Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del Presidente sig. Rocco Greco, elettivamente domiciliato in Roma, via Leonardo Pisano 16, presso l'avv. Giovanni Compagno, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ ON;
- intimato -
avverso la sentenza non definitiva n. 16/1998 del 27 gennaio 1998, depositata il 26 febbraio 1998 e la sentenza definitiva n. 77/1999 del 16 luglio 1999, depositata il 20 dicembre 1999, entrambi emesse dal Giudice di Pace di Tricase, non notificate.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 1997 il sig. ON IZ conveniva innanzi al Giudice di Pace di Tricase il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per ivi sentir dichiarare l'insussistenza del potere impositivo del convenuto Consorzio e quindi dovutagli la restituzione dei contributi consortili impostigli e indebitamente riscossi nella misura annua di L. 125.000 in relazione al fondo di proprietà dell'attore sito in agro di Andrano facente parte del comprensorio destinatario degli interventi di bonifica e miglioramento fondiario affidati al Consorzio convenuto. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Consorzio non aveva mai effettuato ne' aveva, per quanto era a conoscenza dell'attore medesimo, in previsione di effettuare interventi di bonifica dei quali il fondo di cui egli era proprietario potesse trarre vantaggio:
di qui l'illegittimità della richiesta dei contributi che rappresentano la ripartizione delle spese delle opere di bonifica tra i proprietari in ragione del vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal fondo per la esecuzione delle opere in questione. Il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza del Giudice di pace a favore del Tribunale, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 c.p.c. stante la natura tributaria dei contributi consortili e concernendo la controversia beni immobili e non beni mobili: nel merito affermava la legittimità del potere impositivo del consorzio e dei contributi richiesti. Il Giudice adito con sentenza non definitiva n. 16/98 del 27 gennaio 1998, depositata il 26 febbraio 1998, dichiarava la propria competenza, rigettando l'eccezione preliminare svolta dal Consorzio e disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito: con sentenza definitiva n. 77/99 del 16 luglio 1999, depositata il 20 dicembre 1999, confermata la dichiarazione di competenza, accoglieva la domanda attrice condannando il Consorzio alla restituzione di contributi riscossi con gli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con atto notificato il 14 dicembre 2000, propone ricorso per Cassazione sia avverso la sentenza non definitiva (rispetto alla quale dichiara di aver formulato espressa riserva di impugnazione differita) sia avverso la sentenza definitiva con due articolati motivi. Il sig. ON IZ non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, che investe direttamente la sentenza non definitiva, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, c.p.c. (difetto di competenza per materia), 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59, R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, 5, D.L. n. 953/1982 (convertito con modificazioni con L. n. 53/1983) e 8, comma 1^-bis, D.L. n. 90/1990 (convertito con L. n. 165/1990) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La complessa censura concerne la violazione di legge compiuta al Giudice di Pace nel dichiarare la propria competenza nonostante la natura tributaria dei contributi consortili, nonché il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso lo stesso Giudice non spiegando perché, a fronte della natura tributaria dei contributi, fosse, comunque, da escludersi la competenza del Tribunale. Preliminarmente va rilevato che la riserva d'impugnazione differita di sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (artt. 340 e 361, c.p.c.) è eccezionalmente ammessa nei confronti di sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta a regolamento di competenza (art. 46 c.p.c), ma ricorribile in Cassazione se pronunziata entro il limite di valore di Lire due milioni. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, infatti, "in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua art. 46 c.p.c. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 374/1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per Cassazione (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto dagli artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione" (Cass. S.U. n. 803/1999; nello stesso senso, più di recente Cass. n. 12425/2002). Tanto preliminarmente osservato - e preso atto che il Consorzio ricorrente, all'udienza del 21 aprile 1998, prima udienza tenuta dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, aveva espressamente riservata l'impugnazione della sentenza non definitiva unitamente all'impugnazione della sentenza definitiva nei termini previsti dagli artt. 340 e 361 c.p.c. -, il motivo di ricorso in esame appare fondato.
Questa Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito il seguente principio: "I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. (non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D. Lgs. n. 54 6/1992) ove si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del consorzio. Infatti, con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge" (Cass. S.U. n. 9493/1998 e n. 4474/1999). Tale principio è stato costantemente ribadito da questa Suprema Corte (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 278/2003; n. 17585/2002; n. 14786/2002;
n. 5282/2002; n. 14789/2001; n. 10049/2000) sulla base del rilievo che: "a) le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica, le finalità di preminente interesse pubblico della loro attività, la derivazione dalla legge dell'obbligo di pagamento dei contributi a carico dei proprietari di immobili siti nel comprensorio di bonifica, dimostrano la loro natura di prestazioni imposte a carattere tributario;
b) con la domanda di restituzione dei contributi si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge" (Cass. n. 5282/2002). Peraltro deve ritenersi ininfluente il cambiamento del quadro normativo determinatosi a seguito delle modifiche introdotte all'art. 2, D. Lgs. n. 546/1992 dalla L. n. 448/2001, a norma del quale, nell'attuale formulazione, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie" (e quindi anche quelle relative ai contributi consortili), salvo alcune eccezioni che tuttavia non possono interessare il caso di specie: tale modifica legislativa non può incidere sulla controversia in esame che è stata instaurata prima della modifica in questione, in quanto, per il principio generale contenuto nell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione deve essere determinata con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (cfr. Cass. n. 278/2003; n. 7025/2002). Tale consolidato orientamento deve essere ancora una volta confermato, non essendo state dedotte nel giudizio (e non esponendo la sentenza impugnata) ragioni che convincano a derogarvi. Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo: le sentenze impugnate devono essere cassate e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere la causa. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace e del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa le sentenze impugnate e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004