Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, escludendo la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misure cautelari", si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame proposto avverso un provvedimento di sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 50339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50339 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
AG 5 0339/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2299 2015 CC 3 dicembre 2015 Reg. Gen. N. 40940/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente - Consigliere Rel. Dott. Antonio PRESTIPINO Dott. Luigi AGOSTINACCHIO - Consigliere Dott. Lucia AIELLI - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR PA, nato a [...] il [...] OR IL, nato a [...] il [...] OR NE, nata a [...] il [...] • ZI VA BI, nata a [...] il [...] • avverso la ordinanza n. 38/15 in data 31/7/2015 del Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Antonio Prestipino;
udito il | Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Vicenza, in parziale accoglimento delle istanze di riesame proposte da OR PA, OR IL, OR NE e ZI VA BI, avverso il decreto di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili di proprietà dei predetti, emesso dal Tribunale penale di Vicenza in data 23/6/2015 ex artt. 12-sexies del D.L. 306/92 e 644, comma 6, cod. pen., ha disposto il dissequestro e la restituzione a OR IL, di un motociclo marca AR ID, confermando nel resto il provvedimento cautelare.
2. Il sequestro era stato adottato nel corso del procedimento penale a carico di OR PA per nove reati di usura commessi negli anni 2006/2012 e due reati di estorsione commessi nel settembre e dicembre 2009, e aveva colpito tanto beni intestati allo stesso imputato, che numerosi altri beni intestati ai suoi stretti familiari, ma ritenuti nella disponibilità dell'imputato. 3 Fatta eccezione per il motociclo AR ID (che in realtà non era stato oggetto del provvedimento di sequestro), Il Tribunale ha ritenuto tutti gli altri acquisti di valore sproporzionato al reddito degli intestatari, e tutti riferibili in realtà ad AN PA, rilevando in particolare, per le singole situazioni:
1. AN PA: titolare di un'abitazione in Desenzano del Garda con annesso garage, per un valore dichiarato, nell'atto di acquisto del 2007, di € 120.000, e di un motociclo MV GU acquistato nel 2006, dal valore commerciale di € 7.000, aveva dichiarato, negli anni dal 2001 al 2013, un reddito lordo annuo medio di € 17.749,38, avendo peraltro acquistato i beni in questione, tutti assoggettati a sequestro, nel periodo in cui il suo reddito medio si era ridotto ad € 5.419,00; peraltro, l'imputato aveva acquistato, nello stesso periodo di calo reddituale, la partecipazione, nella misura dell'89%, alla Alibi Disco Club, non colpita dal provvedimento cautelare.
2.AN IL: figlio di PA, aveva subito il sequestro, oltre che del motociclo AR Davinson, del valore stimato di € 13.000, di un' abitazione in th Pianiga (VE) con annessa autorimessa, del valore dichiarato di € 400.000; della quota di partecipazione, nella misura del 3,50%, alla s.r.l. Stipe in liquidazione, del valore nominale di € 5000; della quota di partecipazione, nella misura del 50%, alla AD MAJORA s.r.l., del valore nominale di € 5000; quest'ultima acquistata nel 2013, all'atto della costituzione della società; gli altri beni nel 2009. Il suo reddito medio lordo annuo era risultato pari ad € 1665,07; 3. AN NE, figlia di PA: aveva subito il sequestro di un'abitazione e di vari terreni in Colognola ai Colli (VR), del valore complessivo di € 163.726, rilevabile dall'atto di acquisto del 2007, e della quota di partecipazione al 50% nella AD MAJORA s.r.l., acquistata all'atto della costituzione della società nel 2013; Il suo reddito medio lordo annuo era risultato pari ad € 8.060,61; 4. GG VA BI: moglie di AN PA, aveva subito il sequestro di un'abitazione in Tregnago, VR, e di un'annessa autorimessa, acquistati nel 2012 (a pag. in nota, il Tribunale corregge l'erronea indicazione dell'anno 2009) per il prezzo dichiarato di € 750.000, in parte versato con assegni circolari e con il rilascio di titoli cambiari, per la restante parte con la stipula di un contratto mutuo di € 300.000, al quale avevano partecipato anche AN PA ed IL;
non risultava aver mai dichiarato redditi.
5. I giudici territoriali, premesso, riguardo alla posizione dei terzi presunti interposti, che la loro legittimazione all'impugnazione doveva intendersi limitata alla questione della disponibilità in capo a AN PA, dei beni sequestrati nei loro confronti, e non anche alla questione dell'illecita provenienza dei beni, salvo che per quanto necessario ad argomentare sulla disponibilità, rilevano che gli interessati non avevano in realtà negato l'interposizione, tanto che per giustificare l'acquisto dell'immobile in Tregnago avevano fatto riferimento alla capacità reddituale dell'intero nucleo familiare. Peraltro, AN NE, per l'acquisto degli immobili di Codignola, doveva sostenere una rata di mutuo di circa 630 € al mese, pressoché al limite della sua personale capacità di reddito. ANo IL, inoltre, si era limitato a chiedere che il sequestro venisse limitato al profitto dei reati di usura.
5.1. Il tribunale (pag.8) si occupa anche della provvista di € 250.000 prelevata da un conto corrente intestato alla GG, e degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della stessa GG e di AN IL, che avevano evidenziato fonti di reddito non dichiarate dagli interessati, rilevando che per le disponibilità bancarie della donna si poneva pur sempre il problema della loro provenienza, e quanto agli accertamenti fiscali nei confronti di IL, che essi non solo erano limitati ad un circoscritto periodo temporale, ma non spostavano comunque di molto la valutazione della sproporzione tra redditi e acquisti. Rimarrebbe inoltre rilevante, nei confronti di entrambi, l'intervento nell'acquisto dell'immobile di Tregnago, di AN PA, come cointestatario del mutuo.
5.2. Anche nei confronti di AN PA, ricordano i giudici territoriali, erano emerse fonti di reddito non dichiarate. Al riguardo, il tribunale rileva però: - che l' accertamento fiscale del maggior reddito dell'imputato si riferiva ad un periodo limitato (2010-2012), rispetto al quale avrebbero potuto essere riconsiderati solo l'acquisto dell'immobile di Tregnago e la partecipazione occulta alla AD Majora s.r.l., in quanto successivi;
-che, in ogni caso, le indagini tributarie avevano evidenziato anche illeciti penali connessi alle infedeli dichiarazioni fiscali, non potendosi quindi tener conto delle somme sottratte al fisco e di quelle costituenti il provento dei reati fiscali;
-infine, che nemmeno era stato provato dall'imputato l'impiego dei redditi non dichiarati negli acquisti successivi al 2010, tanto non potendosi desumere dalla produzione documentale offerta dalla difesa nel tentativo di evidenziare la "tracciabilità" delle operazioni.
5.3. Per alcuni beni (pag.9), il Tribunale rileva poi la specifica indicazione della loro riferibilità a AN PA in circostanze deponenti anche nel senso della illecita provenienza delle risorse impiegate per gli acquisiti. E così, per l'immobile di Pianiga, i giudici territoriali ricordano le dichiarazioni di una delle vittime delle persone offese dei reati di usura, SS LE, che aveva dichiarato che il bene era stato formalmente intestato ad uno dei figli dell'imputato, IL, ma che il soggetto realmente interessato alla transazione immobiliare era proprio l'imputato, dal momento che il valore dell'immobile era stato imputato al rimborso di un prestito usurario;
e per le quote della s.r.l. AD MAJORA, formalmente intestate ai figli dell'imputato, sottolineano le indicazioni di prova sulla gestione, da parte di AN PA, di numerose attività imprenditoriali con il ricorso a prestanome.
6. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza e con un unico atto i difensori dell'imputato e dei terzi interessati (moglie e figli dello stesso), deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge per errata interpretazione dei requisiti di applicazione previsti dall'art. 12-sexies d.l. 306/92 nonché per omessa motivazione in merito a talune delle osservazioni formulate nelle memorie depositate in data 22/7/2015 e 28/7/2015. 6.1. In particolare rilevano i ricorrenti: a) Con riguardo al sequestro delle quote della società Ad Maiora S.r.l. che la stessa è del tutto estranea a PA OR e che il sequestro riguarda una somma superiore al capitale versato avendo i soci OR IL e OR NE versato esclusivamente la somma complessiva di € 2.500,00 congrua rispetto ai loro redditi. A ciò si aggiunga che l'operazione avvenne nel maggio 2013 e che nessun reato è stato contestato all'imputato in tale periodo. 3 Contestano inoltre i ricorrenti che nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 29/1/2015 non si fa alcun riferimento alla società Ad Maiora ed alla gestione della stessa. b) Con riguardo alle rimanenti posizioni oggetto di sequestro ed all'interpretazione fornita dal Tribunale di Vicenza dell'art. 12-sexies del d.l. 306/92, rilevano i ricorrenti che la Guardia di Finanza ha contestato ad OR PA nel processo verbale di constatazione agli atti relativo agli anni di imposta 2010/2011/2012 una omessa dichiarazione dei redditi pari ad 1.636.444 con ciò a riprova che l'attività svolta dallo stesso in epoca successiva al 2010 comportava redditi ben superiori a quelli dichiarati e compatibili con l'acquisto dell'abitazione di Tregnago oggetto di sequestro. Ciò porterebbe ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12-sexies menzionato quantomeno per gli acquisti fatti dal 2010 in poi, con riguardo quindi anche all'immobile di Precastio Tregnago. Nel caso in esame si dovrebbe quindi escludere la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate, presunzione che, sarebbe motivo portante delle decisione del Tribunale del riesame che avrebbe fatto una errata interpretazione della legge e degli assunti giurisprudenziali citati nell'ordinanza stessa. c) Con riguardo all'immobile di Desenzano del Garda segnalano i ricorrenti di avere chiaramente ricostruito il percorso acquisitivo dello stesso derivante dalla restituzione di un prestito privo di interesse con la conseguente mancanza delle condizioni per procedere al sequestro dello stesso. Sul punto il Tribunale avrebbe reso una motivazione del tutto apparente non affrontando le questioni poste dalla difesa dei ricorrenti. Infatti poiché la norma di cui all'art. 12-sexies introduce una presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, allorquando è stata dimostrata una lecita provenienza del bene, tale presunzione deve intendersi chiaramente superata. d) Con riguardo alle argomentazioni presenti nell'ordinanza riguardanti la non rilevanza delle valutazioni espresse in ambito fiscale dalla Agenzia delle Entrate rispetto ai requisiti applicativi della misura cautelare reale de qua rileva la difesa dei ricorrenti di avere analiticamente esposto nell'atto di gravame innanzi al Tribunale del riesame le risultanze degli accertamenti fiscali riguardanti la ZI e OR IL ma comprendenti anche OR PA in quanto componente del medesimo nucleo familiare, nonché di avere ricostruito l'iter acquisitivo sia dell'immobile di Tregnago che di quello di Pianiga dimostrando la lecita provenienza delle risorse finalizzate all'acquisto di essi, ma tutto ciò sarebbe stato disatteso dal Tribunale del riesame attraverso l'affermazione che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha un'altra finalità, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe di fatto ignorato la sussistenza di quella proporzione reddituale che non avrebbe consentito di procedere al sequestro, tenuto conto del fatto che l'immobile di Pianiga è stato acquistato nel 2009 in epoca nella quale il reddito accertato dell'imputato era comunque congruo. e) Per quanto riguarda l'immobile di Colognola ai Colli intestato ad OR NE ed acquistato nel 2007, rileva la difesa dei ricorrenti che lo stesso fu acquistato per l'importo di 163.726,10 € ma con l'accollo di un mutuo di poco più di 113 mila euro. La somma di 630,00 € mensili relativa alla rata del mutuo era quindi priva di sproporzione rispetto ai redditi della OR ma il Tribunale avrebbe al riguardo omesso qualsivoglia motivazione sul punto. f) Per quanto riguarda, infine, il sequestro del motociclo MV GU intestato a OR PA, si duole la difesa dei ricorrenti del fatto che il Tribunale di Vicenza ha omesso qualsiasi valutazione al riguardo trattandosi sostanzialmente di un veicolo immatricolato nel 2006 e di valore stimato di 7.000 € e ciò in presenza di una situazione reddituale media dell'interessato di oltre 17 mila euro annui. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente dato conto del rigetto dell'istanza di rinvio del difensore dei ricorrenti, che ha dichiarato di aderire allo stato di agitazione della categoria forense proclamato anche per il 3.12.2015. Ed invero, ai sensi dell'Art. 4 del codice di autoregolamentazione datosi dall'unione della camere penali, l'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento, tra l'altro, alle udienze afferenti misure cautelari. Il riferimento deve intendersi, in particolare, ai procedimenti che abbiano direttamente per oggetto una misura cautelare (come i procedimenti di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. o i procedimenti di appello cautelare di cui al successivo art. 310).
1.1. La situazione è diversa da quella regolata dalla lett. b) dello stesso articolo 4, che interdice l'astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. Nel primo caso, infatti, c'è la prospettiva dell'immediata liberazione personale dell'indagato o della immediata "liberazione reale" dei beni sottoposti a vincoli cautelari;
nel secondo caso, peraltro limitato espressamente alla libertà personale, l'evoluzione della situazione cautelare è connessa all'esito "di merito" della vicenda giudiziaria in cui l'imputato è coinvolto in vinculis, e il rallentamento del procedimento o del processo è "diluito" nei tempi normalmente più lunghi occorrenti per il diverso tipo di accertamento.
1.2. Nel caso di specie è in questione una decisione del Tribunale della libertà di Vicenza sull'istanza di riesame proposta a suo tempo dai ricorrenti avverso il sequestro di numerosi beni. Il caso rientra, quindi, nella previsione della lett. a) dell'art. 4 cit., che non distingue, come si accennato, tra misure cautelari reali e personali, privando in ogni caso di effetto la dichiarazione di astensione dalle udienze.
2.Quanto ai motivi di ricorso, attesa la particolare tecnica con cui sono stati formulati, solo il contesto argomentativo permette di cogliere i vizi di legittimità dedotti dalla difesa, che non sono per dir così "premessi" allo sviluppo dei singoli motivi con specifico riferimento all'una o all'altra ipotesi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Si seguirà comunque, per comodità espositiva, la tecnica di formulazione del ricorso, anche per discriminare in relazione alle deduzioni difensive relative ai singoli beni, gli autentici profili di legittimità dagli inammissibili profili di merito.
2.1. L'immobile di Desenzano, intestato ad AN PA. Deduce la difesa, che il tribunale non avrebbe considerato, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione, che l'immobile in questione sarebbe stato ceduto ad AN PA a titolo di rimborso di un prestito erogato in precedenza al venditore, tale ET, senza l'applicazione di tassi usurari, tant'è che l'accusa avrebbe finito con l'escludere il reato di cui all'art. 644 cod. pen in danno dello stesso venditore, ripiegando sulla contestazione della violazione degli artt. 106 e 132 D.L. 385/1993. In realtà, qui la difesa gioca abilmente sui presupposti del sequestro, cercando di focalizzare l'attenzione sulla mancanza di un nesso di pertinenzialità tra la disponibilità dell'immobile e uno specifico fatto di usura, in ipotesi anzi escluso dalla "revisione" dell'originaria imputazione ex art. 644 cod. pen.. Ma tale valutazione potrebbe ritenersi congrua solo rispetto all'ambito di operatività dell'art. 644 co 6 cod. pen. non con riguardo alla ben maggiore ampiezza della confisca ex art. 12 sexies D.L. 306/1992, che impone comunque l'indagine sulla provenienza della provvista utilizzata per il supposto impiego finanziario non usurario (rispetto alla quale la successiva transazione immobiliare si porrebbe nei termini di cui all'art. 1197 cod. civ.). Ma, sotto questo profilo, resta insuperata la valutazione di non proporzionalità espressa dal Tribunale con 5 riferimento all'acquisto in esame, che si colloca nel periodo di più depressa capacità di reddito dell'imputato ( 5419,00 € all'anno).
2.2. Gli stessi riferimenti temporali giustificano, in sostanza, nelle valutazioni del Tribunale la valutazione di non proporzionalità dell'acquisto della MV GU, che si colloca anch'esso nel periodo di minor produzione di reddito dell'AN. E' vero che questa indicazione, tratta inizialmente dalle valutazioni contenute nel decreto di sequestro, non è più ripresa "autonomamente" nel successivo sviluppo argomentativo del Tribunale della Libertà, ma è ovvio che i giudici del riesame condividano sul punto le argomentazioni del giudice di merito non avendo nulla da aggiungere;
la difesa ripiega sul maggior reddito medio lordo "generale dell'imputato negli anni dal 2001 al 2013, ma si deve obiettare che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356, la valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell'interessato, deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5452 del 12/01/2010 Cc., dep. l'11/02/2010, Rv. 246083, Mancin e altro) 2.3. L'immobile di Pianiga di proprietà di AN IL. La difesa non contesta particolarmente la riferibilità del bene a AN PA (l'acquisto del bene è peraltro ricollegato dall'accusa ad uno dei reati di usura contestati a quest'ultimo) lamentando, piuttosto, la "sovrapposizione", nelle argomentazioni del tribunale sullo specifico bene, dei criteri della confisca "pertinenziale" di cui all'art. 644 co cod. pen. e la confisca allargata di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/1992, ma in termini alquanto confusi, nel tentativo di ricondurre le valutazioni del caso all'ambito di operatività di quest'ultima norma. Innestandosi su questa opzione, pretende di lucrare sulla dedotta "prossimità" dell'acquisto (risalente alla seconda metà del 2009) alle emergenze sui redditi non dichiarati di cui al più volte citato pv di constatazione del 29.1.2015, allo scopo di giustificare l'acquisto secondo il principio di proporzionalità. Entrambe le deduzioni sono manifestamente infondate. Ed invero, se l'acquisto dell'immobile ha concretato uno specifico vantaggio usurario (e nemmeno la difesa contesta che alla stregua dell'imputazione ex art. 644 cod. pen., il valore dell'immobile fu imputato al rimborso del prestito usurario erogato al SS) il rapporto di pertinenzialità tra il bene e il fatto di reato preclude, in quanto del tutto superflua, l'indagine sulla proporzionalità; d'altra parte, anche ragionando in termini di proporzionalità, la "prossimità" temporale dell'acquisto ai redditi "in nero" accertati per gli anni 2010-2012, non significherebbe nulla, per l'ovvia ragione che occorrerebbe, piuttosto, la "coincidenza" temporale tra l'acquisto e le necessarie risorse finanziarie. La dedotta "retroattività" dell'accertamento corrisponde infatti ad una non consentita "presunzione" difensiva, che non sarebbe comunque idonea a superare la opposta presunzione di illegittima provenienza del bene secondo il principio di proporzionalità.
2.4. Gli immobili di Colognola, intestati a AN NE. La difesa censura genericamente le valutazioni del tribunale sotto il profilo del vizio di violazione di legge sub specie di totale omissione della motivazione. In realtà il Tribunale sottolinea come dato significativo del giudizio di non proporzionalità, il fatto che l'onere economico dell'acquisto sostenuto dall'apparente acquirente, ANo NE, esaurisse pressoché interamente le sue capacità di reddito. E a fronte di un reddito lordo di circa 8000 € l'anno della predetta indicato nel provvedimento impugnato, la rata mensile di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto, pari ad € 630, appare in effetti sicuramente esorbitante.. La difesa indica un maggior reddito di € 12.000 l'anno, ma senza alcun riferimento processuale, senza dire che rimarrebbe comunque un rapporto percentuale molto elevato tra : indebitamento e reddito, risolvendosi in definitiva le deduzioni difensive sul punto in un inammissibile sconfinamento nel merito.
2.5. Le quote della società Ad Majora, intestate ai figli dell'imputato, ANo IL e NE. La difesa contesta che siano state mai formulate dai due terzi interessati ammissioni di sorta sull'effettiva disponibilità di tali beni da parte di AN PA, e rileva che il processo verbale della Guardia di Finanza del 29.1.2015, nel descrivere la tecnica di ingerenza "occulta" di AN PA in attività imprenditoriali varie, non indugerebbe particolarmente sulla "Ad Majora".
2.5.1. In realtà, nelle valutazioni del tribunale, la Ad Majora sarebbe la prosecuzione, sotto una nuova veste societaria, delle stesse attività (la gestione della discoteca Skylight e la piscina Lara Club) in precedenza costituenti l'oggetto sociale di altre imprese collettive riferibili ad AN PA (The Best s.r.l.; Stype s.r.l.; R.T.R. Project s.r.l. pag. 8 del provvedimento); il mancato "approfondimento" lamentato dalla difesa è quindi insussistente, in una prospettiva di continuità aziendale che da un lato priva di autonomo rilievo l'ultimo anello della catena societaria, dall'altro spiega la composizione del capitale sociale e gli assetti organizzativi in termini del tutto coerenti con l'ipotesi della effettiva riferibilità della società ad AN PA (peraltro detenuto all'epoca della sua costituzione, come sottolinea il Tribunale, per dedurne non illogicamente un dato significativo della necessità di ricorrere a prestanome). Che le somme impiegate provengano dai conti correnti dei soci apparenti è poi affermazione difensiva priva di riferimenti processuali, e comunque non decisiva.
2.5.2 Peraltro, una volta affermata, nei termini congrui alle limitate esigenze argomentative del caso, la riferibilità all'AN PA delle quote della società, sulla base di indicazioni direttamente riferibili alla sua ingerenza nella stessa società, la questione dell'interposizione, come in sostanza rileva correttamente il Tribunale, non è più necessariamente collegata al profilo della sproporzione tra i redditi dei terzi e l'acquisto. In altre parole, la valutazione della proporzionalità, in quanto condizionata dal rilievo della continuità aziendale e del persistente protagonismo gestionale di AN PA pur nel variare delle sigle societarie, va coerentemente operata nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti dei familiari apparentemente coinvolti, e va inoltre retrodatata alle prime iniziative imprenditoriali di PA nel settore dell'intrattenimento, in quanto costituenti, nella sostanza, l'apparire originario e il fattore "propulsivo" nel tempo, di un'unica attività costantemente riferibile allo stesso imputato in un analogo ordine di idee, vedi, perspicuamente, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2971 del 12/12/1995. Cardoni, in tema di sequestro probatorio, secondo cui l'art. 253 cod. proc. pen. nel fare riferimento al prodotto, al profitto o al prezzo del reato, non distingue il valore dei beni a seconda del tempo nel quale il sequestro stesso interviene. Alla stregua di tale affermazione di principio, la Corte ritenne nel caso di specie, relativo al sequestro di quote di società a responsabilità limitata, che correttamente il giudice del riesame aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il loro valore, esiguo al momento dell'acquisizione, si fosse poi accresciuto per effetto delle capacità gestionali della titolare, indagata del reato di bancarotta fraudolenta;
la sentenza "anticipa" la nozione di profitto "accrescitivo" che si trova, ad es., in Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015). Tali principi devono ritenersi applicabili anche alla confisca per equivalente regolata dall'art. 12 sexies D.L. 306/1992, nel senso che, una volta esclusa la legittima provenienza del bene, la dinamica produttiva eventualmente ad esso legata debba intendersi esclusa dalla valutazione di proporzionalità.
2.5.3 Questo è il senso, sostanzialmente, delle valutazioni contenute alla pagina 9 in fine del provvedimento impugnato, che trovano indubbio conforto, quanto alle conclusioni, nel rilievo della risalente datazione della costituzione non solo della Stipe s.r.l. avvenuta nel 2009 (vedi pag. 2), ma di società di costituzione ancora più remota nel tempo, quando AN PA disponeva di redditi al limite della mera sopravvivenza 7 2.5.4. Definiti gli esatti termini giuridici della questione, il provvedimento impugnato, nella parte in cui esclude la proporzionalità dell'acquisto della società rispetto ai redditi di AN PA, non merita censura, anche se per ragioni in parte diverse da quelle sostenute dai giudici territoriali.
2.6. L'immobile di Tregnago, di proprietà di GG VA BI. In questo caso, la difesa accenna nello sviluppo argomentativo del motivo, al vizio di erronea interpretazione dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992, e lamenta l'erronea interpretazione della sentenza di questa Corte nr. 49498 del 2014. 2.6.1. In sintesi, tutto l'argomentare del Tribunale sarebbe viziato dalla mancata considerazione che il sistema di presunzioni stabilito dall'art. 12 sexies D.L. 306/1992, e le valutazioni sulla distribuzione dell'onere probatorio affermate dalla citata pronuncia di legittimità, presupporrebbero una sostanziale carenza di indicazioni da parte dell'interessato sui propri redditi, anche non dichiarati, mentre nella specie sarebbe stata dimostrata l'esistenza di redditi per € 1.636.444, occultati al fisco ma comunque accertati con il ricordato processo verbale di constatazione del 29.1.2015. 2.6.2. Il Tribunale, come si è visto, sottolinea, in sostanza, con riferimento all'esito degli accertamenti tributari, che non potrebbero mai essere considerate come risorse legittimamente impiegate nell'acquisto, le somme sottratte al fisco e quelle comunque costituenti il frutto di reati tributari. La difesa deduce invece : che la somma di € 1.636.444 "al lordo", e rileva comunque che il prezzo non sarebbe stato ancora interamente pagato.
2.6.3 Sul punto, il ricorso è fondato nei termini che saranno subito chiariti. : Riguardo alla ricostruzione dell'origine dell'acquisto, il provvedimento impugnato si discosta intanto dalla corretta individuazione dei presupposti applicativi della : confisca allargata ex art. 12 sexies, quando afferma che sarebbe fallito il . tentativo difensivo di disegnare la "tracciabilità dell'acquisto, di evidenziare, cioè, la specifica fonte finanziaria di provenienza delle somme impiegate (il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato alla GG). Si deve infatti rilevare che la norma fonda la confiscabilità sulla generica sproporzione tra redditi e acquisti, sicché non può ravvisarsi a carico dell'interessato altro onere che quello di offrire la prova contraria della compatibilità dei propri redditi con la situazione patrimoniale accertata nei suoi confronti negli stessi generici termini che presiedono alla presunzione di illecita provenienza dei beni in caso di sproporzione. Milita in questo senso un'evidente esigenza di parità tra accusa e difesa rispetto al thema probandum, ma anche la considerazione dell'ampio spettro temporale dell'indagine sulle accumulazioni patrimoniali dell'imputato : nella previsione dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992, che consente di rimettere in discussione, sotto questo profilo, con \""occasione" dell'incriminazione per determinati reati, l'intero percorso esistenziale dell'interessato, al quale non può quindi farsi carico della probatio diabolica della ricostruzione, in un arco temporale illimitato, di una dettagliata contabilità delle "entrate" e della specifica corrispondenza della singola provvista finanziaria al singolo acquisto. Il ridondante tentativo della difesa di articolare la prova contraria in termini di specificità non comporta quindi, per sé, alcuna conseguenza, perché il terreno di prova si sposta comunque sul parametro della compatibilità generica.
2.6.4 Tanto premesso, è del tutto condivisibile la valutazione del giudice territoriale circa la non concludenza ex se delle disponibilità bancarie della GG, in quanto soggette anch'esse all'indagine sulla provenienza;
e deve escludersi che nelle valutazioni del caso, possano ricomprendersi i redditi tratti dall'AN PA dalle attività gestite nel tempo dalla catena societaria di cui al nr. precedente. Queste considerazioni sarebbero esaustive, se le fonti di reddito dell'AN negli anni 2010-2012, potessero senz'altro ritenersi concentrate esclusivamente su tali attività societarie, mentre sono del tutto condivisibili le valutazioni del Tribunale sulla non dimostrata provenienza delle disponibilità Bancarie della GG. Il fatto è che a pag. 9 si legge che i redditi non 8 dichiarati da AN PA, pari a oltre 1.600.000 di euro, sarebbero riferibili, a "svariate attività imprenditoriali", mentre unica, nella sostanza, è l'attività che costituisce l' oggetto delle varie imprese collettive da ultimo esercitate sotto la sigla societaria della AD Majora. Non è chiaro, quindi, indipendentemente dalle allegazioni degli interessati, se l'accertamento tributario avesse evidenziato solo le attività gestite dalla Ad Majora come "erede" e continuatrice di società precedenti o anche altre attività. Rispetto ad eventuali attività ulteriori, si registrerebbero poi tanto il vizio di violazione di legge rispetto ai presupposti applicativi della confisca allargata, che, il difetto assoluto di motivazione nei termini conseguenti alla corretta esegesi delle norme di riferimento.
2.6.5. Risolvendo un annoso contrasto della giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Repaci e altri), hanno affermato che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego. (La sentenza si riferisce proprio a somme sottratte all'erario con l'evasione fiscale).
2.6.6. Il provvedimento impugnato non ignora questo importante arresto giurisprudenziale, e mostra di condividerlo, ma nella sostanza se ne discosta, quando afferma che la considerazione dei redditi sottratti all'imposizione fiscale ai fini della valutazione di proporzionalità è subordinata alla condizione che non si tratti di redditi prodotti con condotte costituenti reato(vedi pag. 12, dove anche la precisazione che la confisca allargata mira proprio a sanzionare gli illeciti accumuli di ricchezza a prescindere dal nesso strumentale con i reati che ne sono il presupposto).
2.6.7. Ed invero, nel confronto tra l'art. 2 ter e l'art. 12 sexies, che costituisce la base del ricordato pronunciamento delle sez. un., la non sovrapponibilità delle due disposizioni è rilevabile non solo dalla mancanza, nella seconda, del riferimento ai beni che costituiscano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ma anche dalla diversa qualificazione della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti al fine della giustificazione di questi ultimi. L'art. 12 sexies si limita a richiedere la giustificazione della provenienza;
l'art. 2 ter esige la giustificazione della "legittima" provenienza. La differenza, che non può essere considerata casuale o ridondante, e che comunque rimane scolpita nella letteralità delle due norme in termini non ignorabili dall'interprete, conferma quanto è già in definitiva desumibile dall'elencazione tassativa dei reati il cui accertamento comporta la confisca allargata nella previsione dell'art. 12 sexies, anche sotto questo profilo difforme da quella dell'art. 2 ter, che considera non giustificati gli acquisti provenienti dal frutto o dal reimpiego di qualunque attività illecita. La presunzione di illecita accumulazione stabilità dall'art. 12 sexies, cioè, è comunque ancorata alla tipologia degli specifici reati considerati dalla norma, nel senso che si debba ritenere che accumulazioni non giustificate siano il frutto o il reimpiego di attività criminali analoghe a quelle descritte nell'imputazione, il singolo fatto di reato addebitato all'imputato costituendo sotto questo profilo, soltanto la spia di una professionalità criminale specifica che va oltre i termini storico-fattuali dell'imputazione. D'altra parte, l'istituto della confisca ha un campo generale di applicazione che tendenzialmente esclude vuoti di tutela contro accumulazioni patrimoniali dipendenti dalla commissione di reati (Mette conto di rilevare al riguardo, che anche la risposta sanzionatoria al fenomeno dell'evasione fiscale si è di recente arricchita della previsione espressa dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (-Finanziaria 2008||), 9 secondo cui -nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale).
2.6.8. In assenza di espresse indicazioni normative analoghe a quelle dell'art. 2 ter L. 575/1965 nella parte non sovrapponibile all'art. 12 sexies, la non necessità di un rapporto pertinenziale con il reato dei beni confiscabili ai sensi di quest'ultima norma, non può quindi essere intesa nel senso che sia consentito applicare "indirettamente" la misura ablativa anche ad attività illecite diverse da quelle esplicitamente considerate dallo stesso art. 12 sexies, e anche oltre i presupposti per l'applicazione della confisca in riferimento a ciascuna delle molteplici ipotesi normative sparse nell'ordinamento giuridico-penale, perché questo sarebbe il problematico risultato dell'interpretazione estensiva della portata della confisca allargata proposta dal tribunale (anche in questo senso va intesa l'osservazione contenuta in sez. un. secondo cui l'art. 12 sexies richiede la commissione di un reato tipico;
ed è tra le altre, sostanzialmente in termini Cass. 8441/2014, quando precisa che nell'art. 12 sexies, a differenza di quanto è previsto nella citata L. n. 505 del 1965, art. 2 ter, la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione rispetto all'attività economica svolta e dell'assenza di giustificazione, ma non anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi della loro provenienza da "qualsiasi" attività illecita). In altre parole, la confisca allargata ex art. 12 sexies impone di considerare una "pertinenzialità" pur essa "allargata", corrispondente cioè alla presunzione che le accumulazioni non giustificate siano riferibili ad un'attività protratta nel tempo nel medesimo settore criminale considerato dalla specifica imputazione.
2.6.9. Consegue da quanto detto che il Tribunale dovrà approfondire l'esame delle fonti di reddito di AN PA nel periodo 2010-2012, per accertare se e quali altre attività l'imputato abbia gestito nello stesso periodo oltre quelle che costituivano l'oggetto sociale della Ad Majora, e nel caso positivo valutando il requisito della proporzionalità alla luce dei principi di diritto testé enunciati. Per le considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al sequestro dell'immobile in Tregnago (VR), via Precastio, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame, rigettato, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro dell'immobile in Tregnago (VR), via Precastio, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3.12.2015. Il consigliere relatore Il Presidente franco fandary н DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 DIC. 2015 IL CANCELLERE Claudia Planelli T E N O I Z A R O C 10