Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
G. & G. S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1781/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società G. & G. s.r.l., già Confitalia s.r.l. e, in precedenza, Stern Italiana s.r.l., conveniva dinanzi al tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze con citazione notificata il 5 aprile 1996, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 20.500.000 oltre ad interessi legali dai pagamenti e spese, versata dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa (D.L. n. 853/85), della quale, secondo la società attrice, era dovuta la restituzione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE 2 febbraio 1988. Il tribunale, con sentenza del 3 ottobre 1996, accoglieva la domanda, condannando l'amministrazione al rimborso della somma versata, in quanto non dovuta.
Il gravame dell'Amministrazione veniva rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza in data 6 ottobre - 6 dicembre 1997, così motivata per quanto interessa il presente ricorso:
- dalle pronunce rese dalla Corte di Giustizia CE il 2 febbraio 1986 e 20 aprile 1994 emergeva che gli articoli 10 e 12 della direttiva n. 335/1969 dovevano essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono esigere dalle società di capitali, per le operazioni indicate negli stessi articoli, altri tributi all'infuori dell'imposta sui conferimenti e sui diritti remunerativi;
che, inoltre, deve ritenersi vietato un contributo annuale per l'iscrizione delle società di capitali. In conformità a quanto ritenuto da Cass., Sez. Un., 12 aprile 1996, n. 3458, la direttiva, nell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, aveva carattere vincolante per il giudice nazionale, che era tenuto a disapplicare le norme interne difformi da tale interpretazione;
- in caso di mancata o scorretta trasposizione, i singoli non sono posti in grado di aver piena conoscenza dei diritti loro attribuiti dalla direttiva, e tale incertezza, non eliminata da una sentenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la violazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi che gli derivano dalla sua adesione al Trattato, dura fino a quando lo Stato non abbia provveduto ad eliminare le norme tributarie contrastanti col diritto comunitario;
nella specie col D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha abrogato la tassa annuale d'iscrizione.
Nella specie, quindi, la società non era incorsa nella decadenza, avendo presentato ricorso per decreto ingiuntivo entro i tre anni dall'entrata in vigore del citato D.L..
La corte di merito si poneva, così, in consapevole contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 12 aprile 1996, n. 3458. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. La G.& G. s.r.l. resiste con controricorso.
2. I motivi del ricorso principale.
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine triennale di decadenza decorresse, non dalla data del pagamento, ma dalla corretta trasposizione della direttiva 69/325/CEE. Rileva, in proposito, che tale principio è valido soltanto nel caso in cui una direttiva generi incertezza, il che non si verifica nel caso di specie, in cui i soggetti dell'ordinamento nazionale erano stati posti in grado di esercitare i diritti derivanti dalla direttiva. Richiama i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte 12 aprile 1996, n. 3458 e da quelle della Corte di Giustizia CE 15 settembre 1998 in cause C-231/96, e in cause riunite C-279, 280 e 281/96, con le quali è stata ritenuta compatibile col diritto comunitario una normativa nazionale che preveda un termine di decadenza di tre anni, decorrente dal pagamento, per l'esercizio del diritto alla restituzione di tributi pagati in conformità a norme nazionali contrastanti col diritto comunitario.
2.2. Col secondo motivo la difesa dell'Amministrazione invoca l'applicazione dello jus superveniens introdotto con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, col quale è stata fissata, per gli anni da 1985 a 1992, una nuova misura della tassa, con gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, al 2,50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso, anche in sede amministrativa.
Secondo la difesa dell'amministrazione la norma ha natura interpretativa dell'art. 61, comma primo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed ha, quindi,
applicazione retroattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. Con sentenza del 15 settembre 1998, resa in procedimenti riuniti C- 279, 280 e 281/96, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, decidendo in via pregiudiziale su domande del Tribunale di Genova, ha statuito che:
"1) il diritto comunitario non vista a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale".
"2) in caso di rimborso di imposte in violazione del diritto comunitario, quest'ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti nell'ambito del regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tre privati, purché le dette modalità si applichino allo stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno". A seguito di tale pronuncia, intervenuta in relazione a cause aventi ad oggetto proprio la restituzione di tasse di concessione governativa sull'iscrizione di società per affermato contrasto della normativa italiana col diritto comunitario, questa Corte ha ritenuto (sentenza 26 gennaio 1999, n. 692) che il principio affermato dalla Corte di Giustizia costituisce il momento culminante di un orientamento progressivamente maturato nella sua giurisprudenza, che ha riconosciuto compatibile col diritto comunitario l'esistenza di termini per la ripetizione di tributi, riscossi in base a norme confliggenti con tale diritto, diversi e più brevi di quelli stabiliti in via generale per la ripetizione d'indebito. Ciò purché tali termini siano ragionevoli, e cioè tali da soddisfare la duplice esigenza della certezza dei rapporti tributari e della possibilità di far valere i diritti nascenti dall'ordinamento comunitario, e non sussistano discriminazioni rispetto all'esercizio di diritti analoghi regolato dal diritto nazionale (sentenze 9 novembre 1989, C- 386/87;
17 luglio 197, C-90/1994; 2 dicembre 1997, C-188/95). Conseguentemente, nella citata sentenza - seguita da una costante giurisprudenza - questa Corte ha statuito che la tesi della Corte di merito - la quale faceva decorrere il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso della tassa in questione dalla data di trasposizione della direttiva (e cioè l'emanazione del D.L. n. 331/93), e non, come stabilito dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dalla data di pagamento della tassa -
non poteva essere accolta, non essendo la detta norma nazionale in contrasto col diritto comunitario. Tale principio è stato ribadito dalla Corte comunitaria nella recente sentenza 10 settembre 2002 in cause riunite C-216 e 220, RD RI s.r.l. e AS s.p.a.. La Corte ritiene di non doversi discostare da tale interpretazione, in considerazione dell'effetto vincolante che deriva dalle pronunce interpretative della Corte di Giustizia e non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni contrarie, le quali conducano all'interpretazione accolta dalla corte di merito o consiglino un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo. La sentenza impugnata deve, quindi, essere, sul punto, cassata con rinvio. Ne consegue che, per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorrerà accertare se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n. 56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione della domanda di rimborso l'esercizio dell'azione giudiziaria. Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3.2. Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo. Esso deve ritenersi, infatti, inammissibile per quanto attiene alla nuova misura della tassa.
Infatti, pur potendosi, in astratto, applicare lo jus superveniens, essendo ancora in contestazione il rapporto obbligatorio controverso, tale applicazione comporta la necessità di verificare se siano stati iscritti, negli anni in contestazione, atti sociali che giustifichino, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (che esige la remunera ti vita del tributo), la corresponsione della tassa annuale. Si tratta di un tema d'indagine del tutto nuovo e implicante nuovi accertamenti di fatto, non consentito in sede di legittimità.
La censura è, invece, infondata per quanto attiene all'applicazione del già citato art. 11 del d.P.R. n. 448/98 sulla regolamentazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa pagata in contrasto col diritto comunitario.
La Corte ha già ritenuto (sentenza 9 luglio 1999, n. 7176) la nuova norma contrastante coi principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, essendo manifesta la discriminazione esistente tra la disciplina generale vigente nel diritto interno per le azioni di ripetizione di tributi indebitamente pagati e quella speciale adottata dal detto art. 11.
Tale soluzione ha trovato una decisiva conferma nella citata sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2002 in cause riunite C-216 e 222 (soprattutto punti da 76 a 79), la quale costituisce jus superveniens in materia, come riconosciuto nella recente ordinanza della Corte Costituzionale 12/14 marzo 2003, n. 62.
3.3. L'accoglimento delle censure formulate col primo motivo comporta, pertanto, la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, la quale dovrà, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato:
a) verificare l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, decorrente dalle date del pagamento del tributo, accertando se entro tale termine sia stato instaurato il giudizio per la restituzione ovvero sia stata presentata domanda di rimborso;
b) decidere sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004