Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (la Corte ha evidenziato che negare la possibilità della rinnovazione, sul presupposto della avvenuta scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, lascerebbe senza alcuna disciplina le dichiarazioni già acquisite nel corso delle stesse, inoltre, provocherebbe la dispersione "ex lege" di elementi di prova correttamente e legittimamente acquisiti secondo la normativa vigente al momento della loro formazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 17902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17902 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 26/03/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 1323
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 040448/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RE CO N. IL 03/08/1960
avverso ORDINANZA del 07/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti Elio SIGGIA e Sergio CALABRESE OSSERVA
1. Nei confronti di RE NC - indagato per concorso in omicidio plurimo pluriaggravato (capo 15), detenzione e porto illegali di armi da sparo (capo 16) e ricettazione (capo 17) - veniva emessa il 28 maggio 2001 dal gip del tribunale di Catanzaro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che il tribunale della libertà della stessa città annullava ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia in quanto non conformi alla disciplina della formazione della prova dettata dall'art. 26 comma 2 L. 1^ marzo 2001, n. 63. Dopo aver ottemperato al disposto della norma richiamata, il gip emetteva nei confronti del PR il 16 luglio 2001 un nuovo provvedimento custodiale, che, sottoposto al giudizio di riesame del tribunale di Catanzaro, veniva confermato dall'ordinanza ora impugnata, che è del 7 agosto 2001.
Secondo il tribunale, contro il PR esistevano le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di AR, collaboratore di giustizia, la cui credibilità intrinseca era confortata - quanto alla causale del duplice delitto e al ruolo svolto dallo stesso AR - dalle dichiarazioni sostanzialmente convergenti di altri due collaboratori, PI NC e FA NC, e dagli esiti degli accertamenti peritali compiuti.
All'esame del merito il tribunale faceva però precedere la trattazione di una serie di eccezioni procedurali sollevate dalla difesa, spiegando che:
1) erano pienamente utilizzabili gli interrogatori degli indagati "rinnovati" a seguito della precedente declaratoria della foro inutilizzabilità da parte del tribunale della libertà anche se erano stati compiuti successivamente alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari e non operava per essi il divieto stabilito dall'art. 407 comma 3 c.p.p., in quanto la norma dell'art. 26 comma 2 l. 1^ marzo 2001 n. 63 è una norma speciale e transitoria, che impone al P.M., quando le dichiarazioni non sono state ancora travasate nel fascicolo del dibattimento, di rinnovare l'esame delle persone indicate negli artt. 64 e 197-bis c.p.p., senza distinguere l'ipotesi in cui le dichiarazioni riguardino un procedimento in relazione al quale sono già scaduti i termini di durata massima delle indagini preliminari dall'ipotesi opposta in cui le dichiarazioni riguardino un procedimento in relazione al quale non sono scaduti i termini di durata massima delle indagini;
2) nessuna concreta rilevanza poteva essere attribuita al "modo" in cui era stata effettuata la rinnovazione dei predetti interrogatori (attraverso il rinvio al contenuto dei verbali di interrogatori dichiarati inutilizzabili dal tribunale della libertà), posto che la declaratoria di inutilizzabilità era stata determinata da un vizio di procedura che in nessun modo aveva intaccato il contenuto di quelle dichiarazioni;
3) non era stato violato il divieto del ne bis in idem, dal momento che il titolo custodiale oggetto del riesame si fondava sugli stessi elementi già valutati dal tribunale della libertà, sicché il titolo custodiale veniva esaminato per la prim15 volta dal tribunale, avendo il PR rinunciato alla precedente richiesta di riesame, dopo che il P.M. aveva ottemperato al disposto dell'art. 26 comma 2 l. n. 63 del 2001, sanando così le precedenti dichiarazioni;
4) non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 64 comma 2 c.p.p., in relazione all'interrogatorio reso dall'AR il 10 luglio 2001, non risultando dalla lettura della trascrizione integrale di quell'interrogatorio l'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, essendosi il P.M. limitato, su espressa ed insistente domanda dell'AR, a dar conto del contrasto esistente tra le sue dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti;
5) non sussisteva la dedotta improcedibilità dell'azione penale, come pure non sussisteva la carenza di potestà cautelare in capo alla Direzione distrettuale antimafia (e, conseguentemente, l'incompetenza del gip distrettuale), operando in materia processuale il principio del tempus regit actum, per cui, dopo l'avvenuta archiviazione del procedimento per essere rimasti ignori gli autori del fatto, le indagini erano state legittimamente riaperte senza la necessità di uno specifico provvedimento, come richiedeva ora l'art.415 c.p.p., nella versione dettata dall'art. 16 l. 16 dicembre 1999, n. 479, ed era stata attribuito alla DDA il relativo potere funzionale di indagine, trattandosi di delitti ricompresi nell'art.51 comma 3-bis C.P.P.
Nel merito i giudici ribadivano - come già si è detto -
l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'AR, la ricorrenza dell'aggravante speciale prevista dall'art. 7 l. n. 203/91 e quindi le esigenze cautelari riferibili al tangibile rischio di reiterazione di delitti della stessa specie, senza contare che esse erano presunte per legge ne' erano emersi elementi sulla scorta dei quali si poteva ritenere superata quella presunzione (art. 275 comma 3 c.p.p.).
2. Ricorre per cassazione il PR tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., che il tribunale non aveva trattato le eccezioni procedurali sollevate con il dovuto rigore logico, ne aveva ben enucleato il problema di fondo oggetto di esame, che era quello di stabilire se le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (e che costituivano gli unici indizi di colpevolezza esistenti contro di lui) fossero ancora valide oppure dovessero ritenersi caducate dopo l'espletata attività giudiziaria del PM. Secondo il difensore del ricorrente, poiché il procedimento non era più nella fase delle indagini preliminari (che è la condizione richiesta dalla legge n. 63 del 2001 ai fini dell'applicazione dell'art. 26 comma 2 in essa contenuto), l'attività di "rinnovazione" del P.M. doveva ritenersi definitivamente preclusa per cui non era più possibile l'utilizzazione di quelle dichiarazioni, anche e soprattutto alla luce del disposto inequivocabile dell'art.407 comma 3 c.p.p., che sancisce l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari.
Secondo la difesa peraltro, l'espletata attività di rinnovamento effettuata dal P.M. era oltretutto inefficace, essendosi questi limitato ad ottenere dai soggetti interessati una mera conferma dei verbali già resi, senza provvedere alla ripetizione dell'atto, come prescrive la legge.
La difesa contestava infine il metodo di interrogatorio dell'AR compiuto dal P.M., che non si era limitato a dar conto del contrasto tra le dichiarazioni rese dall'indagato e gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti, come si leggeva nell'ordinanza impugnata, ma aveva invitato il collaborante ad indicare nel PR il suo complice perché ciò emergeva già dalle indagini svolte. Il difensore riporta alcuni brani del verbale di interrogatorio, facendo rilevare che la metodologia usata dal magistrato era più che idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione del collaborante. Nel merito, la difesa del ricorrente esprimeva forti perplessità sulla credibilità intrinseca dell'AR, facendo rilevare come le sue dichiarazioni fossero state clamorosamente smentite dall'altro collaborante, PI NC, capo indiscusso della cosca alla quale apparteneva anche l'AR.
3. Il ricorso non è fondato.
Contrariamente alle critiche svolte nell'atto di ricorso, i giudici di Catanzaro hanno indicato, con argomenti seri e logicamente convincenti, le ragioni per le quali la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis c.p.p. imposta al P.M. dall'art. 26 comma 2 l. n. 63 del 2001 sia destinata ad avere efficacia anche nel caso in cui sia ormai spirato il termine di durata massima delle indagini preliminari.
Il problema è risolto espressamente dalla norma, che, coi chiaro intento di coordinare il sistema previgente di formazione della prova con quello introdotto dalla legge di attuazione del giusto processo, si è preoccupata di distinguere il caso in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare siano già rifluite nel fascicolo del dibattimento da quello in cui le stesse dichiarazioni non siano state ancora versate nel fascicolo del dibattimento, come nel caso sottoposto all'esame del tribunale di Catanzaro.
In questo secondo caso, che presuppone ovviamente la possibilità che le dichiarazioni si riferiscano a un procedimento in relazione al quale siano già scaduti i termini di durata massima delle indagini preliminari, la legge impone al P.M. di rinnovare l'esame secondo le regole fissate nel riformulato art. 64 e nel nuovo art. 197-bì s c.p.p.. Esattamente come è avvenuto nel caso in esame. La tesi del ricorrente, che ipotizza una paradossale preclusione dell'attività di "rinnovazione" del P.M. dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari e quindi una sorta di sopravvenuta impossibilità di utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie precedentemente rese, condurrebbe - come ben osserva il tribunale nell'ordinanza impugnata - a due risultati aberranti e contrari al principio di ragionevolezza: quello di ritenere che il legislatore del giusto processo abbia lasciato senza disciplina le dichiarazioni raccolte nel corso di un procedimento in relazione al quale siano scaduti i termini di durata massima delle indagini preliminari e quello di far disperdere per questa via (e per giunta ex lege) elementi di prova correttamente e legittimamente acquisiti secondo la normativa vigente al momento della loro formazione.
L'assurdo di questa tesi è che il legislatore del giusto processo, che si fatto carico di dettare una disciplina diversa ma coerente distinguendo a seconda che le precedenti dichiarazioni siano state o meno versate nel fascicolo del dibattimento, abbia poi inteso lasciare scoperto l'intervallo di tempo che intercorre tra la chiusura delle indagini preliminari e l'inizio del dibattimento, togliendo ad esse ogni efficacia e considerandole tout court inutilizzabili. La tesi è talmente assurda che non ha senso insistere nella sua confutazione.
Allo stesso modo è infondata la doglianza relativa alla chiamata in correità del PR da parte dell'AR nel corso dell'interrogatorio subito da questo collaboratore il 10 luglio 2001, e giudicate dalla difesa del ricorrente frutto di pressioni coartanti, non potendosi confondere quelli che sono "metodi investigativi" perfettamente legittimi e suggeriti dal concreto espletamento delle indagini con quei "metodi" e quelle "tecniche" che sono suscettibili di condizionare il soggetto sotto il profilo psicologico, alterando le sue capacità mnemoniche e valutative e neutralizzando i suoi meccanismi inibitori. La tutela della libertà di autodeterminazione e la conseguente valorizzazione dell'elemento volitivo nella dinamica dell'interrogatorio garantite dal richiamato art. 64 comma 2 c.p.p. vanno necessariamente coordinate con il divieto previsto dall'art. 188 c.p.p. in materia di disposizioni generali sulla prova e, in una prospettiva più ampia, con l'art. 13 comma 4 Cost., in base al quale "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Nel caso in esame non si vede come si possa affermare che sia stato violato questo divieto nel modo di condurre l'interrogatorio dell'AR da parte del P.M., che fa riferimento ad indagini già svolte per indurre il collaborante ad indicare il suo complice nel PR. E ciò indipendentemente dalla veridicità o meno di tale circostanza.
Sul tema della gravità indiziaria, da ultimo, è appena il caso di osservare che il ricorso propone censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame delle risultanze processuali, ritenendo di trovare un riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità sia nel fatto dell'essersi accusato di delitti di elevata gravità (tra cui il duplice omicidio attribuito anche al PR del Parise e del Mastroianni, oggetto del presente procedimento), sia nelle convergenti dichiarazioni accusatorie di altri due collaboranti (la difesa fa riferimento solo al PI, citando solo una parte delle sue dichiarazioni, mentre nulla dice sulle dichiarazioni di conferma del FA), sia ancora negli esiti degli accertamenti peritali, anche medico-legali. È fin troppo evidente che quella che il ricorrente propone è una mera "rilettura" degli elementi processuali acquisiti, richiamandosi tout court all'assenza di riscontri individualizzanti, alla mancata convergenza del molteplice e alla personalità dell'indagato.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il PR è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 23 legge n. 332/95. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002