Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15385 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O I A Z L REPUBBLICA ITALIANA A L R E T D " S I 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 1 G TE SUPREMA DI CASSAZIONE . 3 E T . R R N A A ' Oggetto 7 D 7 L 6 6 L 9 9 E 1 53 85/03 E OPPOSIZIONE E 1 1 - - T * SEZIONE PRIMA CIVILE D 5 SANZIONE AMMINISTRATIVA 5 - N - 3 I 3 E S S E N mposta dagli Ill.mi E E G " S G E I L .N. 18688/00 A Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 31326 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF - Ud. 17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CALZATURIFICIO BRUNATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso l'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO RUSCONI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI COMO;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 653/00 del Tribunale di COMO, 84 depositata il 24/05/00; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Della Lena per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 Il Calzaturificio Brunate s.p.a., in data 16 di- cembre 1999, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Como avverso l'ordinanza-ingiunzione 22 novembre 1999 del Prefetto di Como, riguardante la irrogazione di una sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada, deducendo fra l'altro che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa oltre il ter- mine stabilito dall'art. 204 del codice della strada. L'opposizione veniva rigettata con sentenza 25 maggio 2000. Il Calzaturificio Brunate s.p.a., con ricorso а questa Corte notificato al Prefetto di Como аmezzo po- sta, con raccomandata del 19 settembre 2000, impugnava detta sentenza, formulamdo due motivi di impugnazione. La parte intimata non ha contro dedotto. La parte ricor- rente ha anche depositato memoria. 2 Motivi della decisione 1 Con il primo motivo di ricorso di denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la illegitti- mità dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa oltre il termine indicato nell'art. 204 del codice della strada, in contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in proposito. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in rela- ٢ ٢ zione alla necessità della contestazione immediata del- le violazioni del codice della strada. Il ricorso va accolto in relazione al primo moti- con assorbimento del secondo. vo, Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è previ- sta una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ri- corso al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come è incontroverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), a norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993, se riteneva fondato l'accertamento, doveva emet- tere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di in- giunzione di pagamento della sanzione amministrativa da 3 esso determinata secondo i criteri ivi indicati;
ove fondato l'accertamento, nelloinvece non ritenesse stesso termine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio 0 comando cui apparteneva l'organo accertatore, in quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che 1'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio o comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il ter- mine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 fu por- tato а centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu 4 convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488, fu confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Dalla sentenza impugnata risulta che l'ordinanza- ingiunzione fu emessa in data 22 novembre 1999, oltre la scadenza del termine di legge, ritenendosi peraltro l'avvenuto decorso di detto termine ininfluente sulla sua validità. Ne deriva che, contrastando essa con principi interpretativi dell'art. 204 del codice della strada sopra enunciati, deve essere cassata sotto tale assorbente profilo. Risultando dagli atti che il ricorso amministrati- vo era stato presentato il 6 agosto 1997 e l'ordinanza- ingiunzione emanata il 22 novembre 1999, sussistono gli estremi per la decisione della causa nel merito ex art. l'accoglimento della stessa e 384 c.p.c., con opposta. Ildell'ordinanza-ingiunzione 1'annullamento Prefetto di Como va condannato alle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, in mancanza di note spese, nella misura complessiva di euro cinquecento per dirit- ti, onorari e spese del giudizio di primo grado, nonchè in euro quattrocento per onorari del giudizio di cassa- zione, oltre ad euro centocinquanta per spese vive ed oltre le spese generali ed accessorie come per legge.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impu- gnata e decidendo la causa nel merito annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna il Prefetto di Como al pagamento delle spese processuali, che li- quida in euro cinquecento complessivi quanto al giudi- zio di primo grado, ed in euro quattrocento per onora- ri, centocinquanta per spese vive, oltre spese generali accessorie come per legge per il giudizio di cassa- e zione. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Losavio) (Francesco Felicetti) заво Velink. IL CANCELLIEREcomenico Marvalyje CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 15 OTT. 2003il IL CANCEL 6