CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigett: del ricorso;
letta la memoria difenspi4dell'avv. NICOLA MARIA MASTROVINCENZO, nella quali à di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5413 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di l'Aquila ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di EL Giu- seppe, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 16 novembre 2015 al 21 aprile 2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione di una pianta- gione di marijuana, mettendo a dimora circa 100 piante, di cui 60 alte m. 1,80 e detenuto piante e foglie, per una disponibilità di oltre 10.000 dosi). In relazione a tale addebito la misura cautelare del G.I.P. era confermata dal Tribunale del riesame;
in seguito, con sentenza del 28 febbraio 2017, il Tribunale di Vasto assolveva il EL per non aver commesso il fatto. La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha ritenuto il comportamento del EL, che aveva dato causa alla restrizione cautelare, caratterizzato da colpa grave, per cui era ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il EL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la scelta di essersi avvalso della facoltà di non rispondere in occa- sione dell'interrogatorio di garanzia era irrilevante, in quanto dagli atti di indagine già emergevano elementi idonei ad escludere la sua partecipazione al reato contestatogli. Il EL si doleva di esseri trovato improvvisamente al centro di un'eccessiva atten- zione, anche di natura mediatica, tanto da essere dipinto come un mostro. Alla cesoia, comune attrezzo da giardinaggio ritrovato in casa del MO, era erroneamente attribuito il significato di strumento necessario alla coltivazione di stu- pefacenti. Il EL aveva sempre mantenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo, non improntato all'ostruzionismo o al mendacio. Già dinanzi al G.I.P. il cognato Co- RO NA rendeva formale confessione, evidenziando l'estraneità ai fatti dei cognati MO NI e dello stesso EL. Non poteva essere addebitato al EL nessun comportamento processuale o extraprocessuale (es. frequentazioni ambigue o condotte deontologicamente scor- rette). 2.1. Nella memoria difensiva del 20 settembre 2022, la difesa del EL rappre- senta che, per effetto della modifica legislativa all'art. 314 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, deve essere escluso ogni rilievo al diritto al silenzio dell'indagato, per cui la sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non poteva essere valutata come condotta gravemente colposa. 3 Al contrario, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha valorizzato unica- mente il diritto al silenzio azionato dall'indagato. 3. Con memoria difensiva del 27 settembre 2022, l'Avvocatura dello Stato, in qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede il rigetto del ricorso. Si evidenziano al riguardo l'esistenza di elementi indiziari consistenti e il silenzio serbato durante l'interrogatorio di garanzia, circostanze rilevabili ai fini del diniego del diritto alla riparazione. Si sottolinea altresì che nell'ordinanza impugnata, con approfondita motivazione, erano state illustrate le condotte addebitabili al EL sotto il profilo della colpa ex- traprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, com- portamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) ovvero colpa processuale (come, ad esempio, autoincolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflig- gente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 4 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Le Sezioni Unite hanno affermato altresì che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er- rore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà perso- nale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). 5 2. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, il Giudice della riparazione ha motivato in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere offerto una ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, sostenendo che i comportamenti colposi del ricorrente, collegati causalmente alla misura cautelare applicata nei suoi confronti, erano rintracciabili proprio nelle condotte antecedenti e successive all'episodio criminoso contestato, anche se, solo all'esito del giudizio di- battimentale emergeva l'insufficienza della prova in relazione all'accusa di coltiva- zione di stupefacenti. Risultano ampiamente acclarati i seguenti comportamenti che hanno contribuito in via sinergica all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare e, pertanto, da ritenere ostativi al riconoscimento della riparazione. La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente valutato negativamente i seguenti elementi: A) La circostanza che il EL era risultato occuparsi delle numerose piante di marijuana messe a dimora in un terreno intestato a parenti di CoRO NA, il quale gestiva un negozio di derivati della cannabis, denominato "Hempatia", nel quale si riteneva potesse essere venduta merce esclusa dal lecito commercio. B) Il 30 agosto 2015, il EL era stato visto mentre, insieme a MO NI, irrigava la piantagione e si occupava delle piante, trattenendosi sul posto per oltre un'ora. C) Il 28 settembre 2015, alla presenza del EL, il personale di P.G. procedeva al sequestro di cento piante di marijuana e di numerosi attrezzi per la loro coltivazione rinvenuti sul terreno nonché di diverso materiale attinente alla coltivazione di canna- bis rinvenuti nel garage del EL, il quale affermava trattarsi di beni ritirati per conto del cognato CoRO. Si tratta di condotte gravemente colpose sicuramente riferibili alla persona del EL, alle quali questi non forniva nessun tipo di giustificazione. In base all'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, il Giudice della riparazione deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti anteriori e successivi alla libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza della configura- bilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 51779 del 2013 cit.; Sez. U, n. 34599 del 26 giugno 6 2002, De Benedictis, Rv. 222263). Non rileva, peraltro, la coincidenza tra tali com- portamenti e quelli esaminati in sede penale, in quanto nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi (Sez. 4, n. 2083 del 24 giugno 1998, Nemala, Rv. 212114). Alla luce di quanto sin qui esposto, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, deve escludersi che la Corte aquilana sia abbia individuato la colpa grave del EL esclusivamente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, condotta la quale - per effetto della modifica legislativa all'art. 314 cod. proc. peri, introdotta con d. Igs. n. 188 del 2021 - non è più rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione. Al riguardo, va richiamato il recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557; fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi mille euro. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigett: del ricorso;
letta la memoria difenspi4dell'avv. NICOLA MARIA MASTROVINCENZO, nella quali à di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5413 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di l'Aquila ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di EL Giu- seppe, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 16 novembre 2015 al 21 aprile 2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione di una pianta- gione di marijuana, mettendo a dimora circa 100 piante, di cui 60 alte m. 1,80 e detenuto piante e foglie, per una disponibilità di oltre 10.000 dosi). In relazione a tale addebito la misura cautelare del G.I.P. era confermata dal Tribunale del riesame;
in seguito, con sentenza del 28 febbraio 2017, il Tribunale di Vasto assolveva il EL per non aver commesso il fatto. La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha ritenuto il comportamento del EL, che aveva dato causa alla restrizione cautelare, caratterizzato da colpa grave, per cui era ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il EL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la scelta di essersi avvalso della facoltà di non rispondere in occa- sione dell'interrogatorio di garanzia era irrilevante, in quanto dagli atti di indagine già emergevano elementi idonei ad escludere la sua partecipazione al reato contestatogli. Il EL si doleva di esseri trovato improvvisamente al centro di un'eccessiva atten- zione, anche di natura mediatica, tanto da essere dipinto come un mostro. Alla cesoia, comune attrezzo da giardinaggio ritrovato in casa del MO, era erroneamente attribuito il significato di strumento necessario alla coltivazione di stu- pefacenti. Il EL aveva sempre mantenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo, non improntato all'ostruzionismo o al mendacio. Già dinanzi al G.I.P. il cognato Co- RO NA rendeva formale confessione, evidenziando l'estraneità ai fatti dei cognati MO NI e dello stesso EL. Non poteva essere addebitato al EL nessun comportamento processuale o extraprocessuale (es. frequentazioni ambigue o condotte deontologicamente scor- rette). 2.1. Nella memoria difensiva del 20 settembre 2022, la difesa del EL rappre- senta che, per effetto della modifica legislativa all'art. 314 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, deve essere escluso ogni rilievo al diritto al silenzio dell'indagato, per cui la sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non poteva essere valutata come condotta gravemente colposa. 3 Al contrario, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha valorizzato unica- mente il diritto al silenzio azionato dall'indagato. 3. Con memoria difensiva del 27 settembre 2022, l'Avvocatura dello Stato, in qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede il rigetto del ricorso. Si evidenziano al riguardo l'esistenza di elementi indiziari consistenti e il silenzio serbato durante l'interrogatorio di garanzia, circostanze rilevabili ai fini del diniego del diritto alla riparazione. Si sottolinea altresì che nell'ordinanza impugnata, con approfondita motivazione, erano state illustrate le condotte addebitabili al EL sotto il profilo della colpa ex- traprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, com- portamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) ovvero colpa processuale (come, ad esempio, autoincolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflig- gente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 4 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Le Sezioni Unite hanno affermato altresì che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er- rore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà perso- nale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). 5 2. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, il Giudice della riparazione ha motivato in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere offerto una ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, sostenendo che i comportamenti colposi del ricorrente, collegati causalmente alla misura cautelare applicata nei suoi confronti, erano rintracciabili proprio nelle condotte antecedenti e successive all'episodio criminoso contestato, anche se, solo all'esito del giudizio di- battimentale emergeva l'insufficienza della prova in relazione all'accusa di coltiva- zione di stupefacenti. Risultano ampiamente acclarati i seguenti comportamenti che hanno contribuito in via sinergica all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare e, pertanto, da ritenere ostativi al riconoscimento della riparazione. La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente valutato negativamente i seguenti elementi: A) La circostanza che il EL era risultato occuparsi delle numerose piante di marijuana messe a dimora in un terreno intestato a parenti di CoRO NA, il quale gestiva un negozio di derivati della cannabis, denominato "Hempatia", nel quale si riteneva potesse essere venduta merce esclusa dal lecito commercio. B) Il 30 agosto 2015, il EL era stato visto mentre, insieme a MO NI, irrigava la piantagione e si occupava delle piante, trattenendosi sul posto per oltre un'ora. C) Il 28 settembre 2015, alla presenza del EL, il personale di P.G. procedeva al sequestro di cento piante di marijuana e di numerosi attrezzi per la loro coltivazione rinvenuti sul terreno nonché di diverso materiale attinente alla coltivazione di canna- bis rinvenuti nel garage del EL, il quale affermava trattarsi di beni ritirati per conto del cognato CoRO. Si tratta di condotte gravemente colpose sicuramente riferibili alla persona del EL, alle quali questi non forniva nessun tipo di giustificazione. In base all'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, il Giudice della riparazione deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti anteriori e successivi alla libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza della configura- bilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 51779 del 2013 cit.; Sez. U, n. 34599 del 26 giugno 6 2002, De Benedictis, Rv. 222263). Non rileva, peraltro, la coincidenza tra tali com- portamenti e quelli esaminati in sede penale, in quanto nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi (Sez. 4, n. 2083 del 24 giugno 1998, Nemala, Rv. 212114). Alla luce di quanto sin qui esposto, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, deve escludersi che la Corte aquilana sia abbia individuato la colpa grave del EL esclusivamente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, condotta la quale - per effetto della modifica legislativa all'art. 314 cod. proc. peri, introdotta con d. Igs. n. 188 del 2021 - non è più rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione. Al riguardo, va richiamato il recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557; fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi mille euro. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.