CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14595 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE PE, nato a Davoli (Cz) il [...], in [...] avverso l'ordinanza del 15/9/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Valerlo Murgano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/9/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da PE LE, nella qualità di sindaco del Comune di Davoli (Cz), avverso il decreto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14595 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/03/2023 sequestro probatorio emesso il 28/7/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale. 2. Propone ricorso per cassazione il LE, nella qualità indicata, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 125, 253, 309, comma 9, 324, comma 7, cod. proc. pen.; nullità del decreto genetico di sequestro e dell'ordinanza impugnata per mancanza del fumus commissi delicti e per apparenza della motivazione quanto alle finalità probatorie perseguite. Il provvedimento genetico sarebbe stato emesso per finalità meramente esplorativa, ossia indirizzata ad acquisire nuove notizie di reato, come emergerebbe chiaramente dal generico rinvio alla "indispensabilità" del vincolo ai fini investigativi, dall'assenza del citato fumus, dalla mancata indicazione di tempo/luogo/azione delle condotte, solo genericamente richiamate senza alcun elemento identificativo. Entrambi i provvedimenti non indicherebbero da quali elementi si sarebbe potuta evincere l'asserita irregolarità delle pratiche edilizie e di affidamento dei servizi, né si specificano le ragioni a fondamento del vincolo;
ne risulta la radicale nullità del provvedimento genetico, tale da non poter essere integrato - in punto di motivazione - dal Tribunale del riesame;
- le stesse norme richiamate, insieme agli artt. 42 Cost., 1 Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, sono dedotte per lamentare che il provvedimento genetico e l'ordinanza del Tribunale non indicherebbero il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo ed i reati, oggetto di motivazione meramente apparente. Entrambi gli atti, per contro, avrebbero dovuto indicare la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, descrivere le condotte illecite ipotizzate e, in tal modo, chiarire la necessaria relazione tra i beni appresi ed il delitto in rubrica. La assoluta carenza di motivazione in punto di nesso di pertinenzialità, radicale già nel provvedimento genetico, imporrebbe dunque l'annullamento di entrambe le ordinanze. A questa conclusione, peraltro, si giungerebbe anche alla luce della violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in assenza di un qualunque percorso argomentativo volto a giustificare le ragioni di una indiscriminata apprensione della documentazione amministrativa. E' stata depositata memoria il 3/3/2023, a sostegno delle conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. In primo luogo, il Collegio rileva che l'impugnazione - proposta da un terzo non indagato, cui le cose sono state sequestrate - avrebbe richiesto il rilascio di una procura speciale, che, tuttavia, non è allegata e neppure citata. 2 Già solo per ciò, dunque, il ricorso è inammissibile, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, n. 29858 del 1°/12/2017, Fazzari, Rv. 273505). 4. L'esame del merito dell'impugnazione, in ogni caso, conduce alla stessa conclusione. 4.1. Occorre premettere che la vicenda in esame attiene ad un decreto di sequestro probatorio emesso - in relazione ai reati di cui agli articoli 323 cod. pen., 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a carico di ignoti - sulla documentazione presente presso l'ufficio tecnico del Comune di Davoli, inerente ad alcune pratiche di affidamento di lavori o servizi pubblici;
la vicenda originava dalla denuncia sporta da tale Maltese, che lamentava - con riferimento ai servizi di pulizia e manutenzione di infrastrutture;
di trasporto scolastico;
di raccolta e conferimenti in discarica di rifiuti urbani - la costante assegnazione sempre ai medesimi soggetti, con affidamento diretto, anche per più anni, oltre a presunti abusi edilizi. 5. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha innanzitutto ribadito di essere chiamato a verificare la sussistenza della astratta configurabilità del reato ipotizzato, con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per l'acquisizione di prove certe ed ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (tra le molte, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 78542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). 5.1. Di seguito, e contrariamente a quanto denunciato, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto sussistente nel provvedimento genetico tanto il fumus di reato, quanto la finalità probatoria a fondamento del vincolo reale. In particolare, è stato sottolineato che nel corpo motivazionale del decreto apparivano adeguatamente indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, dandosi atto che "a carico di soggetti non ancora identificati sono state evidenziate condotte suscettibili di integrare reati in contestazione con particolare riferimento a pratiche edilizie relative a soggetti determinati". 5.2. Ancora sul punto, il Tribunale ha sottolineato che elemento necessario a sostenere il provvedimento è che l'oggetto del vincolo riguardi una cosa pertinente al reato, e ciò anche in mancanza di una completa formulazione del capo d'imputazione, che ben può essere sostituito - in una fase l'indagine così anticipata, come nel caso di specie - dall'indicazione del titolo di reato per cui si procede. 3 5.3. Con specifico riguardo alla vicenda, l'ordinanza ha dunque sottolineato che appariva evidente il rapporto di pertinenzialità tra la documentazione vincolata ed il reato contestato, anche alla luce del contenuto della denuncia in atti, così da risultare chiara la finalità probatoria perseguita;
questa, peraltro, era stata anche esplicitata nel provvedimento genetico, con il richiamo - da ritenersi adeguato in tale fase di indagine - alla "indispensabilità a fini investigativi e probatori dell'analisi del materiale rinvenuto presso l'Ufficio tecnico, attraverso il cui esame potrà aversi riscontro dei fatti in contestazione". La motivazione stesa sul punto dal Tribunale, dunque, non appare affatto viziata nei termini denunciati, dandosi atto, con adeguata indicazione, di quanto contestato e di quanto veniva ad essere appreso, in ragione delle finalità probatorie che venivano con evidenza indicate. 6. Il ricorso, poi, deve essere ritenuto del tutto infondato anche con riguardo al secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione sul nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo ed i reati ipotizzati, con conseguente violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza. 6.2. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, il Tribunale ha steso ancora una motivazione tutt'altro che assente o di mera apparenza, ma solida e logica;
ha evidenziato, in particolare per le pratiche edilizie, che il provvedimento genetico conteneva l'indicazione specifica degli immobili interessati, con indicazione dei nominativi dei soggetti intestatari delle procedure e, per ciascun bene, dell'estratto relativo allo strumento urbanistico e alla regolamentazione edilizia. Quanto, poi, al vincolo sugli atti concernenti i servizi affidati dal Comune a partire dal 2017, l'ordinanza - solo meglio specificando quanto in nuce contenuto nel provvedimento genetico - ha chiarito che l'apprensione della documentazione si giustificava con la necessità di verificare la sussistenza delle denunciate anomalie nell'ambito delle procedure amministrative;
ciò, peraltro, con la precisazione che risultavano comunque specificamente indicati i documenti funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagine. Così da escludersi - nella lettura offerta dal Tribunale, tutt'altro che viziata - che il vincolo fosse suppor-tato da una funzione meramente esplorativa, risultando, per contro, riportate adeguatamente le ragioni afferenti all'estensione del sequestro. 6.3. Con questa motivazione, dunque, l'ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio, qui da ribadire, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è 4 ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 - 6 APR 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Valerlo Murgano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/9/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da PE LE, nella qualità di sindaco del Comune di Davoli (Cz), avverso il decreto di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14595 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/03/2023 sequestro probatorio emesso il 28/7/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale. 2. Propone ricorso per cassazione il LE, nella qualità indicata, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 125, 253, 309, comma 9, 324, comma 7, cod. proc. pen.; nullità del decreto genetico di sequestro e dell'ordinanza impugnata per mancanza del fumus commissi delicti e per apparenza della motivazione quanto alle finalità probatorie perseguite. Il provvedimento genetico sarebbe stato emesso per finalità meramente esplorativa, ossia indirizzata ad acquisire nuove notizie di reato, come emergerebbe chiaramente dal generico rinvio alla "indispensabilità" del vincolo ai fini investigativi, dall'assenza del citato fumus, dalla mancata indicazione di tempo/luogo/azione delle condotte, solo genericamente richiamate senza alcun elemento identificativo. Entrambi i provvedimenti non indicherebbero da quali elementi si sarebbe potuta evincere l'asserita irregolarità delle pratiche edilizie e di affidamento dei servizi, né si specificano le ragioni a fondamento del vincolo;
ne risulta la radicale nullità del provvedimento genetico, tale da non poter essere integrato - in punto di motivazione - dal Tribunale del riesame;
- le stesse norme richiamate, insieme agli artt. 42 Cost., 1 Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, sono dedotte per lamentare che il provvedimento genetico e l'ordinanza del Tribunale non indicherebbero il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo ed i reati, oggetto di motivazione meramente apparente. Entrambi gli atti, per contro, avrebbero dovuto indicare la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, descrivere le condotte illecite ipotizzate e, in tal modo, chiarire la necessaria relazione tra i beni appresi ed il delitto in rubrica. La assoluta carenza di motivazione in punto di nesso di pertinenzialità, radicale già nel provvedimento genetico, imporrebbe dunque l'annullamento di entrambe le ordinanze. A questa conclusione, peraltro, si giungerebbe anche alla luce della violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in assenza di un qualunque percorso argomentativo volto a giustificare le ragioni di una indiscriminata apprensione della documentazione amministrativa. E' stata depositata memoria il 3/3/2023, a sostegno delle conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. In primo luogo, il Collegio rileva che l'impugnazione - proposta da un terzo non indagato, cui le cose sono state sequestrate - avrebbe richiesto il rilascio di una procura speciale, che, tuttavia, non è allegata e neppure citata. 2 Già solo per ciò, dunque, il ricorso è inammissibile, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, n. 29858 del 1°/12/2017, Fazzari, Rv. 273505). 4. L'esame del merito dell'impugnazione, in ogni caso, conduce alla stessa conclusione. 4.1. Occorre premettere che la vicenda in esame attiene ad un decreto di sequestro probatorio emesso - in relazione ai reati di cui agli articoli 323 cod. pen., 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a carico di ignoti - sulla documentazione presente presso l'ufficio tecnico del Comune di Davoli, inerente ad alcune pratiche di affidamento di lavori o servizi pubblici;
la vicenda originava dalla denuncia sporta da tale Maltese, che lamentava - con riferimento ai servizi di pulizia e manutenzione di infrastrutture;
di trasporto scolastico;
di raccolta e conferimenti in discarica di rifiuti urbani - la costante assegnazione sempre ai medesimi soggetti, con affidamento diretto, anche per più anni, oltre a presunti abusi edilizi. 5. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha innanzitutto ribadito di essere chiamato a verificare la sussistenza della astratta configurabilità del reato ipotizzato, con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per l'acquisizione di prove certe ed ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (tra le molte, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 78542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). 5.1. Di seguito, e contrariamente a quanto denunciato, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto sussistente nel provvedimento genetico tanto il fumus di reato, quanto la finalità probatoria a fondamento del vincolo reale. In particolare, è stato sottolineato che nel corpo motivazionale del decreto apparivano adeguatamente indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, dandosi atto che "a carico di soggetti non ancora identificati sono state evidenziate condotte suscettibili di integrare reati in contestazione con particolare riferimento a pratiche edilizie relative a soggetti determinati". 5.2. Ancora sul punto, il Tribunale ha sottolineato che elemento necessario a sostenere il provvedimento è che l'oggetto del vincolo riguardi una cosa pertinente al reato, e ciò anche in mancanza di una completa formulazione del capo d'imputazione, che ben può essere sostituito - in una fase l'indagine così anticipata, come nel caso di specie - dall'indicazione del titolo di reato per cui si procede. 3 5.3. Con specifico riguardo alla vicenda, l'ordinanza ha dunque sottolineato che appariva evidente il rapporto di pertinenzialità tra la documentazione vincolata ed il reato contestato, anche alla luce del contenuto della denuncia in atti, così da risultare chiara la finalità probatoria perseguita;
questa, peraltro, era stata anche esplicitata nel provvedimento genetico, con il richiamo - da ritenersi adeguato in tale fase di indagine - alla "indispensabilità a fini investigativi e probatori dell'analisi del materiale rinvenuto presso l'Ufficio tecnico, attraverso il cui esame potrà aversi riscontro dei fatti in contestazione". La motivazione stesa sul punto dal Tribunale, dunque, non appare affatto viziata nei termini denunciati, dandosi atto, con adeguata indicazione, di quanto contestato e di quanto veniva ad essere appreso, in ragione delle finalità probatorie che venivano con evidenza indicate. 6. Il ricorso, poi, deve essere ritenuto del tutto infondato anche con riguardo al secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione sul nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo ed i reati ipotizzati, con conseguente violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza. 6.2. Pronunciandosi sulla medesima questione, infatti, il Tribunale ha steso ancora una motivazione tutt'altro che assente o di mera apparenza, ma solida e logica;
ha evidenziato, in particolare per le pratiche edilizie, che il provvedimento genetico conteneva l'indicazione specifica degli immobili interessati, con indicazione dei nominativi dei soggetti intestatari delle procedure e, per ciascun bene, dell'estratto relativo allo strumento urbanistico e alla regolamentazione edilizia. Quanto, poi, al vincolo sugli atti concernenti i servizi affidati dal Comune a partire dal 2017, l'ordinanza - solo meglio specificando quanto in nuce contenuto nel provvedimento genetico - ha chiarito che l'apprensione della documentazione si giustificava con la necessità di verificare la sussistenza delle denunciate anomalie nell'ambito delle procedure amministrative;
ciò, peraltro, con la precisazione che risultavano comunque specificamente indicati i documenti funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagine. Così da escludersi - nella lettura offerta dal Tribunale, tutt'altro che viziata - che il vincolo fosse suppor-tato da una funzione meramente esplorativa, risultando, per contro, riportate adeguatamente le ragioni afferenti all'estensione del sequestro. 6.3. Con questa motivazione, dunque, l'ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio, qui da ribadire, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è 4 ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 - 6 APR 2023