Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14491 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C.C.62571 CAMPIONE CIVILE E 6 N REPUBBLICA ITALIANAN. 62579 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / A R - 6 I T 2 B S R . I . R L A . G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L P T E . LA CORTE SUPRE LA CASSAZIONE"14491/02 A D R U . B L B E I A A D D R T A I T I 1 S E 3 R N T 1 E E N S . E T I OGGETTO: S N A A E M Accertamento ILOR in via induttiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22380/1998 Dott. Giulio GRAZIADEI PRESIDENTE Dott. Nino FICO CONSIGLIERE Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Cron. 33825 Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud.
3.5.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei 5. Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
S.n.c. SG GI di SG UC & C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n.12, presso lo studio dell'Avv. Enrico Dante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Benedittis del foro di Macerata in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
1754 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.275/06/97 pubblicata il 23.10.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.5.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della controricorrente. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, la S.n.c. Sgalla GI di Sgalla UC & C. impugnava l'avviso di accertamento, per l'anno 1989, emesso in via induttiva dal locale Ufficio delle Imposte dirette sui rilievi: a) della mancata registrazione nel libro giornale e nei registri IVA di conti e ricavi per il periodo 1.4/2.7.1989; b) della riscossione di acconti per cessioni di beni senza emissione di fatture alla riscossione;
c) dell'acquisto di macchine agricole usate, poi rivendute a prezzi inferiori. La Commissione adita, con decisione in data 21.6.1993, accoglieva il ricorso, assumendo la sostanziale regolarità della contabilità della società in ragione del fatto: a) che i dati contabili sul libro giornale e sui registri IVA fossero risultati esatti e corrispondenti alle fatture attive e passive nonché alle note di variazioni, risultando poi regolarmente effettuati i versamenti mensili IVA;
b) che l'acquisizione dell'usato dovesse essere considerato un "tutt'uno" con la vendita del nuovo, unico ed inscindibile palesandosi il risultato economico. W 2 Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, deducendo: a) che il contribuente, in sede penale, era stato assolto dall'accusa di non avere tenuto le scritture contabili solamente per intervenuta oblazione;
b) che la violazione dell'art.2 del d.P.R. n.600 del 1973 era scattata per la tardività delle registrazioni;
c) che degli acconti si era tenuto conto solo al momento della emissione delle fatture di vendita e che per l'acquisizione e la vendita di macchinari usati esisteva una sproporzione eclatante e non giustificabile tra prezzi di ritiro e prezzi di cessione dei macchinari stessi. Resisteva nel grado l'appellata società. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza del 1°/23.10.1997, confermava la decisione di primo grado, assumendo: a) che la contabilità della società apparisse sostanzialmente regolare, ancorché i dati relativi fossero stati predisposti su nastro magnetico, ma non stampati su libri contabili;
b) che gli anticipi risultassero fatturati al momento della consegna e della spedizione, mentre la supervalutazione dell'usato rispondeva indubbiamente ad una precisa strategia diretta ad acquisire nuova clientela;
c) che non sussistessero, quindi, i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art.39 del d.P.R. n.600 del 1973, onde l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio doveva essere annullato. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame cui resiste con controricorso la società sopra indicata. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art.39, secondo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo: a) che la Commissione Regionale abbia dichiarato illegittimo l'accertamento in quanto la contabilità della società appariva sostanzialmente regolare, ritenendo contestualmente credibile la vendita dell'usato sottocosto giacché dovuta alla sopravalutazione di taluni beni corrispondentemente ad una strategia commerciale della ditta;
b) che detto giudice, in tal modo opinando, abbia finito per confondere la tenuta della contabilità con le risultanze della stessa, palesandosi nella specie gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle relative scritture (omessa registrazione dei fatti aziendali nel libro giornale, omessa registrazione nel : registro IVA degli acquisti e vendite, annotazioni a matita degli acconti ricevuti), tali da rendere inattendibile tutta la contabilità sistematica dell'azienda; c) che lo stesso giudice abbia altresì omesso di accertare la fondatezza della tesi della sopravalutazione dei mezzi agricoli usati, posto che incombeva sul contribuente l'onere di documentare (mediante listino ufficiale del mercato dell'usato) l'effettiva esistenza ed entità dell'anzidetta sopravalutazione, essendo risultato che, in alcune compravendite, le perdite sono così elevate da non potersi giustificare come operazioni commerciali dovute alla pratica della medesima sopravalutazione, siccome al di fuori di ogni contenuto logico- economico. 化 Il motivo non è fondato. Per quel che riguarda, infatti, la sussistenza di pretese irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, opposta dal ricorrente al censurato assunto della Commissione Regionale relativo alla circostanza che, nella specie, “la. contabilità della Società appare sostanzialmente lineare e regolare, anche se i dati contabili erano stati predisposti su nastro magnetico, ma non stampati su libri contabili", si osserva che un simile assunto costituisce, all'evidenza, apprezzamento di fatto, il quale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se non sotto le specie del vizio di motivazione o, eventualmente, della violazione di legge, laddove, nel caso in esame, a fronte della mera prospettazione, da parte del medesimo ricorrente, di un fatto di segno contrario (le riferite irregolarità cioè), tale semmai da sottendere l'intenzione di ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze di causa che, invece, non è consentito a questa Corte (Cass. 31 marzo 2000, n.3928), non si palesa : specificatamente dedotta censura alcuna, nei riguardi dell'impugnata sentenza, vuoi sotto il profilo appunto di cui all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., vuoi sotto il profilo di cui all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c., segnatamente per quanto attiene, a quest'ultimo proposito, alla riconosciuta (implicitamente) validità, ad opera della stessa Commissione Regionale, delle annotazioni e delle memorizzazioni eseguite su supporti magnetici, ovvero all'esistenza di una regolare contabilità informatica assimilabile a quella cartacea. Circa, poi, la questione relativa alla sopravalutazione dell'usato, giova notare: a) che nessuna prova doveva dare il contribuente dell'esistenza e dell'entità della predetta sopravalutazione, trattandosi, evidentemente, di circostanza di M 5 fatto posta, di per sé, a fondamento della pronuncia impugnata, diverso essendo il problema relativo all'apprezzamento che di una simile circostanza abbia poi operato la Commissione Regionale;
b) che tale apprezzamento, risultando condotto sulla base di una motivazione ("la supervalutazione dell'usato indubbiamente rispondeva ad una precisa strategia tendente ad acquisire nuova clientela") adeguata ed immune da vizi logici, si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente, potendo evidentemente venire contrastata soltanto attraverso la denunzia, sotto le medesime specie di cui all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., della mancata considerazione di circostanze (e relative prove) di segno contrario, laddove, però, quand'anche un tale richiamo si debba intendere contenuto alla pagina 5 del ricorso (nella parte in cui si indica, senza ulteriori aggiunte, "una mietitrebbia CLASS D. 85 acquistata a L. 101.000.000 e rivenduta a L.
5.000.000 e un trattore SAME targato MC 20215 acquistato a L.49.322.000 e rivenduto a L.20.000.000"), è palese come difetti completamente ogni specifico riferimento alle corrispondenti risultanze di causa, essendo noto al riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo del mancato esame di fatti o circostanze, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata o la insufficiente valutazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, così da permettere al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter esser effettuato sulla sola base delle 6 deduzioni contenute in tale atto, senza possibilità di sopperire con indagini integrative (Cass. 3 agosto 1999, n.8383). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2002. CO IL PRESIDENTE A N DEPOSITATO IN CANCELLERIA O I OTT. 2002 Z A S L'ESTENSORE Oggi РобоTodo giveionir CANCELLIERE S A C LD NO IL GANCELLIERE C1 LD NO ble A E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 A I - / R 6 R 2 B T S . . A I R L . T L G P . U A E D B . R I B L E R A A D T A T D I I 1 S R E 3 N 1 T E E S . T N E I N A S A E M