Sentenza 27 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2003, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 9 97 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANG 4 C D 4 Oggetto . H omniscisione ading T R lia a tributacie SEZIONI UNITE CIVILI A carmani di defo ot acque reflue Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5231/02 Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. - - Presidente di sezione- Dott. Giovanni OLLA Cron. 6842 Rel. Consigliere- Dott. Paolo VITTORIA Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 7/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro - Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSINIERI, presso lo studio dell'avvocato LUCA ARMENANTE, rappresentato e difeso MARIO CRETELLA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 1238 in ROMA, LANGELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato 1 VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MURINO, giusta delega aPASQUALE SERRA, margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza definitiva del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 3314/01, depositata il 28/09/01 e avverso la sentenza non definitiva del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 2540/01 emessa il 19/7/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'avvocato Mario CRETELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. 2 Svolgimento del processo 1. Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento - della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione è stata chiesta per gli anni delle acque reflue e la somma compresi tra il 1994 ed il 1999. - L'utente ha reagito convenendo Comunein giudizio il di 2. Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata il 22.5.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle restituzione somme pretese e ne ha domandato la condanna alla delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze.
3. Con una prima sentenza del 19.7.2001 ha deciso una questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda di relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il periodo successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché 3 l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 28.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato una istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. На detto che nulla spettava per nolo del contatore ed ha dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a l'ammontare con criteri chiederle, ma dopo averne determinato conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto aveva pagato ed a tanto il Comune è stato condannato.
4. I l Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene dodici motivi. Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il quarto, il dodicesimo, il primo ed il secondo motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, gli altri perché sono relativi а questioni pregiudiziali circa la validità della citazione. Il dodicesimo ed il quarto motivo denunciano vizi di nullità 2. - della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 83, 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non sono fondati. 2.1. - La procura se apposta in calce od a margine della citazione ed in genere dell'atto che introduce un giudizio od una successiva fase o grado del giudizio o se apposta in calce od a margine dell'atto con cui la controparte resistendo propone dal suo proprie istanze si deve considerare data per lo scopo canto - per cui il professionista che l'ha ricevuta se ne è avvalso, а meno che dal testo della procura non risulti che sia stata data per uno scopo affatto diverso (Sez. Un. 27 ottobre 1995 n. 11178). La circostanza che nella procura sia stata compresa tra le facoltà incluse nel mandato quella di proporre opposizione non idonea a far emergere una volontà della parte che il difensore non proponesse per lei la domanda avanzata, ma al contrario conferma che nella procura è stata espressa una conforme volontà, perché, in concreto, si trattava appunto di opporsi alla richiesta del Comune che gli venisse pagato l'importo delle somme che assumeva gli fossero dovute per il servizio fruito dall'utente. 2.2. - Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che omesso 0 risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 3. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. - nel Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 hanno enunciato il principio di solco di precedenti decisioni 6 diritto per cui il canone per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è individuata sulla base deiattribuita alla sua giurisdizione, tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento 3.1. ricorrente appare lamentare che ildel secondo, nel quale il 7 giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio.
4. La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto e l'ultimo motivo del ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore ропти Az роти ARTT. 46 3 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista (ISTING C Depectato Decolleria 27 FEB. 2003 C :301 MabattistaPhry 0 08