Sentenza 15 febbraio 2003
Massime • 1
L'equivalenza delle mansioni, che, ex art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi" - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione logica, coerente e completa - va verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" non richiede l'identità delle mansioni, ne' esso è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Nella specie, concernente un lavoratore con mansioni di "capo gruppo acquisizione" di una società di distribuzione assegnato a svolgere mansioni di "responsabile del 'check out'", il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha escluso che vi fosse stata variazione 'in pejus' delle mansioni, in quanto i nuovi compiti, benché estranei a quelli svolti in precedenza, non comportavano la dispersione professionale dell'esperienza acquisita, ma realizzavano un arricchimento del bagaglio professionale del lavoratore, senza sacrificare la sua dignità personale e professionale, essendo irrilevante che egli, soggettivamente, preferisse continuare a svolgere le precedenti mansioni).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
-
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH BE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19 (LGO TRIONFALE), presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUSTAVO ORLANDO ZON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA (in cui è stata fusa per incorporazione la METRO SERF SERVICE ALL'INGROSSO SEBINO S.p.A.), in persona del legale rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CELEBRANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, STEFANO BERETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1425/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 06/07/99 - R.G.N. 94/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CELEBRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia RO CH, premesso di aver subito una dequalificazione, attraverso l'affidamento delle nuove mansioni di "responsabile coordinatore del "check out" a partire dal gennaio 1996, conveniva in giudizio la s.p.a. Metro Self Service all'ingrosso Sebino, invocando la reintegrazione nelle sue precedenti mansioni di "capo gruppo acquisizione", con condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni nella misura di 50 milioni di lire, o, comunque, di una somma non inferiore ad una mensilità per ogni mese di asserita dequalificazione.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava ogni pretesa avversaria, e il Giudice adito, in esito all'interrogatorio di numerosi testi, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo sussistente la denunciata dequalificazione limitatamente al periodo gennaio/giugno 1996, attribuendo alla esclusiva responsabilità del lavoratore il mancato svolgimento, nel periodo successivo, di mansioni di livello corrispondente a quello acquisito in precedenza. A seguito di appello - principale ed incidentale - proposto da entrambe le parti, il Tribunale di Brescia respingeva per intero la domanda del CH, compensando le spese del grado. Premesso che nel ricorso introduttivo vi era stata una certa "enfatizzazione" dell'importanza delle mansioni di "capo gruppo acquisizione" svolte in precedenza dal CH (egli non aveva alcun effettivo potere sugli acquisitori, ne' definiva le "zone" essendo queste predefinite;
come pure non aveva alcun potere disciplinare, ecc........), osservava, tuttavia, il Giudice del gravame che il compito assegnato al ricorrente rivestiva una "certa importanza" all'interno del quale egli aveva potuto acquisire con successo una notevole esperienza nel settore del rapporto tra la società Metro e la sua attuale e potenziale clientela. Poste a confronto le mansioni svolte in precedenza con quelle successivamente affidate, il Tribunale rilevava che il programma di gestione personale al quale il CH era stato destinato richiedeva notevoli e disparate competenze tecnico-professionali, il che rendeva certamente "non deteriore" nuovo incarico. Quanto poi alla dedotta perdita di professionalità acquisita nel lavoro svolto in precedenza, rilevava il Tribunale che nell'esplicazione del nuovo incarico il CH lungi dal vedere dispersa la propria esperienza professionale avrebbe dovuto proprio ad essa fare riferimento nell'individuazione tipologia dei prodotti più gradita alla clientela.
In ordine al terzo motivo di doglianza (relativo alla targhetta identificativa, al telefono esterno, all'opacità dei vetri dell'ufficio, al venir meno della responsabilità di gruppo) si trattava - a giudizio del Tribunale - di elementi privi di rilievo nella prospettiva del mantenimento della professionalità, connessi, peraltro, alle differenti caratteristiche del nuovo lavoro: in particolare, il venir meno della responsabilità di gruppo era strettamente connesso al fatto che il nuovo incarico si attua con una ricerca personale dei dati e non con operazioni dirette di contatto con il mercato, atteggiandosi a compito prettamente personal fiduciario.
Sotto questo aspetto il Tribunale condivideva l'appello incidentale circa il carattere necessariamente prodromico dell'attività di controllo dei flussi di clientela al check out food e non food svolta dal CH nei primi sei mesi del 1996, rispetto allo svolgimento delle mansioni affidategli di responsabile e coordinatore dei servizi check out food e non food.
Avverso detta sentenza, il CH ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la società Metro IT Cash and RR s.p.a. (in cui medio tempore si era incorporata la Metro self service all'ingrosso Sebino s.p.a.) la quale ha altresì depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. nonché l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che il Tribunale ha omesso del tutto di motivare in ordine alla circostanza - confermata da varie deposizioni testimoniali - che anche posteriormente al luglio 1996 il Programma di gestione del personale (installato sul proprio computer solo a metà del luglio 1996) non era affatto operativo, il che esclude ogni sua responsabilità in ordine alla mancata elaborazione dei dati per il periodo successivo, oltre ad incidere sulla sua dequalificazione.
Il motivo è infondato e non può essere, quindi, accolto. È opportuno premettere che questa Corte ha avuto occasione di avvertire, in punto di diritto, che l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 c.c. - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione adeguata e rispettosa dei principi di legge in materia - va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi;
tuttavia, nel rispetto di dette condizioni, non è richiesta l'identità delle mansioni, ne' costituisce elemento ostativo la necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche (Cass., 1.9.2000. n. 11457). Orbene su questa linea si è attestato il Tribunale di Brescia il attraverso una approfondita indagine, ha diffusamente esaminato il punto centrale della presente controversia costituito dalla operatività del Programma di gestione del personale affermando che, lungi dal trattarsi di un programma "fantomatico", rivestiva, al contrario, notevole importanza strategica nella prospettiva di sviluppo dell'azienda.
Il Giudice del gravame ha poi aggiunto che, in ogni caso, la momentanea inoperatività del programma per i primi sei mesi del 1996 non toglieva valore all'attività prodromica di controllo dei flussi di clientela nella quale il ricorrente avrebbe potuto comunque esprimere la sua pregressa professionalità. Appare, dunque, del tutto corretto l'avviso espresso, in via di dal Tribunale, secondo cui se è vero che le nuove mansioni affidate al dipendente debbono essere coerenti con la specifica competenza da lui maturata, ciò non significa che il lavoratore che abbia acquisito una esperienza nell'ambito di un determinato settore dell'azienda non possa mai essere trasferito ad altro settore nell'ambito del quale egli venga chiamato ad affrontare problemi diversi o a dover soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quelle afferenti la precedente mansione: ciò che importa, nel rispetto della tutela delineata dall'art. 2103 c.c., è che, attraverso l'affidamento di compiti nuovi, del tutto estranei rispetto all'attività precedentemente svolta ed alle cognizioni tecniche già acquisite venga del tutto disperso il patrimonio professionale e di esperienza già maturato dal dipendente, compromettendo altresì irrimediabilmente le sue prospettive di carriera all'interno dell'impresa cui appartiene.
In sostanza, il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato - cui tende l'art. 2103 c.c. nel porre limiti allo ius variarteli del datore di lavoro - non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendosi esso esprimersi anche in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l'esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior espletamento della prestazione richiesta. In tale ipotesi, infatti - sottolinea il Tribunale - "il quadro complessivo delle attitudini professionali del lavoratore non viene ristretto, ma al contrario viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell'esperienza acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l'effettuazione di una esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività".
Con ulteriore meticolosa indagine, il Tribunale ha valutato la qualità delle mansioni analiticamente ricostruite e poste a confronto, anche sotto il profilo del maggiore o minore grado di soddisfazione della prestazione, confermando l'avviso che non esiste alcun diritto a mantenere il posto solo perché soggettivamente preferito, ma solo il diritto a non veder sacrificata la propria dignità personale e professionale mediante l'affidamento di mansioni dequalificate.
Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata esprime una valutazione di pertinenza del giudice di merito che, in quanto adeguatamente motivata, come si è visto, va esente da censure in questa sede di legittimità.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico di ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 48,00 oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2003