Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
Il direttore della Direzione investigativa antimafia ha il potere di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti dei soggetti che, sulla base di elementi di fatto, fanno ritenere di essere abitualmente dediti a traffici delittuosi o di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività illecite, ma non anche nei confronti dei soggetti che, per il loro comportamento, fanno ritenere di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2008, n. 34866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34866 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/05/2008
Dott. ESPOSITO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 683
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO ANmaria - Consigliere - N. 038746/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FU ERMANNO, N. IL 01/02/1965;
avverso ORDINANZA del 08/02/2007 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA NT, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bari, con decreto del 18/3/2005, irrogò ad FU AN anni due di sorveglianza speciale con obblighi accessori ex L. n. 575 del 1965, sul presupposto della sua pericolosità qualificata dimostrata dalla ripetuta commissione negli anni dal 1998 in poi di delitti di estorsione consumata (oltre che di furto e di traffico di sostanze stupefacenti), rientranti nella previsione della L. n. 55 del 1990, art. 14, e quindi della presunzione che i mezzi necessari al proprio sostentamento fossero tratti dal compimento di attività illecite, tenuto conto altresì dell'assenza di attività lavorativa onesta e della costante frequentazione di pregiudicati. Con il medesimo decreto confiscò un terreno in e da Quadrone di S.Severo, formalmente intestato a IA AN RI, e promesso in vendita a BREDICE CO, con i sovraeretti fabbricati abusivi (villa e capannoni), nonché un motociclo acquistato nel 2002 per Euro 9.500,00, ed intestato a EL ZI, convivente del LO, sul presupposto che si trattasse di beni in realtà nella disponibilità di quest'ultimo ed acquisiti con i proventi della attività criminosa svolta.
Avverso tale decreto hanno proposto appello i difensori di LO, appello rigettato dalla Corte di Appello di Bari con provvedimento dell'8.2.07. Ricorre per Cassazione il FU deducendo i seguenti motivi:
Primo motivo.
Violazione della L. n. 152 del 1975, art. 19, del D.L. n. 629 del 1982, art. 1 quinquies, e della L. n. 1423 del 1956.
Mancanza di legittimazione attiva del proponente.
La L. n. 152 del 1975, art. 19, stabilisce che " le disposizioni di cui alla L. 31 Maggio 1975, n. 575, si applicano alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 1 e 2. "Tale norma ha determinato l'estensione alle categorie previste dalla L. n. 71423 del 1956, n. 1 e 2, di tutte le disposizioni contenute nella L. n. 575 del 1975, (anche quelle modificative ed integrative). Orbene, però, il D.L. n. 629 del 1982, art. quinquies, (che ha previsto che "l'Alto Commissariato può proporre......... l'applicatone delle misure di prevenzione ai sensi degli arti, le 2 della L. n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni") non è contenuto tra le disposizioni della L. n. 575 del 1965, ne' le ha integrate o modificate (come avverrà al contrario ad es. con la L. n. 646 del 1982, art. 15, che ha introdotto l'art. 3 bis nel corpo della L. n. 575 del 1975). Il legislatore quindi con la L. n. 7152 del 1975, art. 19, ha inteso esclusivamente estendere una particolare normativa prevista per i pericolosi specifici (e contenuta in un preciso testo legislativo) anche ad alcune categorie di pericolosi generici: ma da ciò non si può però inferire arbitrariamente che abbia inteso anche ampliare le competenze di un organo (l'Alto Commissariato) previste in tutt'altro testo legislativo (cioè nel D.L. n. 629 del 1982, art. quinquies) e calibrate in relazione ad un precipuo fine (prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa).
Pertanto, si deve concludere che l'Alto Commissariato non è mai stato legittimato ad avanzare proposte di misure di prevenzione nei confronti di pericolosi generici ne' di conseguenza può considerarsi legittimato il Ministro dell'Interno (o su sua delega il Direttore della Dia) subentrato in parte dai compiti in precedenza spettanti all'Alto Commissario.
Secondo motivo.
Vizio di motivazione del decreto impugnato in ordine al ritenuto concorso delle condizioni di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2, e in ogni caso all'attuale pericolosità de proposto. Il decreto impugnato ha ritenuto "persistente ed attuale" la pericolosità (semplice) della proposto principalmente sulla scorta di alcuni procedimenti penali, che oltre ad essere piuttosto datati, hanno visto l'interessato assolto con formula ampia. Va, in proposito, evidenziato che il decreto impugnato non ha in alcun modo motivato come elementi, contenuti in procedimenti dove l'interessato è stato assolto con formula ampia, possano giustificare l'adozione di una misura di prevenzione. Su tale argomento centrale la motivazione del decreto era meramente assertoria.
Terzo motivo.
Violazione di legge processuale ex art. 606 c.p.p., lett. e). consistita nel travisamento della prova.
Si deve rimarcare che gli stessi inquirenti nella scheda personale allegata alle informative c.d. "Sugar" (quelle n. 57 del 30.09.99 e n. 68 del 23.11.99) affermano esplicitamente che il prevenuto non ha legami con il sodalizio mafioso operante in San Severo (clan Palumbo) e che lo stesso "difficilmente lo si vede in ambienti solitamente frequentati da persone notoriamente dedite a reati". Davvero ingiustificata era, quindi, sul punto l'affermazione contraria contenuta nel provvedimento impugnato (pag. 4 "...quando è certo il suo coinvolgimento nelle attività mafiose del gruppo sanseverese facente capo a PALUMBO Severino....."). Si tratta di un palese "travisamento della prova "che configura il vizio di violazione di legge processuale di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per essere la prova acquisita agli atti diversa da quella esposta nel decreto impugnato.
Quarto motivo.
Vizio di motivazione circa la disposta confisca dell'immobile sito in c.da Quadrone e del motoveicolo Suzuki.
L'immobile (terreno sito in San Severo alla c.da Quadrone) oggetto del provvedimento di confisca era stato promesso in vendita con formale scrittura privata (17.01.1997), redatta con l'assistenza di un notaio, dall'originaria proprietaria (SC AN RI) ad un primo promittente acquirente (CI VA) che, a sua volta, aveva trasferito il suo diritto, sempre con scrittura privata (27.05.97), ad un terzo (tale IC CO), che infine in data 17.02.1999 lo aveva alienato, (ancora una volta con formale scrittura privata), a LO NT, padre del proposto, al prezzo di 95.000.000. La stipula del relativo atto pubblico definitivo era stata sempre differita, (come riconosciuto implicitamente dalla stessa sig.ra SC nelle s.i. 30.04.04.), perché quel terreno era gravato da un procedimento per abuso edilizio realizzato dalla stessa sig.ra SC, che sfociò addirittura in una sentenza di condanna e al conseguente ordine di demolizione.
L'allegazione documentale avvenuta con l'atto di appello, delle relative scritture private, dimostrava ampiamente la legittima provenienza dei mezzi finanziari impiegati per acquistare il terreno oggetto di confisca.
Il provvedimento impugnato però non aveva considerato neppure di sfuggita questa documentazione che dimostrava la provenienza lecita del denaro che LO NT (padre del proposto) aveva impiegato per l'acquisto del diritto sull'immobile de quo. Lo stesso dicasi per il motociclo Suzuki e le possibilità economiche della famiglia di provenienza della signora EL.
Quinto motivo.
Violazione di legge processuale ex art. 606. c.p.p., lett. c), per mancata valutazione di prove decisive.
L'omessa valutazione delle prove documentali che dimostravano la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile confiscato si traduce certamente nel vizio di violazione di legge processuale di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), perché si era mancato di considerare delle prove decisive esistenti agli atti processuali e che certamente avrebbero avuto un peso decisivo sul dictum del giudice di merito.
Sesto motivo.
Violazione dell'art. 603 c.p.p.. Nelle memorie difensive depositate dalla difesa in prossimità dell'udienza venivano avanzate alcune precise richieste istruttorie, (in particolare l'ascolto diretto delle parti intervenute nelle scritture private che hanno interessato l'immobile oggetto di confisca), finalizzate a dimostrare ulteriormente la provenienza lecita del denaro impiegato da LO NT (padre del proposto) per l'acquisto dell'immobile oggetto di confisca.
Il provvedimento impugnato non aveva dedicato neppure un accenno fugace alle suddette richieste istruttorie, quanto meno per motivarne il rigetto.
Per tutti i motivi esposti, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta "...violazione della L. n. 152 del 1975, art. 19, del D.L. n. 629 del 1982, art. 1 quinquies, e della L. n. 1423 del 1956, art. 4", con conseguente "... mancanza di legittimazione attiva del proponente", assumendo che "... l'Alto Commissario (per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) non è mai stato legittimato ad avanzare proposte di misure di prevenzione nei confronti di pericolosi generici, ne' di conseguenza può ritenersi legittimo il Ministro dell'interno (o su delega il Direttore della D.I.A.), subentrato in parte nei compiti in precedenza spettanti all'Alto Commissario. Ne seguirebbe, nel caso di specie, "... l'illegittimità della proposta", posto che "... lo stesso decreto impugnato, pronunciato dalla Corte di Appello di Bari, su richiesta, per l'appunto, del Direttore della D.I.A. , "... ha escluso la mafiosità dell'interessato "LO.
Tale prospettazione è infondata.
Invero, deve affermarsi il principio in ragione del quale il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) è titolare, in via permanente, del potere di proporre al tribunale competente l'applicazione di una misura di prevenzione personale sia nei confronti delle persone indiziate di mafiosità - e con D.M. 30 novembre 1993, anche per proporre, nei confronti di detti indiziati,
misure di prevenzione patrimoniali - sia nei confronti di tutte le categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, (ad eccezione di quelle previste dal n. 3 dell'art. 1 della stesa legge), alle quali categorie sono, infatti, estensibili le disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, secondo quanto prescrive la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, nel testo modificato dalla L. n. 327 del 1988, art. 13.
Invero, la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1, come modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 13, prevede si che le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), si applichino anche alle persone indicate nella L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), ma per effetto di tale norma, sussiste una completa equiparazione - in ragione della L. n. 55 del 1990, art. 14, - in riferimento alle misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate, e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita.
Condivisibili sono, peraltro, le considerazioni in proposito svolte dalla Corte di merito: per intanto, dapprima la L. n. 152 del 1975, artt. 18 e 19, e poi la L. n. 55 del 1990, art. 14, hanno esteso la applicabilità delle misure previste dalla normativa antimafia a diverse altre categorie di soggetti, ed è ovvio che la possibilità attribuita al Ministro dell'Interno (e, per sua delega, al direttore della D.I.A.) di avanzare proposta per i soggetti rientranti nella categoria dei "delinquenti di mafia" debba ritenersi estesa ugualmente agli altri soggetti prima richiamati, (in proposito, già il Tribunale aveva ritenuto essere il proposto "dedito a traffici delittuosi e traesse di che vivere anche da attività delittuose remunerative come reati contro patrimonio, segnatamente le estorsioni......"); per altro verso la competenza va determinata "ex ante", e, cioè, al momento della proposta: nella specie il direttore della D.I.A. aveva avanzato la proposta facendo primo luogo riferimento alla condanna definitiva intervenuta in relazione ai reati di appartenenza ad associazione mafiosa e di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata alla cessione illecita di sostanze stupefacenti, dunque a reati aventi connotazione mafiosa. E1 vero che il Tribunale non aveva ritenuto di poter considerare tale elemento, in quanto i comportamenti del proposto erano già stati valutati in precedenza, allorquando era stata emessa a suo carico, nell'ambito dello stesso procedimento c.d. "Day before" ordinanza di custodia cautelare in carcere;
tuttavia era intervenuta successivamente la condanna definitiva e non è contestabile che tale condanna legittimasse l'ulteriore proposta di applicazione della misura speciale preventiva.
Ha precisato ancora la Corte territoriale che il Tribunale, del resto, aveva richiamato e posto a fondamento della misura, (irrogata ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, commi 1 e 2, L. n. 152 del 1975, art. 19, e L. n. 55 del 1990, art. 14), gli altri elementi di fatto segnalati dal direttore della D.i.A., e cioè l'arresto in Terni per il reato di cui all'art. 629 c.p., e per detenzione illegale di armi, l'ulteriore procedimento per analoghi reati commessi nel 2002, pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, e le rivelazioni di un collaboratore di giustizia nel processo ed. "sugar"(quanto alle possidenze di provenienza illecita del LO. Vanno, quindi, affrontati il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta "... vizio di motivazione del decreto impugnato in ordine al ritenuto concorso delle condizioni di cui alla L. n.1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2, ed in ogni caso all'attuale pericolosità del proposto" - ed il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta "... violazione di legge processuale ex art. 606 c.p.p., lett. e), consistita nel travisamento della prova". In proposito, va evidenziato che il provvedimento impugnato, dopo aver evocato, come del tutto lecito, una originaria matrice della personalità del prevenuto, come segnalata "...
da una condanna definitiva intervenuta in relazione ai reati di appartenenza ad associazione mafiosa e di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata alla cessione illecita di sostante stupefacenti, dunque a reati aventi connotazione mafiosa", ha ripercorso gli ulteriori elementi sintomatici denotanti l'assenza di un decisivo mutamento della qualità deviante dell'esperienza esistenziale del medesimo prevenuto, evidenziando, da un lato, i persistenti dubbi che involgono l'affidabilità dimostrativa della pretesa dedizione di costui a lecita attività lavorativa e soffermandosi, quindi, dall'altro lato, sulle circostanze di fatto evincibili dai procedimenti giudiziali che avevano visto coinvolto il LO.
Con riguardo a tale ultimo punto, la Corte di merito (cfr. foll.
3-4 del provvedimento impugnato) ha sottolineato i dati di fatto, non smentiti nella loro essenza ontologica, desumibili da vicende della vita del LO, datate al 1998 ed al 2002, non ritenuti dai Giudici della cognizione penale utili, in quella sede, ai fini di un'affermazione di responsabilità dello stesso LO ma considerati, invece, apprezzabili in questa sede di prevenzione allo scopo di delineare la personalità del prevenuto quale dedito alla consumazione di reati estorsivi;
tutte tali circostanze fattuali, peraltro, sono state coniugate, nell'equilibrio della decisione impugnata, al dato "... delle propalazioni del collaboratore Grippa, che ha riferito essere tutte le appartenenze del LO di provenienza illecita".
Alla stregua di quanto osservato, va risottolineato, allora, che le enunciazioni operate dal complesso motivazionale di merito, alla stregua di un bene inteso principio dell'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, hanno dato, dunque, conto di quale fosse lo specifico rilievo dimostrativo, ai fini del giudizio di prevenzione, in particolare, di specifiche circostanze di fatto non ontologicamente negate in sede penale e che emergevano dai procedimenti penali già pendenti a carico del ricorrente. Le argomentazioni dei Giudici di merito, dunque, a differenza di quanto preteso dal ricorrente, non sono affatto generiche.
5. Passando all'esame dei profili patrimoniali della fattispecie oggetto del quarto , quinto e sesto motivo di ricorso. Si osserva che, nel caso in esame, la decisione impugnata e conforme, quanto alla sua struttura argomentativa, ai principi di diritto che connotano la materia, nell'avere articolato un percorso logico dimostrativo dell'illiceità ontologica dei beni in confisca e dell'effettiva disponibilità degli stessi in capo al prevenuto. Il complesso motivazionale di merito, invero, ha ricercato una serie di elementi indizianti circa l'illecita matrice dei beni in questione: tali elementi sono stati rintracciati nel contesto della ricostruzione della capacità reddituale del ricorrente, ritenuta incoerente, con esame mirato ai beni oggetto di ablazione, rispetto al valore di tali cespiti;
tale dato è stato coniugato alla analisi dell'inaffidabilità dimostrativa della prospettazione fattuale oggetto dell'esercizio dell'onere di allegazione. In specie, il provvedimento impugnato ha argomentato, in primo luogo, in ordine ai confini temporali dell'attività illecita del LO, in coerenza ai principi, oggetto dell'insegnamento di questa Corte, in punto di necessità che i beni oggetto di ablazione costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne rappresentino il reimpiego, quale che sia l'attività illecita foriera di tali redditi (cfr. fol. 3 del provvedimento impugnato); di contro, il ricorrente ha insistito con la prospettazione di una ricostruzione delle vicende economiche della sua famiglia che debbono dirsi incongrue all'analisi, opinabile ma non incongrua, compiuta dal provvedimento impugnato, che ha correttamente argomentato dell'inesistenza di apprezzabili entrate di carattere lecito del LO e dell'inadeguatezza evidente, rispetto all'acquisizione del bene in questione, di quelle delle attività familiari, con conseguente annotazione in ordine alla singolarità dei modi di adempimento dell'onere di allegazione da parte del ricorrente quanto alla capacità reddituale dello stesso.
In particolare, va annotato che il provvedimento impugnato ha ragionevolmente spiegato perché il bene immobile oggetto di confisca debba intendersi entrato sin dal 1997 nella disponibilità di LO AN, "... che ne ha finanziato dapprima l'acquisto servendosi di prestanome e poi il materiale e la manodopera per la erezione della villa, nella quale ha infine assunto residenza, il tutto con il ricavato delle proprie attività illecite" (cfr. foli. 4- 5 del provvedimento impugnato); laddove il ricorrente insiste con la prospettazione per la quale il danaro necessario all'acquisto del cespite in questione sarebbe "... provenuto dalla vendita di un appartamento, entrato nella disponibilità" del padre del prevenuto nel lontano 1983 ... con scrittura privata intervenuta con tali coniugi Leo. A fronte di tali riflessioni del provvedimento impugnato - come di quelle ulteriormente svolte dal Giudice a qua, non certo ripetibili integralmente in questa sede requirente -appare del tutto evidente, dunque, che il ricorrente, con il riproporre tali temi, si è limitato a riformulare sempre le medesime censure in fatto, già articolate in sede di merito, ed in ordine alle quali già la Corte di merito aveva opportunamente rilevato il carattere indimostrato di tale "... sorta di donazione occulta (al prevenuto) da parte del padre NT" della somma occorrente all'acquisto del bene immobile in questione, senza che, dunque, possa argomentarsi di omissioni motivazionali nelle quali sarebbe incorso il Giudice del gravame in punto di verifica della genesi illecita e dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo, di affermata origine illecita.
Da tutto ciò segue che il ricorso in esame appare tanto diffuso quanto di modesta concludenza e piuttosto funzionale ad invitare codesta Corte ad un nuovo giudizio di fatto, con una richiesta di sovrapposizione argomentativa, ad opera della Corte, rispetto alla motivazione adottata dal Giudice di mento, di certo inammissibile in questa sede di legittimità ed in questo procedimento di prevenzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008