Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2001, n. 5982
CASS
Sentenza 12 dicembre 2001

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In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).

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  • 1notifica nulla se errata identificazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2001, n. 5982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5982
Data del deposito : 12 dicembre 2001

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