammessa dallo stesso ricorrente;
e, dall'altro, che il Maso, per le speciali contingenze della circolazione, non fu in condizione ne' di prevedere una manovra di sorpasso attuata con assoluta repentinità e con estrema imprudenza ne' di prevenire la collisione col dare la precedenza al sorpassante o altrimenti;
sicché, per logica conseguenza, avendo il Maso fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la colpa accertata a carico del IZ ebbe il ruolo di causa unica ed esclusiva dell'evento.
L'insindacabilità di tali conclusioni comporta il rigetto del ricorso con l'onere delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in lire 409.000 , oltre a lire 1.700.000 per onorario.
Così deciso a Roma, addì 21 ottobre 1998.