Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).
Commentario • 1
- 1. notifica nulla se errata identificazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2001, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 12/12/2001
2) Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
3) Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 3460
4) Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5) Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 1713/2001
sull'impugnazione proposta da NT TT, nato a [...]
l'11.5.1917, e da NC TU, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in data 24 ottobre 2000
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. NC Iacoviello, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti del TU e rigettarsi il ricorso del TT;
udito il difensore avv. NC Castronovo, che ha chiesto annullarsi la sentenza nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta concessione in sanatoria, associandosi in subordine -
quanto al TU - alle conclusioni del P.G.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Pretore di Taranto, con sentenza dell'11 giugno 1999, ha dichiarato NT TT e NC TU, responsabili dei reati di cui agli artt. 1 sexies L. 431/85, 20 lett. c) L. 47/85 (capo a della rubrica) e 4 e 14 L. 1086/71 (capo b), per avere in concorso tra loro - il primo quale committente ed il secondo quale direttore dei lavori - realizzato in zona sottoposta a vincolo opere edilizie in assenza di concessione, omettendo di denunciare al competente Ufficio del genio civile l'esecuzione di lavori con l'impiego di conglomerato cementizio. Fatti accertati il 2 agosto 1997. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24 ottobre 2000, ha confermato in punto di responsabilità le statuizioni del primo giudice.
Ricorrono il TT ed il TU, deducendo con atti distinti due comuni mezzi di annullamento, relativi ad erronea applicazione della legge penale. li TU prospetta anche, autonomamente, questione relativa ad irregolare costituzione del rapporto processuale nel primo grado di giudizio.
La Corte di merito - affermano i ricorrenti con il primo dei due motivi comuni ancorché avesse anticipato una corretta esegesi delle norme da applicare alla fattispecie, in concreto ha finito per identificare il fatto penalmente vietato nella semplice attività di demolizione e di ricostruzione. In realtà, l'innovazione e la sostituzione di elementi strutturali dell'edificio, ai fini del suo consolidamento e della sua conservazione, quando non ne siano stravolti gli elementi caratteristici e l'identità originaria è intervento - si sostiene - ricompreso nel concetto stesso di restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 31 lett. c) L.457/78. In considerazione di una ristrutturazione certamente impegnativa e rilevante, ma che non aveva realizzato alterazione della sagoma, del prospetto, della volumetria ne' mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, i giudici avrebbero dovuto ritenere le opere realizzate del tutto legittime, ai sensi della norma testè ricordata.
In particolare, la sostituzione del preesistente materiale povero (pareti realizzate con paglia e fango) non integrava necessariamente gli estremi dell'innovazione, considerato che il risanamento postula l'impiego di materiali e di tecniche volte a realizzare un effettivo recupero del manufatto, nel rispetto - per quanto concretamente possibile - della sua originaria configurazione e delle sue caratteristiche peculiari.
Con riferimento alla violazione delle prescrizioni della L. 1086/71, contestata al capo b) della rubrica, con il secondo motivo di gravame i ricorrenti deducono che l'obbligo di denuncia riguarderebbe esclusivamente le opere "composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature" e non invece manufatti, quale quello in esame, realizzati in muratura portante di tufo. Si richiama al riguardo pronuncia di questa Corte Suprema (Cass. Civ., sez. 2^, 24 febbraio 1992, n. 2247), secondo la quale "le disposizioni di cui al capo 1 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 si applicano ... alle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, ma non anche alle costruzioni caratterizzate da una struttura portante ordinaria in muratura di pietrame e laterizi ed in cui soltanto strutture isolate (nella specie: solai di copertura) siano conglomerato cementizio armato". Applicato tale principio al caso di specie - concludono i ricorrenti - si doveva convenire che nessuna denuncia doveva essere presentata al Genio Civile. Di talché si doveva escludere la sussistenza del fatto in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità sollevata dal TU è fondata- L'imputato ha rilevato che l'avviso per la celebrazione del giudizio di primo grado era stato notificato all'avv. LU ME, nato a [...] il [...] con studio nella medesima città in via Pitagora 75. In realtà, egli - in sede d'interrogatorio di P.G. - aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv. LU ME, nato a [...] il [...], con studio in Taranto, via Nitti 37, il quale non aveva avuto alcuna notizia della celebrazione del processo. La circostanza era stata segnalata sia dall'imputato che dal difensore d'ufficio nominato in udienza dal Pretore ed era stata dedotta in appello, con specifico motivo di gravame, previa allegazione di certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di Taranto, dal quale emergeva l'iscrizione all'albo di due professionisti con il medesimo nome. Sul punto, la Corte territoriale, pur dando atto dell'errore derivato dall'omonimia, ne ha escluso la rilevanza, affermando che "incombeva alla difesa dimostrare che il legale nelle cui mani la notifica si era perfezionata non si identificasse nel reale destinatario dell'atto. Ciò, in particolare, tenuto conto che ... il TU si era fatto assistere dal difensore di fiducia, indicato a verbale come LU ME del foro di Taranto, senza ulteriori specificazioni anagrafiche o di ubicazione dello studio legale che valessero a consentire all'ufficio procedente di contraddistinguerlo da eventuali omonimi".
L'affermazione non è corretta. La compiuta identificazione della persona cui l'atto è destinato è compito esclusivo del pubblico ufficiale che vi provvede. Eventuali errori in tale adempimento non possono rifluire su chi non vi ha dato o non ha concorso a darvi causa (art. 182 comma 1 c.p.p.). Nulla però autorizza nella specie a ritenere che il TU od il suo difensore conoscessero l'esistenza dell'omonimo professionista ed abbiano maliziosamente taciuto, così determinando l'equivoco, che è all'origine della denunciata nullità. In tal senso l'affermazione del giudice distrettuale è meramente apodittica e non lascia scorgere le ragioni che avrebbero dovuto indurre il TU a fornire del suo difensore - all'atto della nomina - indicazioni più complete di quelle che vengono usualmente richieste per atti congeneri. Semmai è da rilevarsi che - una volta che lo stesso imputato ed il suo difensore d'ufficio avevano sollevato la questione di nullità nel primo grado di giudizio - sarebbe stato corretto verificarne la fondatezza e disporre le eventuali rinnovazioni, senza indugiare in un'attività processuale che si annunciava inemendabilmente viziata.
Ne consegue che, versandosi in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 comma 1 c.p.p., l'impugnata sentenza - nei confronti del TU - va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, restando precluso in questa sede l'esame degli ulteriori motivi di ricorso concernenti tale imputato. Quanto alle ragioni di gravame dedotti a favore del TT, va rilevato che dalla documentazione prodotta ed acquisita all'odierna pubblica udienza risulta che la domanda per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria è stata accolta e sono state soddisfatte le condizioni imposte dalla P.A.. Per tale causa deve essere dichiarata l'estinzione della contravvenzione urbanistica, eliminando - alla stregua delle determinazioni adottate dal primo giudice sull'incremento assegnato complessivamente ai reati "satelliti", unificati nella continuazione (gg. 5 e L. 10.000.000) - la relativa pena di gg. 1 di arresto e L.
2.000.000 di ammenda. Vanno invece rigettate le doglianze del TT sui residui illeciti in contestazione. I giudici di merito, invero, hanno evidenziato come l'intervento edilizio, eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non potesse in alcun modo qualificarsi di mera conservazione e che il nulla-osta rilasciato dall'autorità comunale riguardava soltanto una parte della superficie edificata, concerneva il restauro di più manufatti rurali e non legittimava la loro demolizione neppure "parziale".
La Corte territoriale, in particolare, ha sottolineato che l'autonomia dei fabbricati demoliti, la significativa entità delle superfici edificate "ex novo", l'alterazione della sagoma e del prospetto consumata con l'eliminazione del manufatto preesistente (un vecchio "trullo" gli aspetti sostantivi dell'innovazione strutturale escludevano che quanto realizzato potesse ricondursi a finalità conservative e che i relativi interventi fossero assentibili con mera autorizzazione. Ed ancora, la descrizione contenuta nella relazione allegata al progetto rivelava, per "ammissione" dello stesso richiedente, lo stato di estremo degrado dei manufatti, anche a cagione delle vetuste tecniche costruttive, e rappresentava in maniera eloquente l'impossibilità di procedere ad una mera opera di risanamento, così come indicato nella richiesta di autorizzazione. A fronte di tale oggettiva constatazione - hanno osservato i giudici - di nessun rilievo era la giustificazione secondo cui la ricostruzione sarebbe stata imposta da crolli spontanei delle fatiscenti strutture. Se mai una simile evenienza si era realmente verificata, era comunque d'obbligo sollecitare il rilascio di una nuova concessione edilizia, trattandosi di lavori di ristrutturazione diversi da quelli precedentemente assentiti.
Per quanto concerne la violazione contestata al capo b) della rubrica, la Corte d'appello, confutando specificamente l'allegazione difensiva, ha correttamente rilevato come la disposizione contenuta nell'art. 1 della L. 1086/71 non si riferisce soltanto all'ipotesi di una pluralità di strutture portanti, ma alla complessità intrinseca che connota la struttura cementizia armata, anche isolata, che risulti costituita da conglomerato cementizio ed armature. Tale era il "solaio in cemento armato" indicato dal vigile verbalizzante (Mezzapesa), che aveva eseguito l'accertamento.
Alla stregua di quanto precede, appare evidente che l'impugnata sentenza ha esaminato puntualmente tutte le ragioni di gravame dedotte con l'appello ed ha offerto ampia ed adeguata spiegazione dell'iter decisionale seguito dai giudici e dei coerenti approdi. Si tratta dunque di provvedimento che non merita alcuna censura.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente a NC TU, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce;
annulla la sentenza stessa nei confronti di NT TT, limitatamente al reato di cui all'art. 20 lett. e) L. 47/85 per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria ed elimina la relativa pena di gg. uno di arresto e L.
2.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002