Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
039 0/0 1 20 /0 1 ° Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 12311/1998 Dott. Michele Annunziata Presidente 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 6666 Fernando Lupi Rep. 6666 Raffaele Foglia Cron. 8435 6666 Pasquale Picone Relatore Ud.
6.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET ES, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 1 (studio avv. Pietro Sciubba) presso l'avv. Marcello Zampardi, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- contro 631 ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trapani n. 222 in data 18 marzo 1998 (R.G. 861/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 卫 Il Tribunale di Trapani ha respinto l'appello di ES MI, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Inps per ottenere l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale ha ritenuto che la consulenza disposta ed espletata nel giudizio nel giudizio di primo grado forniva gli elementi necessari e sufficienti per ritenere che non sussistessero le condizioni di incapacità al lavoro richieste dalla legge per il conseguimento della prestazione previdenziale e che, quindi, le conclusioni della sentenza appellata non fossero inficiate dalle censure mosse dall'appellante. Per la cassazione della sentenza propone ricorso articolato in un unico motivo ES MI, al quale resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione 2 Preliminarmente, la Corte rileva che l'Istituto controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, per essere stata la sentenza impugnata notificata all'Istituto medesimo in data 6 aprile 1998 ed il ricorso proposto in data 22 giugno 1998, senza il rispetto del termine breve per impugnare di cui all'art. 325, comma secondo, c.p.c. Senonché, nel ricorso si afferma che l'impugnazione è proposta contro una sentenza non notificata e, quindi, entro il termine lungo per impugnare, mentre ilrisultante А controricorrente non ha prodotto la copia notificata della sentenza (non compresa nell'elenco degli atti depositati e, in ogni caso, non compresa in essi), con la conseguenza che il ricorso si deve ritenere tempestivamente proposto contro una sentenza non notificata. N Nel merito, il ricorso va ritenuto privo di fondamento. Con l'unico motivo sono denunziati vizi della motivazione perché il Tribunale, rifiutando di disporre una nuova consulenza tecnica, ha giudicato corretta la decisione di primo grado senza prendere in considerazione le specifiche censure dell'appellante, in particolare, quelle concernenti il fatto che il consulente tecnico aveva erroneamente fondato le sue valutazione sui criteri tabellari dettati ai fini dell'invalidità civile, e senza, in definitiva, giustificare adeguatamente il perché le infermità accertate non dessero diritto alla prestazione. Le indicate censure non hanno fondamento perché il Tribunale non ha deciso sulla base delle percentuali stabilite per l'invalidità civile, ma ha autonomamente rilevato che le infermità accertate (lieve insufficienza renale, nevrosi ansiosa, anemia, emorroidi, esiti di amputazione chirurgica della tiroide con sufficiente conservazione della funzione) non erano tali da ridurre la capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge. 3 La ricorrente, che, oltre tutto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso deduce l'omesso esame dei motivi di appello senza specificare gli elementi decisivi che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare, finisce in definitiva per contrapporre la sua valutazione dell'incidenza delle infermità sulla capacità di lavorativa al giudizio di fatto formulato dal giudice del merito, giudizio che, invece, può essere censurato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della motivazione insufficiente o illogica. In ordine alle spese del giudizio, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Амининов Tiem баримтM. I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R L . , O A A N ' B S L E I L 3 P IL CANCELLIERE D E 7 S - Depositato in Concelleria D I A 8 I - T N S S 1 G 1 N O O E oggi 20 MAR 2001 P S A E M I I D G A E A G , IL CANCELLI E D O O L T E R T T T I S A R N I E N O I I L E G D L S E E E R O D