Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della sentenza penale straniera, ai sensi dell'art. 733, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando nel relativo procedimento non siano state espletate le formalità necessarie per portare alla conoscenza effettiva dell'imputato l'atto di citazione a giudizio dinanzi all'autorità straniera. (Fattispecie in cui, pur risultando un domicilio dell'imputato in Italia, la sua citazione davanti all'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca era stata effettuata esclusivamente mediante la formalità dell'affissione sulla porta del tribunale di un avviso redatto in lingua ceca).
Commentario • 1
- 1. Art. 733 - Presupposti del riconoscimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 40961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40961 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
M Sentenza n. 2055 40 9 6 1 /08 61 Registro generale n. 17714 del 2008
Camera di consiglio del 26 settembre 2008 (n. 18 del ruolo)
RE P UB B L I CA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Antonio S. Agrò Presidente
1. Dott. Francesco Serpico Consigliere
Consigliere 2. Dott. Arturo Cortese
3. Dott. Massimo Dogliotti Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IL RA, n. a Napoli il 27.3.1967
avverso la sentenza in data 15 novembre 2007 della Corte di appello di Napoli
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
Fatto Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava il riconoscimento, per gli effetti di cui all'art. 12 comma primo, nn. 1, 2 e 3, c.p., della sentenza penale pronunciata il 2 maggio 2003 dal Tribunale Provinciale di LA (Repubblica
Ceca) e passata in giudicato il 31 maggio 2003 con la quale RA
IL veniva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (gr.
6.601 di
THC occultati nella cavità di un parafango della sua autovettura, come accertato in Mikulov il 24 settembre 2000).
дя
Ricorre per cassazione il Basile, a mezzo del difensore avv. Edoardo Cardillo, il quale denuncia, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti indicati dall'art. 733 c.p.p., osservando che in particolare era stato violato il presupposto della non contrarietà della sentenza ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e della citazione a giudizio dell'imputato davanti all'autorità straniera.
Si rileva al riguardo che il Basile è stato pronunciato in contumacia e che egli non ebbe mai notizia del processo а suo carico, dato che, pur essendo noto il suo domicilio in Italia,
l'autorità ceca notificò l'atto introduttivo del giudizio mediante un avviso redatto nella lingua ceca affisso davanti alla porta del
Tribunale.
Analoga formalità venne poi seguita per la notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, con previsione di un termine per la impugnazione di soli otto giorni.
Con un secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla documentazione prodotta nella memoria difensiva, dalla quale risultava appunto l'assoluta inadeguatezza delle formalità osservate dall'autorità straniera per rendere edotto il Basile del procedimento a suo carico.
Diritto
Il ricorso appare fondato.
La previsione dell'art. 733 comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui pone come preclusione al riconoscimento della sentenza estera il fatto che l'imputato "non è stato citato a comparire in giudizio", implica, nella sua ratio, che nel procedimento estero siano state espletate le opportune formalità per portare alla conoscenza effettiva dell'imputato, per quanto possibile, l'atto di vocatio in jus.
Ora, conformemente a quanto dedotto, sembra ricavarsi dagli atti che la citazione del Basile davanti al Tribunale di LA sia stata effettuata esclusivamente e direttamente mediante la formalità della citazione affissa sulla porta del Tribunale, pur risultando un domicilio in Napoli dell'imputato, comunicato tramite
Interpol. Se così realmente fosse, non pare dubbio che si verta nel caso di preclusione al riconoscimento sopra indicato, dato che
дя な
l'autorità ceca avrebbe dovuto invece avviare le opportune iniziative rogatoriali per tentare la notificazione dell'atto presso il domicilio reale del Basile, non potendosi limitare a dar luogo senz'altro alla procedura della notifica mediante affissione dell'atto di citazione alla porta del Tribunale, che rappresenta evidentemente l'extrema ratio in caso di accertata irreperibilità dell'imputato. Una simile esigenza appare del resto in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha più volte affermato il diritto dell'imputato a essere presente nel processo a suo carico (cfr., tra le tante, sent. del 12 febbraio 1985, Colozza
c. Italia;
sent. del 23 novembre 1993, RI c. Francia;
sent. del 18 maggio 2004, MO C. Italia;
sent. 1° marzo 2006,
VI c. Italia).
Non risulta neppure che il Basile, pur non avendo ricevuto una idonea notifica dell'atto di citazione, sia stato comunque per altra via a conoscenza del processo a suo carico e abbia consapevolmente deciso di non presenziarvi (v. da ultimo sent. del
21 dicembre 2006, IC C. Italia e sent. del 12 giugno 2007,
IT c. Italia).
Analoghi rilievi valgono, conseguentemente, per le modalità seguite ai fini della notifica della sentenza contumaciale.
A fronte di tali dati processuali, sarebbe stato onere della
Corte di appello di sollecitare l'autorità giudiziaria estera a rendere noto se, prima della formalità della notifica mediante affissione dell'atto di citazione alla porta del Tribunale, fossero stati infruttuosamente esperiti tentativi per portare l'atto alla conoscenza effettiva dell'imputato. A tale indagine non può provvedere direttamente la Corte di cassazione, non essendole in materia riservati poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuibili in tema di estradizione (in questi termini Cass., sez. VI, 19 aprile 1995,
Id., 12 Nicolodi;
marzo 2008, Santarelli;
V. inoltre, implicitamente, Cass., sez. VI, 31 ottobre 2006, Fraccica nonché
Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, Bontempi).
Consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova deliberazione, previa acquisizione delle notizie necessarie ai fini del decidere, secondo i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso addì 26 settembre 2008. Il Consigliere estensore
D uti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
K. CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
قهوه
ActCent