Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è ammissibile il ricorso immediato sottoscritto dalla persona offesa qualora il difensore di fiducia abbia autenticato la sottoscrizione del ricorrente limitandosi ad apporre un'unica firma, in quanto la firma apposta dal difensore in calce al ricorso e all'autentica delle firme della parte lesa è riferibile sia al ricorso che all'autenticazione della firma del ricorrente e, quindi, alla sua duplice veste di autenticatore e di coricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2012, n. 24605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24605 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/05/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1315
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 29406/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA DE N. IL 14/09/1980;
avverso la sentenza n. 91/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor SC Vittorio UA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.1. Avverso la sentenza del tribunale di Torino del 13 maggio 2011, che aveva confermato l'affermazione di responsabilità del giudice di pace - sentenza emessa in data 25 maggio 2009 - di GI AV per il delitto di ingiuria in danno delle parti lese, costituite parti civili, UP SI e HI GA, ha proposto ricorso per cassazione il GI, che ha dedotto la inosservanza di norme processuali in relazione alla mancata dichiarazione d inammissibilità del ricorso immediato al giudice di pace D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21, già dedotta, peraltro, in secondo grado e rigettata dal tribunale.
In particolare GI deduceva.
1) la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio presentato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 3 dalle persone offese-parti civili per violazione della prescrizione dell'art. 24, lett. c), medesimo decreto, essendo stato il ricorso sottoscritto dalle sole persone offese e non anche dal loro difensore, la cui sottoscrizione sarebbe stata apposta solo per autenticare le firme dei propri assistiti;
2) la irregolarità della costituzione della parte civile per mancanza di procura speciale.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In punto di fatto è accaduto che in calce al ricorso venne apposta la firma di entrambe le parti lese e che nello stesso foglio vennero autenticate le firme dei ricorrenti dal loro difensore di fiducia, che, quindi, appose la sua firma.
Non è ravvisarle in siffatta situazione la denunciata inammissibilità del ricorso perché deve ritenersi che l'unica firma apposta dal difensore valga come autenticatore e come co-estensore del ricorso.
In un caso del tutto analogo la Suprema Corte ha, infatti, stabilito la illegittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato per carenza di sottoscrizione da parte del difensore, qualora quest'ultimo abbia apportato una unica sottoscrizione nella duplice veste di co-ricorrente e di autenticatore (Sez. 5, 23 maggio 2006, n. 22505, CED 234710). In effetti la firma apposta dal difensore in calce al ricorso e all'autentica delle firme delle parti lese deve riferirsi sia al ricorso sia all'autenticazione delle firme, apparendo arbitrario sostenere in tale situazione che il ricorso manchi della firma del difensore.
Del resto la firma come co-ricorrente è richiesta dal legislatore per garantire la provenienza dell'atto e la consapevolezza delle parti lese delle conseguenze giuridiche della loro iniziativa processuale, finalità garantite anche dall'unica firma del difensore apposta in calce ad entrambi gli atti.
2.2. Quanto al secondo rilievo va detto, in punto di fatto, che la due parti lese UP e HI hanno concluso il ricorso immediato al giudice di pace con una richiesta motivata di risarcimento dei danni subiti.
Orbene, secondo il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 23, la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nei ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile, cosicché deve ritenersi che con la presentazione del ricorso ex art. 21 del decreto legislativo citato le due parti lese si siano costituite ritualmente parti civili.
Del resto la natura derogatoria di tale norma rispetto alle formalità indicate in via generale per la costituzione di parte civile nel codice di procedura penale è stata riconosciuta dalla Suprema Corte sia pure con specifico riferimento ai termini di decadenza entro i quali è ammessa la costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 15780, 15 febbraio 2007, CED 236552). Si può, pertanto, affermare che quando le parti lese presentino il ricorso ex art. 21 del decreto legislativo citato e formulino esplicita richiesta di risarcimento del danno subito quale conseguenza del reato denunciato, il ricorso, debitamente firmato dalle parti lese e controfirmato con autentica delle firme delle parti lese anche dal difensore delle stesse, come nel caso di specie, l'atto è valido anche ai fini della costituzione di parte civile per la espressa previsione dell'art. 23 del decreto citato. Anche il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
3.1. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012