Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBL021 39 /0 1 aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6000 per diritti L. 14 FEB O ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16346/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore Cron. 4435 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA CC 4.12.2000 sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: AM CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Marsico;
rappe difeso dellen. Siracusa n.16 presso lo studio dell'avv. Filippo Azzolina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
MARIE DCVI 學 - ricorrente 10 1 18.
contro
AUSL, Azienda Unità sanitaria locale -intimata- h 'avverso l'ordinanza del 6 luglio 1998, nella causa n. 116 del 1998 RGAC cron.324, resa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trapani;
Udita nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2000 la 5165 -1 relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, l'eccoglimento ha concluso per 11 rigetto del ricorso. r 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 28 luglio 1999, il dottor CO AM proponeva ricorso avverso la ordinanza del 6 luglio 1999, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Trapani aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e per valore nella controversia riguardante l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Azienda USL n.9 Trapani, concedendo termine per la riassunzione davanti al giudice di pace di Trapani. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto ritenersi l'ammissibilità del ricorso, considerata la idoneità del provvedimento impugnato (definito "ordinanza") a formare oggetto di un regolamento di competenza. provvedimento definito "ordinanza" può Anche un ritenersi impugnabile qualora contenga una statuizione sulla competenza, poiché in questo caso esso ha natura di sentenza. Occorre, però, che con tale provvedimento il giudice abbia irrevocabilmente risolto la questione di competenza, in maniera cioè che non possa più tornare su di essa (Cass. 10 novembre 2000 n. 14659). 3 Questa Corte ha più volte affermato che impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento che, pur rivestendo la forma di una ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto provenga da un organo fornito di "potestas iudicandi” e non si limiti a impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, ma esamini e risolva la questione, dibattuta tra le parti, circa la competenza del giudice adito a decidere la controversia (Cass. 12 novembre 1999 n.12566). E' questo il caso dell'ordinanza impugnata, emessa in corso di causa, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza per materia e peresclusivamente valore a decidere sulla causa ed assegnato un termine per la riassunzione dinnanzi al giudice di pace, indicato come competente a risolvere la controversia relativa a differenze di compensi per prestazioni rese dal laboratorio di analisi dell'AM, convenzionato con 1'AUSL n.9 di Trapani. E' ora possibile esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si rileva la tardività dell'eccezione di incompetenza formulata dall'AUSL. Secondo il combinato disposto degli articoli 38, 420 e 428 codice di procedura civile ricorda il ricorrente- l'incompetenza per materia può essere eccepita o rilevata di ufficio solo entro la prima udienza. Tale principio, tuttavia, non sarebbe applicabile al caso di specie, nel quale si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato come un giudizio di opposizione davanti allo stesso giudice. Osserva il Collegio: il motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale configura l'opposizione a decreto ingiuntivo come un ordinario giudizio di cognizione: Cass. 19 maggio 2000 n. 6528, 12 novembre 1999 n. 12566, 27 luglio 1995 n. 8197, 28 gennaio 1995 n.1052, 15 maggio 1989 n. 2323, 22 marzo 1989 n. 1435, 10 gennaio 1980 n. 184. Alla luce di tali principi, deve concludersi che l'eccezione di incompetenza venne formulata dall'INPS alla prima udienza di ritualmente trattazione (Cass. 15 novembre 1999 n. 12630). Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione del giudice del lavoro, per aver considerato una situazione successiva alla proposizione della domanda (la presenza in laboratori di diciassette giovani che partecipavano a piani di inserimento professionale) per escludere la competenza del giudice del lavoro, si tratta evidentemente di una questione di merito che deve essere esaminata unitamente alle altre censure relative allo stesso punto. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la ordinanza impugnata osservando che tra le stesse parti erano state emesse numerose altre decisioni affermative della competenza per materia del giudice del lavoro, in grado di acquisire il carattere del giudicato esterno. La censura appare inammissibile, ancor prima che infondata, in quanto il ricorrente non indica neppure quali decisioni sarebbero state rese tra le parti e se le stesse riguardassero anche l'identico petitum di quello ora sottoposto all'esame del 7 (Cass. 20 febbraio 1998 n. giudice di Trapani 2117). Tra l'altro, per le sentenze aventi contenuto processuale, in tanto si può parlare di efficacia del giudicato, in quanto si faccia riferimento al solo giudicato interno, che opera nel medesimo 6 processo. La pronuncia sulla competenza si esaurisce in una pronuncia processuale che, ancorché definitiva, non è vincolante in un diverso giudizio tra le stesse parti in ordine al medesimo rapporto sostanziale. denunciaCon il quarto motivo, il ricorrente violazione degli articoli 132, 133, 134 bis Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, come modificato dal D.L. n.145 del 24 maggio 1999, osservando che i procedimenti pendenti alla data del 2 giugno 1999 dinanzi al Pretore del lavoro, dovevano essere ancora decisi dal Pretore e continuavano ad essere appellabili dinanzi al Tribunale sino al 2 gennaio 2000. Non è agevole comprendere il contenuto di tale censura, considerato che nel caso di specie si discute solo in ordine alla competenza del giudice di pace (e non vi è materia per l'appello, non avendo il Tribunale di Trapani deciso il merito della causa). Il regolamento necessario di competenza, come noto, è l'unico mezzo di impugnazione del provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla competenza. E' ora possibile esaminare il merito della causa. La proposizione del regolamento di competenza 7 estende il controllo di questa Corte a tutte le ragioni che investono i criteri determinativi della competenza anche se non dedotti dalle parti. Il ricorrente sottolinea che, con riferimento al caso di specie, non è possibile escludere il carattere prevalentemente personale della collaborazione prestata solo sulla base di elementi quantitativi, relativi al valore della strumentazione о del numero dei dipendenti e collaboratori (alcuni dei quali -tra l'altro- neppure presenti al momento della proposizione della domanda). Le censure non sono fondate. E' pur vero che il carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa, richiesto ai fini della devoluzione alla competenza del giudice del lavoro nelle controversie di cui all'art.409 n. 3 codice di procedura civile non può essere valutato allorchè si tratti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa- alla stregua dei comuni parametri quantitativi, dovendosi tener conto anche della qualità dell'opera in cui la collaborazione stessa si concreta dell'infungibilità dell'apporto assicurato, pur in presenza del concorso dell'attività di terzi, dal 8 professionista, in ragione delle sue cognizioni tecniche, della sua specifica preparazione, della sua particolare esperienza e del livello di responsabilità che gli compete, rispetto a quello proprio dei terzi (Cass. nn. 5701 e 8404 del 1984, 652 del 1992). Il Collegio non ignora l'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte, secondo il quale la presenza del contributo prevalentemente personale deve presumersi fino a prova contraria (Cass. nn. 3145 del 1° aprile 1999, 4647 del 15 luglio 1988 e 4909 del 4 ottobre 1984). Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale presunzione sia stata ampiamente superata nel caso di specie, secondo l'accertamento compiuto dal Tribunale di Trapani, che ha posto in luce il prevalente rilievo dell'organizzazione dei mezzi e l'adeguatezza della dotazione strumentale, rispetto al contributo personale del dott. AM. Elementi tutti che - assieme ai dipendenti ed ai numerosi collaboratori che a vario titolo partecipavano alle attività del laboratorio di analisi- contribuivano a configurare un'autonoma struttura imprenditoriale. Per quanto riguarda i diciassette collaboratori, il Tribunale ha precisato che si trattava di personale 9 inserito in base ai piani di cui al D.L. n.299 del 16 maggio 1994, con un orario di cento ore mensili (2 biologi, 1 tecnico di laboratorio, 3 infermieri professionali, 6 operatori di segreteria, 3 addetti al trasporto dei sieri, 2 addetti alle pulizie). all'epoca dellaEssi, già presenti in azienda presentazione del ricorso • vi rimasero per un anno, secondo le precisazioni rese dal ricorrente. Ad avviso del Collegio non rileva, in contrario, che nei loro confronti non potesse configurarsi un rapporto di lavoro subordinato, considerato che il loro contributo all'organizzazione della struttura imprenditoriale -sia sotto un profilo quantitativo qualitativo- non può certo che sotto quello definirsi irrilevante. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 4 Poprio be Munis .Cam dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 10 Chillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 14 FEB. 2001 IL COLLABORATORE D CANCELLERIA V O N 7 3