Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 2
Anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ..
Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (ovvero, nel rito del lavoro, dell'art. 421 cod. proc. civ.), la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell'inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell'ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l'intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un'erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE CA OR, elettivamente domiciliata in Roma, via Ferdinando Innocenti, n. 32 presso il dott. Mariano Mariano, rappresentata e difeso dall'avv. Antonio Guida con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER VA;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Larino n. 203 in data 23 dicembre 1998 (R.G. 529/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.4.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Antonio Guida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nella controversia instaurata da OR De LU nei confronti di VA PE con ricorso in data 26 giugno 1995 al Pretore di Termoli, il giudice adito aveva ordinato una nuova notificazione del ricorso, dovendosi ritenere inesistente quella effettuata mediante una copia non conforme all'originale perché mancante di una pagina. Rimasto inevaso l'ordine, il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza dichiarativa della nullità del ricorso per inesistenza della notificazione.
Sull'appello della De LU, il Tribunale di Larino ha così statuito:
"accoglie l'appello e per l'effetto dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado".
Il giudice di appello, rilevato che non ricorreva la fattispecie di nullità dell'atto, siccome era stato depositato un ricorso perfettamente valido perché completo di tutte le pagine, ha ritenuto che fosse mancata la notificazione, con la conseguente sanzione dell'improcedibilità della domanda.
OR De LU domanda la cassazione della sentenza con ricorso articolato in cinque motivi. Non si è costituita VA PE. Motivi della decisione
Con il primo motivo è denunciata violazione degli art. 2907 c.c., 112 e 342 c.p.c., nonché vizio di motivazione contraddittoria, per avere il Tribunale dichiarato di accogliere l'appello, mentre in realtà, rifiutando l'esame del merito della controversia e giudicando improcedibile la domanda, lo aveva rigettato. Con il secondo motivo, è denunciata sotto un diverso profilo la violazione degli stessi articoli di legge ed il vizio di omessa e insufficiente motivazione, per non avere la sentenza impugnata esaminate le questioni, dedotte con l'atto di appello, dell'inesistenza di una fattispecie di nullità della notificazione del ricorso e, comunque, dell'avvenuta sanatoria con la costituzione della convenuta, la quale non si era limitata ad eccepire il vizio della notificazione, ma si era difesa anche nel merito. Con il terzo motivo, si assume violazione degli art. 113 c.p.c. e 2907 c.c. nell'affermazione del Tribunale, assolutamente non giustificata da norme di diritto, secondo cui la mancanza di una pagina del ricorso nella copia notificata comportava un vizio nell'instaurazione del contraddittorio.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli art 156, 157, 159, 160, 164, 166, 415, 416, 421 c.p.c., 76 disp. att. allo stesso codice, nonché omessa e insufficiente motivazione, in quanto, nella specie, la nullità della notificazione doveva essere esclusa sia perché la causa petendi (ore di straordinario effettuate e non pagate) risultava con sufficiente chiarezza dalle pagine notificate del ricorso, sia perché la costituzione della convenuta aveva sanato l'eventuale irregolarità, rendendo superflua una nuova notificazione.
Con il quinto motivo, subordinato, si assume che, non operando termini perentori, si sarebbe dovuta disporre una nuova notificazione, ai sensi degli art. 152, 153, 415 e 421 c.p.c. La Corte, esaminati unitariamente i motivi di ricorso, concernenti una questione unica, giudica il ricorso infondato perché la decisione del Tribunale, nell'escludere la possibilità che il giudizio potesse essere definito mediante una pronuncia di merito in difetto di contraddittorio, non è affetta da error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.). I motivi di ricorso, invero, non colgono la questione nei suoi corretti termini, che concernono, puramente e semplicemente, gli effetti che devono essere collegati alla mancata ottemperanza all'ordine con il quale il giudice, fissata una nuova udienza di discussione, ha disposto procedersi alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Orbene, sia in applicazione analogica o estensiva dell'art. 291 c.p.c., sia, soprattutto, quale espressione dei poteri contemplati dall'art. 421, comma primo, c.p.c., non si dubita che in ogni ipotesi di irregolare instaurazione del contraddittorio, sia essa riconducibile alla nullità ovvero all'inesistenza giuridica, oppure alla mera omissione della notificazione del ricorso introduttivo., il giudice possa fissare una nuova udienza di discussione, disponendo che si proceda alla notificazione del ricorso, e non è neppure indispensabile che assegni espressamente un termine, dovendosi in ogni caso fare riferimento alle disposizioni dell'art. 415 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. 2711/1993; 7209/1999; 4529/2000). Ma quel che ha bisogno di essere precisato è che, allorché il giudice, nell'esercizio del potere di regolare in concreto l'andamento della procedura, abbia fissato una nuova udienza di discussione, si determina la perdita di qualsiasi rilevanza, agli effetti processuali, della fase già compiuta, dovendosi, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, aver riguardo soltanto alla situazione determinata dall'ordine del giudice. Appare perciò evidente che se il contraddittorio non sia stato instaurato a seguito delle disposizioni impartite dal giudice, il vizio ha un suo rilievo totalmente autonomo e non può certo essere eliminato per il fatto che, in ipotesi, l'intervento del giudice sia stato frutto di errore, in presenza di un contraddittorio che doveva considerarsi già integro.
Per queste ragioni non è rilevante ai fini della decisione l'esame dei motivi di ricorso nella parte in cui prospettano la tesi che la mancanza di una pagina nella copia notificata nel ricorso non aveva determinato l'inesistenza o la nullità della notificazione e che, in ogni caso, la costituzione della parte convenuta aveva prodotto l'effetto di sanatoria. Non è chi non veda, infatti, che l'ordine di procedere ad una nuova notificazione, con fissazione di altra udienza di discussione, determina il superamento di simili problematiche e la rituale costituzione del contraddittorio deve essere verificata esclusivamente con riguardo alla regola fissata dall'intervento ordinatorio del giudice.
Nel caso di specie, è pacificamente avvenuto che la parte convenuta, nei confronti della quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della notificazione, non ha partecipato al giudizio, avuto naturalmente riguardo alla nuova udienza di discussione, sicché, essendo l'ordine di rinnovazione rimasto del tutto ineseguito, processo non poteva proseguire per mancanza di contraddittorio (la sentenza di merito, eventualmente emanata, sarebbe stata affetta da nullità), a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli art. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, c.p.c. (Cass. 4637/1990; 4926/1990). Ricorreva, dunque, proprio l'ipotesi dell'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta con ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio, ne' la sentenza impugnata è suscettibile di essere cassata per avere erroneamente dichiarato di accogliere di appello, mentre in realtà lo ha respinto con correzione in diritto della pronunzia di primo grado. Si tratta, infatti, di errore che non influenza la conformità a legge del dispositivo (art. 384, comma secondo, c.p.c.). Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001