Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7360
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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Anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ..

Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (ovvero, nel rito del lavoro, dell'art. 421 cod. proc. civ.), la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell'inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell'ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l'intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un'erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7360
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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