Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14991 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia stucio dal Sig. Sol REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1,55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUP1499 1/02 Oggetto Mandato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2882/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA 4970/99 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.35108 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. 3893 Dott. Giovanni TA PETTI - Consigliere Ud. 19/06/02 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA IM CH AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANT'AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, difesa dall'avvocato M. GRAZIA MARGIACCHI FEROCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VE RT MASSIMILIANO;
intimato e sul 2° ricorso n° 04970/99 proposto da: 2002 VE RT MASSIMILIANO, elettivamente 1393 domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difeso dall'avvocato SERGIO PUCCINI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IM CH AN;
intimata avverso la sentenza n. 1036/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione I Civile, emessa il 12/06/98 e depositata il 31/08/98 (R.G. 531/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 1'accoglimento del I° motivo, l'assorbimento degli altri ed in subordine l'accoglimento del II motivo, il rigetto del III ed il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con citazione 21.5.1987 i coniugi IV Pie- e Mussini Camilla, in nome e per conto del figlio tro minore Massimiliano IV TO convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Firenze, NA Caim- mi CC. Esponevano che il predetto minore era figlio adot- tivo della defunta NA MI TO che, con testamento 7.2.1983, Aveva disposto che venisse а lui 2 assegnata la quota di legittima;
che con atto 17.12.1982 la MI TO aveva conferito procu- ra speciale ad NA IM CC per l'esecuzione di operazioni bancarie e per la vendita della nuda pro- prietà di un alloggio sito in Firenze, con potere di riscuoterne il prezzo e compiere ogni altra attività relativa a tale contratto;
che l'alloggio era stato venduto e parte del prezzo (lire 125 milioni) non era stato versato alla mandante;
che la IM CC aveva inoltre prelevato all'ordine proprio la somma di lire 77.370.000 dal conto corrente bancario della man- dante. Esponevano inoltre che la IM CC erasi sottratta all'obbligo di rendiconto. Chiedevano quindi dichiararsi l'inadempimento del- convenuta all'obbligo di rendiconto con condanna la della stessa al pagamento di quanto dovuto nei limiti della quota di spettanza del minore. Chiedevano altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivato al minore dalla avven- tata vendita dell'immobile, che valutato in lire 400 milioni, era stato invece ceduto per il prezzo di lire 264 milioni. La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo di aver consegnato alla man- 3 dante il denaro a lei dovuto e di aver quindi adempiuto all'obbligo di rendiconto. Nella comparsa conclusionale inoltre la convenuta eccepiva di essere stata dispensata dall'obbligo di rendiconto per effetto della clausola < rato e valido -> contenuta nella procura. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 24.11.92/20.2.93 n. 294, accoglieva la domanda e con- dannava la IM CC al pagamento della somma di lire 202.370.658 oltre accessori. Osservava che < a parte ogni considerazione sulla reale sussistenza della dispensa preventiva dell'obbligo di rendiconto >> l'esistenza di tale pat- tuizione non incideva sull'obbligo del mandatario di rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del man- dato. La IM proponeva appello chiedendo che la Corte dichiarasse essere stati da lei assolti sia l'obbligo di rendiconto, sia l'obbligo di rimessione alla mandante di quanto a questa spettante. Si costituiva Massimiliano IV TO, divenuto maggiore, il quale chiedeva il rigetto dell'appello. La Corte di Firenze, con sentenza 12.6/31.8.1998 n. 1036, rigettava l'appello. IM CC NA ha proposto ricorso con tre motivi. Il IV TO resiste con controricorso e ricorso incidentale subordinato. Motivi della decisione Il giudice di appello ha ritenuto che la questione della dispensa dall'obbligo di rendiconto non potesse essere nuovamente esaminata per mancanza di appello sul punto da parte del IV;
che la IM aveva te- nuto un comportamento processuale contraddittorio aven- do affermato, nella comparsa di risposta, di aver con- ك ي segnato il prezzo della vendita alla mandante, e poi, nella conclusionale, e nell'atto di appello che la stessa mandante ebbe a riscuotere il prezzo predetto ed infine, nell'interrogatorio libero, che fu ella IM a ricevere tale somma. La Corte di Firenze ha infine Osservato che la IM non ha provato le destinazioni delle somme rice- vute per effetto del mandato, risultando così inadem- piente all'obbligo derivante dalla seconda parte del primo comma dell'art. 1713 C.C.. Con la prima censura la ricorrente IM CC lamenta la violazione dell'art. 1713 2° coma C.C.. Osserva che nella procura in atti è contenuta la dispensa dall'obbligo di rendiconto e che su tale punto 5 si è formato il giudicato interno, cosicché la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare il principio dell'inversione dell'onere della prova conseguente alla dispensa predetta. Lamenta poi con le altre due censure il mancato esame circa l'eccezione di approvazione tacita della mandante e l'omessa assunzione della prova testimoniale da lei richiesta con l'atto di appello. Il IV TO ha invece proposto appel- lo incidentale sul punto del ritenuto giudicato sulla dispensa dall'obbligo di rendiconto subordinatamente all'eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Vero è che l'affermazione della Corte di merito circa il giudicato interno è infondata, giacché il Tri- bunale non ha deciso tale punto della controversia, ma lo ha ritenuto irrilevante in considerazione del manca- to adempimento della IM all'obbligo di rimessione al mandante di quanto ricevuto a causa del mandato;
inadempimento che ha ritenuto provato dagli elementi agli atti. Ma è altrettanto vero che la Corte di appello ha poi confermato tale ultimo punto della decisione di primo grado, avendo ritenuto che le prove in atti, tra le quali le dichiarazioni rese dalla stessa IM, di- 6 mostrassero sia la percezione, da parte del mandatario, delle Somme dedotte in lite, sia la violazione dell'obbligo di rimessione al mandante previsto dall'art. 1713 C.C.. Con ciò quindi la Corte di merito ha ritenuto rag- giunta la prova della domanda introduttiva del giudi- zio, pur in presenza dell'inversione dell'onere della prova. Tale capo della decisione, contro il quale la IM non ha proposto alcun motivo di ricorso, rende quindi del tutto inutile ogni esame in ordine alla sus- sistenza 0 meno della dispensa, esplicita о tacita, dall'obbligo di rendiconto e determina l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato. L'ultima censura proposta dalla IM si presenta poi come inammissibile, in quanto priva di qualsiasi riferimento al contenuto della prova dedotta e alla sua incidenza sulla decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese del €109,00 giudizio di Cassazione, oltre agli onorari, liquidati 7 in Euro duemilacinquecento, in favore del ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, addì 19.6.2002 Garan Fiducia Il Presidente Il Cons. Est. M illeath IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CARIA NZ TA 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi NO TA лоят 129,!! 20,66 4565 лия, 77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrare in dat 2.6 FEB. 2003 4. din 2343 149.77 **** (euro CENTORA NIANOVE/77 A Gervizi p. Qrada FILIPPO (Doisso All Grad Response Dr. M. RACCICHANI) A M O I R P £00 833 0 1 8