Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5887
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale del contratto e quella diretta ad ottenere il pagamento della penale prevista per l'inadempimento; pertanto, nel caso in cui il creditore abbia adito l'autorità giudiziaria con due distinte domande, il giudice deve ritenere che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, l'attore con la proposizione della prima domanda ha operato la scelta, con la preclusione della possibilità di chiedere successivamente l'altra prestazione. Nell'ipotesi, invece, di proposizione delle due domande nello stesso giudizio da parte del creditore, queste vanno rigettate, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete alla parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5887
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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