Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP01 7 42 02 opport zone a regiusione SEZIONE SECONDA CIVILE per pagamento di pre Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stasiour professionali Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 15530/99 Cron.4321 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 487 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RE NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1555 il 8 FEB. 2002 XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO IL CANCELLIERE DELL'ERBA, difesa dall'avvocato ANTONINO CREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIAT
contro
AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA DG728759 VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DI TURSI, difeso dall'avvocato GIOVANNI CERIELLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 1610/98 del Tribunale di MONZA, 1394 -1- depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- OR c/ IN RG 15530/99 -1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.7.96, NT OR premesso che su ricorso dell'avv. Francesco IN il giudice di Pace di Monza le aveva ingiunto di pagare la somma di £ 778.501 per prestazioni professionali rese in suo favore (istanza di fallimento ed insinuazione al pas- sivo) proponeva opposizione avverso il provvedimento mo- nitorio deducendone l'inammissibilità in quanto la par- cella posta а fondamento della pretesa era priva del parere del Consiglio dell'Ordine, il credito non era li- quido per essere stata omessa l'indicazione del calcolo relativo alla quantificazione della somma ingiunta, tra le parti era intercorso un pactum de non petendo sino ad avvenuto incasso delle somme sub iudice;
concludeva, per- tanto, chiedendo la revoca dell'opposto decreto. Costituendosi, l'Avv. Vincenzo IN eccepiva l'irrilevanza del parere del Consiglio dell'Ordine, aven- do egli richiesto il pagamento dei minimi professionali inderogabili, e contestava la sussistenza dell'ex adverso allegato pactum de non petendo;
chiedeva, quindi, il ri- getto dell'opposizione. Con sentenza 26.11.96, il giudice di pace di Monza ritenuto che, essendosi il professionista attenuto ai minimi inderogabili ex art. 636 CPC, il parere del Con- siglio dell'Ordine non fosse necessario, onde dovesse ri- gettarsi anche l'eccezione d'illiquidità del credito in- OR c/ IN RG 15530/99 -2- giunto;
che dovesse riconoscersi l'inconferenza dell'ec- cezione relativa al pactum de non petendo, poiché questo -non era stato provato rigettava l'opposizione confer- mando il provvedimento monitorio. Avverso tale sentenza NT OR interponeva appello riproponendo le doglianze già articolate in primo grado e chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata de- cisione. Si costituiva l'IN eccependo l'improponibili- tà del gravame per essere la causa di valore inferiore a due milioni;
nel merito contestava gli assunti avversari e chiedeva rigettarsi l'impugnazione. Con sentenza 26.6.98, il tribunale di Monza rite- nuto che l'eccezione d'inammissibilità del gravame fosse fondata, trattandosi di causa di valore inferiore a due milioni;
che, a mente dell'art. 12 CPC, il valore della medesima dovesse determinarsi esclusivamente in base alla parte del rapporto in contestazione, irrilevante essendo che l'appellato fosse portatore d'un titolo per oltre venti milioni nei confronti di venticinque clienti, poi- ché tale questione avrebbe potuto incidere sulla compe- tenza solo nel caso in cui in primo grado fosse stato ri- chiesto, ex art. 34 CPC, un accertamento dell'intera po- sizione creditoria facente capo all'appellato stesso;
che in mancanza di tale richiesta dovesse reputarsi corretta la decisione del primo giudice di statuire esclusivamente OR c/ IN RG 15530/99 - 3 di- in ordine al credito azionato in via monitoria chiarava l'appello inammissibile. Avverso tale decisione la OR proponeva ricorso per cassazione con due articolati motivi. Resisteva l'IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 CPC) in relazione agli artt. 113 e 339 CPC - si duole che il tribunale non abbia tenuto conto di come la somma ingiunta derivasse con logica matematica dalla frazione generatrice (£ 22.000.000 circa : 25 clienti £ 778.000 ciascuno), onde l'unica grandezza da stimare al fine di determinare il valore della causa era la prima di £ 22.000.000 generante l'altra di £ 778.000, così erro- neamente ritenendo pronunciata secondo equità la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 CPC) in relazione all'art. 68 legge professiona- le forense n. 1578 del 1933, artt. 34 CPC e 2909 CC - si duole che il giudice del merito abbia errato nel ritenere corretta la decisione del giudice di pace di statuire solo in merito al credito azionato in via monitoria in quanto, in mancanza di richiesta delle parti ex art. 34 CPC, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto sollevare OR c/ IN RG 15530/99 - 4 - d'ufficio la questione sulla competenza;
non abbia tenuto conto di come la quota parte di cui al credito del de- creto ingiuntivo derivasse da obbligazione solidale pas- siva ex art. 68 L.P., essendo unica sia la parcella cumu- lativa di £ 22.000.000 sia l'azione giudiziaria esperita e concretizzata in un'unica istanza cumulativa di falli- mento ed in un'unica istanza cumulativa d'insinuazione al passivo, sicché il giudicato formale di £ 778.000 non po- teva non riflettersi su quello sostanziale maggiore di £ 22.000.000. -I surriportati motivi che, tra loro logicamente connessi, possono essere congiuntamente trattati non meritano accoglimento. L'appello proposto dall'odierna ricorrente implica- va, infatti, anzi tutto la soluzione della questione dal- la medesima prospettata preliminare ed, ove risolta in senso sfavorevole, assorbente della competenza del giu- dice adito in primo grado a conoscere della controversia in ragione del valore della stessa, da determinarsi, se- condo l'esposta tesi, con riferimento non alla quota parte del credito fatto valere dal professionista istante nei confronti d'essa deducente nel procedimento monito- rio, bensì al complessivo credito contemporaneamente ed in unico contesto maturato dal professionista stesso nei confronti d'una pluralità di clienti. OR c/ IN RG 15530/99 - 5- -Questione siffatta che si poneva non tra compe- tenza del giudice di pace in causa la cui decisione non è soggetta ad appello ex art. 113/II CPC e competenza dello stesso in causa ordinaria la cui decisione è soggetta ad appello, ma tra competenza del giudice di pace in causa del primo tipo e competenza del tribunale non era, tuttavia, proponibile per la prima volta nel giudizio d'appello, neppure al fine di sostenere l'ammissibilità di tale proposto mezzo di gravame. - così come ri- In vero, dall'avere l'art. 38 CPC 353, 26.11.90 n. formulato con l'art. 4 della novella espressione del principio di rapida formazione delle posto come limite temporale ultimo per preclusioni - l'eccezione o il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per meteria e valore, nonché per territorio nei casi previsti dall'art. 28 CPC, la prima udienza di trattazione, di- scendono l'insindacabilità ed irretrattabilità della com- petenza del giudice innanzi al quale dette ipotesi d'in- competenza non siano state eccepite, o rilevate d'ufficio dallo stesso giudice, onde la relativa eccezione non può più essere sollevata nel successivo corso del processo ed, in particolare, nel giudizio d'appello, stante la già verificatasi preclusione (Cass. 21.3.01 n. 4021, 25.7.00 n. 9733, 27.6.00 n. 8709, 13.2.97 n. 1311). Di conseguenza, nel caso in esame la competenza ex art. 113/II CPC ritenuta dal giudice di pace in relazione OR c/ IN RG 15530/99 - 6- al valore della sola somma oggetto dell'opposto provvedi- mento monitorio non era più suscettibile di contestazioni e la sentenza emessa da quel giudice poteva essere im- pugnata solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e non anche con l'appello che, ove proposto, doveva essere è stato dichiaratocome correttamente inammissibile. Il presente ricorso ordinario per cassazione avver- so l'impugnata sentenza d'appello va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle (€ 324.90 spese che liquida in complessive ± 628900Vde £ delle quali £ ( 258,23) 500.0001per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 19.10.2001. 11 Presidente France Canton Il Cons. est. Hetting 122.11 2066 LCANCELLIERE C1 Paolo Jalerico 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE G1 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 20.03 19 Ufficio di Art. n. 19