Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interrompere la prescrizione di detto reato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. con modif. in legge 7 agosto 1982, n. 516, indipendentemente dal fatto che sia stato notificato all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12564 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 28.9.1999
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo GRASSI Consigliere N.3117
Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.46538/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IT VI NZ, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa l'8.10.1998 dalla corte di appello di Catanzaro. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza dell'8.10.1998 la corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato quella resa il 25.2.1998 dal tribunale di Rossano, che aveva condannato VI NZ SC alla pena di due mesi di reclusione e lire 5.000.000, oltre alle pene accessorie di legge, con i doppi benefici, avendolo ritenuto colpevole del reato continuato di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 516/1982 perché, quale sostituto di imposta, aveva omesso di versare all'erario ritenute fiscali operate nel 1989 per un importo complessivo di lire 10.618.000.
2 - Ha proposto ricorso l'imputato deducendo come unico motivo violazione di legge ex lett. b) dell'art. 606 c.p.p.. Richiamando una sentenza di questa corte, sostiene che il reato non sussiste o non è punibile o è comunque prescritto, perché il relativo verbale di constatazione stilato il 10.5.1995 non era stato mai notificato al sostituto di imposta, e tanto meno era stato notificato entro il termine di cinque anni - come prescrive a pena di decadenza l'art. 43 del D.P.R. 600/1973. Svolgimento del processo
3 - La sentenza che il ricorrente pone a fondamento della sua argomentazione è stata così massimata: "In materia di reati tributari il termine di prescrizione delle violazioni dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516 è quello di sei anni fissato dall'art. 9 della stessa legge, prorogabile perciò fino a nove quando intervenga un atto interruttivo. Poiché tuttavia l'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, 'entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione', ogni accertamento notificato, e a maggior ragione effettuato, dopo tale termine deve essere considerato come inesistente e quindi inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione." (Cass. sez. III, n. 0 183 del 17.5.1996. c.c. 21.3.1996, P.G. in proc. Cardone, rv. 205454, in Il Fisco, 1996, n. 33, pag. 8133).
Questa tesi, peraltro rimasta isolata in giurisprudenza e fondatamente criticata in dottrina, non può essere accolta. In sostanza essa misconosce la natura essenziale dell'atto interruttivo della prescrizione dei reati tributari, come disciplinato dall'art. 9 della legge 5/6/1982, in relazione all'art.24 della legge 4/1929. Secondo queste norme, la prescrizione dei reati tributari previsti dalla predetta legge 516/1982 è interrotta dal verbale di constatazione della violazione. Il verbale di constatazione è indubbiamente atto amministrativo, il quale può essere compiuto sia da organi di polizia giudiziaria con competenza specifica (polizia tributaria) sia da funzionari degli uffici finanziari, che non hanno qualifica di polizia giudiziaria, ed è volto ad accertare una violazione finanziaria, che può avere rilevanza penale o soltanto rilevanza amministrativa. Esso, quando accerta una violazione tributaria penalmente rilevante, è funzionalmente idoneo a interrompere la prescrizione del reato, indipendentemente dalla sua notifica all'autore del a violazione nonché dalla sua stessa validità giuridica, giacché è per se stesso espressione della volontà statale di perseguire l'illecito (giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 0 4691 del 23.4.1994, ud. 18.1.1994, Cappelletto, rv. 197776; Cass. Sez. III, n. 3852 del 24.4.1997, ud. 12.3.1997, P.M. in proc. Schifino). Inoltre, esso non può essere confuso con l'avviso di accertamento. Anche questo è atto amministrativo, ma è emesso solo dagli uffici finanziari, ed è esclusivamente diretto a determinare l'obbligazione tributaria, accertandola o costituendola. In altri termini, mentre il verbale di constatazione ha per oggetto la rilevazione di una violazione finanziaria (penale o amministrativa) ed è destinato agli organi competenti per irrogare le sanzioni che ne conseguono (come tale non ha natura recettizia); l'avviso di accertamento, invece, ha per oggetto la quantificazione dell'imponibile e la liquidazione dell'imposta, e come tale è atto recettizio, che si perfeziona solo nel momento in cui viene notificato al contribuente (art. 42 D.P.R. 29.9.1973 n. 600; art. 56 D.P.R. 26.10.1972 n. 633).
Proprio in considerazione di questa diversità ontologica e funzionale, si comprende perché il legislatore abbia previsto per gli avvisi di accertamento (e non per i verbali di constatazione) precisi termini di decadenza (art. 43 D.P.R 600/1973, art. 57 D.P.R. 633/1972); mentre abbia attribuito ai verbali di constatazione un'efficacia interruttiva della prescrizione penale (art. 9 legge 516/1982), che non ha previsto invece per gli avvisi di accertamento
(ma non va sottaciuto che la corrente giurisprudenza di legittimità, argomentando dalla ratio dell'istituto, ha esteso l'efficacia interruttiva anche agli avvisi di accertamento che comprendano la constatazione di un reato tributario).
Per conseguenza, da una parte non possono essere applicati al verbale di constatazione i termini di decadenza prescritti per l'avviso di accertamento;
dall'altra non può essere estesa all'avviso di accertamento in quanto tale la funzione di interrompere la prescrizione penale prevista per il verbale di constatazione dei reati tributari. La tesi contraria mina in radice i principi che governano il sistema tributario, fondato sull'autonomia tra la potestà impositiva (di cui è esercizio l'avviso di accertamento tributario) e la potestà punitiva dello Stato (di cui è esercizio il verbale di constatazione della violazione finanziaria).
4 - Nel caso di specie, il reato di omesso versamento di ritenute fiscali addebitato al sostituto di imposta è stato consumato alla data del 20.1.1990, ed è stato constatato con verbale del 10.5.1995, mai notificato all'interessato.
Poiché - contrariamente a quanto apoditticamente asserito dal ricorrente - la notifica del verbale di constatazione non costituisce elemento del reato, ne' condizione di punibilità o procedibilità, il reato deve ritenersi sussistente e penalmente perseguibile. Inoltre, poiché il verbale di constatazione è idoneo a interrompere la prescrizione indipendentemente dalla sua notifica, esso ha interrotto la prescrizione del contestato reato prima della scadenza del periodo prescrizionale ordinario dei sei anni (art. 9 legge 516/1982). Infine, poiché per i principi suesposti non sono applicabili i termini decadenziali previsti per l'avviso di accertamento (in ipotesi quelli di cinque anni di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, prima della modifica di cui all'art. 15 D.Lgs.
9.7.1997 n. 241), l'interruzione prescrizionale si è verificata anche se il verbale di constatazione è stato perfezionato oltre il quinquennio dal commesso reato.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1999