Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 2
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità.
Costituisce prova nuova, valutabile dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., l'esame del teste sulle cui dichiarazioni fondava in modo esclusivo la sentenza di condanna di primo grado il quale, dopo l'originaria deposizione, abbia, in separato procedimento, ritrattato le dichiarazioni sulla base delle quali era stata pronunciata la predetta sentenza di condanna. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione della Corte di appello di valutare l'ammissibilità della prova facendo leva sulle regole di giudizio espresse nell'art. 603, comma primo, cod. proc. e non invece sulle regole dettate dal secondo comma della disposizione medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42965 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
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