Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale del contratto e quella diretta ad ottenere il pagamento della penale prevista per l'inadempimento; pertanto, nel caso in cui il creditore abbia adito l'autorità giudiziaria con due distinte domande, il giudice deve ritenere che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, l'attore con la proposizione della prima domanda ha operato la scelta, con la preclusione della possibilità di chiedere successivamente l'altra prestazione. Nell'ipotesi, invece, di proposizione delle due domande nello stesso giudizio da parte del creditore, queste vanno rigettate, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete alla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO CO in proprio e nella qualità di titolare dell'Impresa artigiana individuale Cati, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso l'o studio dell'avvocato VITUCCI PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato SASSO PIERMARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA CHIMEX S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. MB FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLÒ ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato CARDILLO VITTORIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RB S.r.l. in persona dell'Amm.re Unico p.t. Sig.ra BETTELLA M. TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato CO DELL'ERBA, che la difende unitamente all'avvocato FERDINANDO CHECCHIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 11539/99 proposto da:
RB S.r.l. in persona dell'Amm.re Unico p.t. Sig.ra BETTELLA M. TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 20 SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA CO, che la difende unitamente all'avvocato CHECCHIN FERDINANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
LA CHIMEX S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. MB FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO CARDILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CO CO in proprio e nella qualità di titolare dell'Impresa artigiana ind., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 154 presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI che lo difende unitamente all'avvocato PIERMARIO SASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
- intimato -
avverso la sentenza n. 1055/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
La Corte ordina la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Paolo VITUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale del UR ed il rigetto del ricorso incidentale della Soc. GRR;
udito l'Avvocato NC DELLIERBA, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso UR e l'accoglimento del ricorso incidentale della Soc. RB;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 3 luglio 1987 NC UR conveniva davanti al Tribunale di Voghera la s.r.l. La ME e la s.r.l. RB ed esponeva:
- che in data 6 aprile 1987 aveva stipulato un contratto con le società convenute in base al quale la soc. La ME si era impegnata a fornirgli un composto chimico denominato "intermedio", che avrebbe dovuto essere prodotto dalla soc. RB su istruzioni di esso attore, il quale lo avrebbe poi destinato alla lavorazione del prodotto finale denominato minoxidil;
- che in data 27 aprile 1987 aveva ordinato alla soc. ME un primo quantitativo di intermedio di kg. 150;
- che la soc. La ME gli aveva consegnato prima 48,5 kg. di prodotto senza difetti e poi kg. 77,1 di "intermedio", che era apparso di qualità scadente e del tutto inidoneo all'uso finale cui era destinato;
sulla base di tali premesse NC UR chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società convenuta con condanna delle stesse al risarcimento dei danni.
La soc. RB, costituitasi, deduceva che i difetti dell'"intermedio" erano da addebitare al fatto che NC UR non era stato in grado di fornire le informazioni tecniche e l'assistenza necessarie per la sua produzione;
in via riconvenzionale chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento di NC UR, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni. La soc. La ME, costituitasi, deduceva di essere stata una semplice intermediaria incaricata della commercializzazione in via esclusiva fra NC UR e la soc. RB e di essere rimasta del tutto estranea ad ogni problematica di carattere tecnico;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, la condanna della parte o delle parti inadempienti al risarcimento dei danni.
La causa veniva riunita a quella promossa da NC UR in opposizione al decreto ingiuntivo in data 5 novembre 1987 emesso dal Presidente del Tribunale di Voghera in favore della soc. La ME per complessive lire 32.605.160 per il pagamento delle forniture di "intermedio" già effettuate.
Con sentenza in data 31 maggio 1994 il Tribunale di Voghera rigettava le reciproche domande di risoluzione del contratto proposte da NC UR e dalla soc. RB, dichiarava risolto il contratto per inadempimento di NC UR e della soc. RB nei confronti della soc. La ME, rigettava peraltro la domanda di risarcimento dei danni dalla stessa proposta, in quanto riteneva la penale di lire 100.000.000 contrattualmente prevista riconducibile alla sola violazione dell'obbligo di esclusiva, violazione non verificatasi. Il Tribunale di Voghera revocava, poi, il decreto ingiuntivo in data 5 ottobre 1987, perché riteneva qualitativamente perfetta solo la prima consegna di "intermedio" per kg. 48,5, condannando NC UR al pagamento della somma di lire 12.590.000 in favore della soc. La ME.
La soc. RB proponeva appello principale;
NC UR e la soc. La ME proponevano separati appelli incidentali.
Con sentenza in data 14 aprile 1998 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello principale proposto dalla soc. RB e l'appello incidentale di NC UR, mentre accoglieva in parte l'appello incidentale della soc. La ME.
I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente la soc. GR3 si doleva dell'accoglimento nei suoi confronti della domanda di risoluzione del contratto, in quanto, in violazione di specifiche clausole contrattuali, non aveva appurato la fattibilità dell'"intermedio" nel suo impianto secondo i parametri indicati da NC UR ed aveva autorizzato la soc. La ME ad accettare l'ordinazione, assumendosi così la responsabilità della regolarità delle forniture e della qualità pattuita.
Vanamente la soc. RB sosteneva che dopo l'esito positivo della produzione di un primo quantitativo di circa kg. 25 di prova, non poteva considerarsi in colpa per avere dato l'autorizzazione alla ulteriore produzione dell'"intermedio". Dalla C.T.U. era, infatti, emerso che tale esito positivo era stato più casuale che non l'effetto di un metodo rigoroso.
La Corte di appello di Milano confermava anche la responsabilità di NC UR nei confronti della SOC. La ME, per avere garantito l'idoneità, poi rivelatasi insussistente, del suo metodo alla produzione su scala industriale dell'"intermedio". I giudici di secondo grado accoglievano, invece, in parte l'appello incidentale della soc. La ME, ritenendo che non risultava dal contratto in data 6 aprile 1987 che la pattuizione della penale era limitata alla ipotesi di violazione dell'obbligo di esclusiva. Era da escludere, peraltro, che ognuna delle parti inadempienti fosse tenuta a pagare tale penale, dovendosi ritenere solo un obbligo solidale a carico delle stesse.
La Corte di appello di Milano, infine, confermava il decreto ingiuntivo emesso in danno di NC UR dal Presidente del Tribunale di Voghera in data 15 novembre 1987, riconoscendo, pertanto, l'obbligo di NC UR del pagamento anche della somma di lire 20.015.160 di cui alla fattura n. 87/023 del 5 giugno 1987, in quanto risultava dalla prima C.T.U. che anche il campione 2/4 della seconda fornitura era rispondente agli accordi e quindi mancava la prova che tutta la fornitura di cui alla fattura in questione fosse viziata.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NC UR, con quattro motivi.
Resiste con controricorso la RB s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale con tre motivi, al quale resistono con separati controricorsi.
I ricorsi sono stati riuniti.
Motivi della decisione
Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale con il quale NC UR si duole della condanna al pagamento sia delle forniture che della penale, in violazione dell'art. 1383 cod. civ. e deduce che a seguito della sua condanna, per effetto della sentenza di primo grado, passata in giudicato, al pagamento di una parte delle forniture effettuate in suo favore della soc. La ME e della condanna al pagamento del resto delle forniture, per effetto della sentenza di secondo grado, deve considerarsi estinto il diritto di chiedere la penale. Sugli effetti della richiesta sia della prestazione principale che della penale per inadempimento diverso dal semplice ritardo non risultano precedenti nella giurisprudenza di questa S.C. Occorre in proposito premettere che il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1383 cod. civ., per quanto a prima vista la formulazione di tale norma potrebbe far sorgere dei dubbi ("insieme"), sussiste sia nella ipotesi in cui la prestazione principale e la penale vengano chieste nello stesso giudizio che nella ipotesi in cui prestazione principale e penale vengano chieste con domande separate. Una contraria interpretazione dell'art. 1383 cod. civ. sarebbe illogica. Il collegio, pur non dovendo espressamente occuparsi degli effetti della proposizione nello stesso giudizio, da parte del creditore, sia della prestazione principale che della penale, ritiene, tuttavia che in tal caso la domanda vada - allo stato - rigettata, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete al creditore. Nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui prestazione principale e penale vengano chieste con domande separate ritiene il collegio che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, con la proposizione della prima domanda il creditore opera la scelta, con conseguente preclusione della possibilità di chiedere successivamente l'altra prestazione.
Nella specie la richiesta della prestazione principale (prezzo dell'intermedio) da parte dalla soc. La ME (ricorso per decreto ingiuntivo in danno di NC UR in data 2 novembre 1987) ha preceduto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale (comparsa di costituzione e risposta in data 13 gennaio 1988). L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del primo motivo dello stesso ricorso, con il quale sostanzialmente NC UR deduce che non vi era obbligazione contrattuale inadempiuta cui fosse ricollegabile il pagamento della penale.
Con il terzo motivo del ricorso principale NC UR si duole della condanna al pagamento dell'intero quantitativo di "intermedio" fornitogli, pur essendo pacifico che solo una parte di esso era esente da vizi.
Anche tale motivo è infondato.
È del tutto, illogica, infatti, la statuizione, sul punto, della sentenza impugnata, la quale, pur essendo pacifico che parte della fornitura di "intermedio" di cui si discute fosse affetta da vizi, ha condannato NC UR al pagamento della intera fornitura. Il quarto motivo del ricorso principale, che riguarda le spese del giudizio di merito, viene ad essere assorbito.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la SOC. RB aderisce, per relationem, alle argomentazioni contenute nel primo motivo del ricorso principale in ordine alla inesistenza di un inadempimento nei confronti della soc. La ME che giustificasse la pretesa della stessa al pagamento della penale.
Il motivo è fondato.
In presenza, infatti, di un contratto il quale prevedeva soltanto, per quanto riguarda la soc. La ME, l'obbligo di comprare l'"intermedio" dalla soc. RB e l'obbligo di rivenderlo esclusivamente a NC UR, la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto specificare quale fosse il fondamento giuridico della condanna della soc. RB, una volta esclusa la violazione del diritto di esclusiva, al pagamento della penale e non limitarsi ad affermare che "... non risulta che le parti hanno limitato il pagamento della penale alla violazione dell'obbligo di esclusiva". Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la soc. RB si duole del mancato accoglimento dei motivi di appello con i quali aveva censurato sentenza di primo grado per avere la stessa pronunciato la risoluzione del contratto nei rapporti con NC UR, anche per suo inadempimento.
Le doglianze sono infondate.
La sentenza impugnata, infatti, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, in quanto non affetta da vizi logici o giuridici ha individuato l'inadempimento della soc. RB soprattutto nel mancato assolvimento da parte della stessa dell'impegno, di cui al, contratto in data 6 aprile 1987, produrre l'"intermedio" nel suo stabilimento dopo avere appurato la idoneità allo scopo del suo impianto, che, invece, secondo le risultanze delle C.T.U., era inadeguato e che aveva portato inizialmente a risultati soddisfacenti solo per caso.
In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
vanno rigettati il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;
il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale sono assorbiti. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti il primo ed il quarto motivo del ricorso principale;
in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001