Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2328
CASS
Sentenza 15 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'equivalenza delle mansioni, che, ex art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi" - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione logica, coerente e completa - va verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" non richiede l'identità delle mansioni, ne' esso è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Nella specie, concernente un lavoratore con mansioni di "capo gruppo acquisizione" di una società di distribuzione assegnato a svolgere mansioni di "responsabile del 'check out'", il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha escluso che vi fosse stata variazione 'in pejus' delle mansioni, in quanto i nuovi compiti, benché estranei a quelli svolti in precedenza, non comportavano la dispersione professionale dell'esperienza acquisita, ma realizzavano un arricchimento del bagaglio professionale del lavoratore, senza sacrificare la sua dignità personale e professionale, essendo irrilevante che egli, soggettivamente, preferisse continuare a svolgere le precedenti mansioni).

Commentari3

  • 1Nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Focus su durata ,proroghe e c.d. rinnovi.
    Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2014

  • 2Il “nuovo” part-time dopo la riforma del Welfare
    Matteo Mazzon · https://www.filodiritto.com/ · 1 febbraio 2008

  • 3Mobilità del lavoratore: sì se previsto dal contratto collettivo e con solita qualificaAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2328
Data del deposito : 15 febbraio 2003

Testo completo