Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
L Aula 'B' REPU IT343/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 4082/99 Consigliere Cron. 5566 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 02/10/01 ConsigliereDott. Camilla DI IASI 'ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CC RD, LC GI, RL CA, CC NI, VE IA, EI VI, domiciliati in ROMA CORTE SUPREMA elettivamente rappresentan e difesi dagli avvocati CASSAZIONE, GABRIELI ANTONIO e ROMOLI GIANNI giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 3693 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CA, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 11985/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 652/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 02/10/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- RITENUTO IN FATTO che il Tribunale di Milano, con sentenza del 7.11.98, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPS dagli assicurati DO CH, GI LC, RL RL, IL AC, IA RA, OR DE, tutti titolari di pensione di vecchiaia, che sulle quote aggiuntive della stessa - dovute dall'istituto previdenziale per effetto dell'art.21 c.6 l.n. 67/88 e non tempestivamente pagate, avevano chiesto la corresponsione cumulativa di rivalutazione ed interessi dal 1.7.90 sino al al 31.12.91, nonché dei soli interessi legali dal 31.12.91; che il Tribunale ha ritenuto che i predetti emolumenti necessitavano, affinchè si configurassero le condizioni di responsabilità della P.A. in ordine alla ritardata corresponsione delle quote stesse, della domanda amministrativa, e quindi del decorso di 120 giorni da essa, che i predetti assicurati non avevano, invece, provato di aver presentato;
che essi chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico - motivo e sorretto da memoria;
- RITENUTO IN DIRITTO che i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art.429 cpc., 1219, 1224 cc. sostenendo che non è necessaria, per le quote aggiuntive di pensione, alcuna domanda amministrativa oltre quella originaria e che interessi e rivalutazione, accessori del credito non tempestivamente corrisposto, vanno pagati decorsi 120 giorni dalla domanda originaria o dalla data di entrata in vigore della legge che ha concesso le quote aggiuntive;
che questa Corte con decisione n. 2861/98 ha affermato la non necessità della domanda dell'interessato per la corresponsione di tali somme;
che con le decisioni n.2552/98 e 14542/98 ha affermato che sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all'art.21 comma 6 l. n.67/88 spettano rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale norma ( 14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta e che per quelli maturati a decorrere dal 31.12.91, per effetto dell'art.16 1.n.412/91 spetta la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione;
che a tali decisione la Corte si conforma nella presente controversia accogliendo, di conseguenza, il ricorso e cassando la decisione impugnata con remissione della causa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto;
-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche - per le spese alla Corte d'Appello di Brescia. I 0 A 3 Roma 2 ottobre 2001 D S 1 3 , S . 5 O A T L T . R L , A O ' Il Consigliere es. N A S B L 3 E L I 4 P 7 E D - S D 8 I Anaes A I - Presidente N T 1 S S G IL CANCELLIERE 1 N O O E Depositato in Cancelleria P S E A M I D G I A E G oggi,18 FEB.2002 L A , E O D O L T R T E T I T A IL CANCELLIERE S R I L I N more ford the E L G D S E E шаа E R O D