Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, al fine della preclusione prevista dall'art. 444, comma primo bis cod. proc. pen., non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2004, n. 39238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39238 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/09/2004
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1192
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 3930/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova;
nei confronti di:
NT AO, n. 08.04.1963;
PU US, n. 17.06.1961;
SS OM, n. 21.04.1971;
e da:
SS OM, n. 21.04.1971;
RI AI, n. 12.01.1975;
avverso la sentenza emessa il 10.10.2003 dal GUP del Tribunale di Savona;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e l'annullamento senza rinvio nei confronti di NT e SS.
FATTO
Con sentenza emessa il 10.10.2003 il GUP del Tribunale di Savona applicava ex art. 444 c.p.p. a NT AO, SS OM, HR AI e PU US, imputati di delitti in materia di stupefacenti e, il primo, altresì, di resistenza, rispettivamente:
- al NT, la pena di anni 4 di reclusione ed E. 20000,00 di multa;
- al SS, la pena di anni 4 di reclusione ed E. 15000,00 di multa;
- al HR, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed E. 20000,00 di multa;
- al PU, la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed E. 14000,00 di multa.
Propongono ricorso il SS e il HR, lamentando il difetto di motivazione sull'insussistenza di cause di rposcioglimento ex art. 129 c.p.p.. Propone altresì ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova nei confronti del NT, del PU e del SS, rilevando per i primi due che il patteggiamento c.d. allargato era precluso dalla loro condizione di recidivi ex art. 99, comma 4^, c.p. e, quanto al NT, altresì il vizio di motivazione sul riconoscimento della continuazione fra il delitto di resistenza e i delitti in materia di stupefacenti, e, per il SS, che non è stato applicato l'aumento di pena ex cpv. art. 81 c.p.. DIRITTO
I ricorsi del SS e del HR sono inammissibili per manifesta infondatezza, posto che l'impugnata sentenza contiene, nei limiti richiesti dal rito, la motivazione da essi denunciata come carente. A tale declaratoria segue la condanna dei suddetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, stante il motivo dell'inammissibilità, di ciascuno a quello della somma (stimata equa) di E. 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Il ricorso del P.G. è senz'auto fondato nei confronti del NT, in quanto a suo carico è stata contestata e ritenuta, in relazione al delitto continuato ex art. 73 d.P.R. 309/90, la recidiva specifica reiterata, che, in forza del comma 1^ bis dell'art. 444 c.p.p., è preclusiva del patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni. Tale preclusione rende illegittimo l'intero patto e la sentenza che lo ha recepito, che va, quindi, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso di giustizia.
Infondato è invece il ricorso del P.G. contro il PU. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, è stata contestata e ritenuta solo la recidiva specifica, che non comporta la preclusione suddetta. Nè può rilevare che dal suo certificato penale emerga, secondo quanto deduce il P.G., una situazione riportabile alla recidiva ex comma 4^ art. 99 c.p., posto che il comma 1^ bis dell'art. 444 c.p.p. fa riferimento, ai fini della preclusione "de qua", a una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione e, del resto, in via generale, la necessità di specifica contestazione in tema di recidiva ricorre non solo per procedere a una maggiorazione della pena, ma altresì in qualsiasi ipotesi in cui dalla qualità in questione derivi nel processo di cognizione uno svantaggio giuridicamente apprezzabile. Immeritevole di accoglimento è il ricorso del P.G. anche nei confronti del SS.
La sentenza impugnata, infatti, pur non avendo formalmente esposto nel procedimento di computo della pena alcun aumento per la continuazione, è comunque pervenuta, nella misura finale applicata, a un risultato compatibile con l'inclusione di tale aumento, evitando, in tal modo, il denunciato vizio di statuizione di una pena illegale, che solo ne avrebbe comportato l'illegittimità (cfr. in tal senso Cass. 25.01.2000, PM in c. Foschi).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., in accoglimento del ricorso del P.G., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di NT AO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Rigetta nel resto il ricorso del P.G. Dichiara inammissibili i ricorsi di SS OM e HR AI, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di E. 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004