Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6655 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBL 1665 5 / 02 Aula 'A' L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 17271/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 19003 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 55 per diritti € presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 9 MAG. 2002 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IL CANCELLIERE CONTE FRANCO GIORDANO, giusta delega in atti;
D'Amari ricorrente Rich contro 155 IVECO SPA, in persona del legale rappresentante pro 10/5/02 per tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DI €0,77 L.1500 RIPETTA 221 presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende unitamente agli ا ال 2002 avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta J120475 552 delega in atti;
120500 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1732/98 del Tribunale di TORINO depositata il 21/09/98 - R.G. N. 1104/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 05/02/02 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VESCI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino ha ritenuto che al sign. NI LA, dipendente della spa IVECO con mansioni dirigenziali, non spettasse alcun compenso per lavoro straordinario espletato fra il 1981 ed il 1991. Ed infatti, attenendosi ai criteri dettati dalla sentenza n. 101/75 della Corte Cost., secondo cui-pur non applicandosi per i dirigenti le limitazioni di orario previste per le altre categorie di lavoratori subordinati, tuttavia, non potevano esser superati i limiti di ragionevolezza, oltre i quali sorgeva il diritto al compenso per il lavoro in questione -doveva ritenersi che il lavoratore aveva ottenuto anche dal punto di vista quantitativo, una retribuzione globalmente adeguata, con la conseguenza che non poteva ritenersi superato il predetto limite di ragionevolezza. Tale convincimento il Tribunale ha fondato sull'esame di alcune voci retributive corrisposte all'appellante con funzione integrativa dello stipendio ritenendo che almeno tre di esse- l'indennità di funzioni direttive calcolata sulla base delle ore effettivamente prestate computando la media di quelle eccedenti il normale orario di lavoro in relazione agli ultimi 15 mesi;
la gratifica di sovraintendenza corrisposta a tutti i capi anche tenendo conto del lavoro effettivo, il premio di presenza al sabato- risultano-incontestabilmente-correlate alla quantità del lavoro effettivamente prestato retribuendo adeguatamente in senso globale l'attività dell'appellante. Ha fatto riferimento in ordine alla funzione di tali voci a deposizioni testimoniali. Il sign. LA ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo;
la VE spa resiste con controricorso ed ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo. La censura, in buona sostanza, si articola in più profili, tutti tendenti a dimostrare come il convincimento del Tribunale- fondato sulla corrispondenza delle indennità- da esso valutate per accertare l'esistenza di una adeguata retribuzione globale- ad una effettività di prestazione propria della fascia drigenziale cui il ricorrente appartiene-si fondi su fatti non rispondenti al vero. In particolare, con il primo profilo si imputa al Tribunale- a proposito dell'indennità - di aver riscontrato, soprattutto in base alla deposizione del teste di funzioni Lombardi, che essa fosse corrisposta in relazione al lavoro straordinario effettivamente prestato, laddove così non era, altrimenti la causa non sarebbe sorta, perché la indennità non aveva alcun collegamento con il lavoro effettivamente prestato ed era solo connessa alla funzione. Il profilo testè esaminato- che si muove nella predetta prospettiva di contestazione di una funzione di retribuzione globale delle indennità esaminate dal Tribunale- da una parte imputa al Tribunale di aver affermato cose mai dette dal teste e, da un'altra, gli addebita di aver tratto conclusioni illogiche nella valutazione di tale testimonianza e di altre. 2 Ed infatti esso si conclude nel senso che quanto ritenuto dal Tribunale è non vero per l'affermazione pacifica dei testimoni portati dall'azienda secondo i quali l'indennità viene percepita comunque per il solo fatto di svolgere una funzione di capo e che, dalle predette considerazioni risulta che il percepimento dell'indennità in questione è completamente svincolato dalle prestazioni di lavoro oltre l'orario normale non tenendolo in alcuna considerazione. Per quanto riguarda il primo punto esso, addebitando sostanzialmente un travisamento del fatto, avrebbe dovuto esser fatto valere con il rimedio revocatorio, mentre, per quanto attiene al secondo, non risulta denunciata alcuna illogicità nella valutazione delle prove la quale poteva, eventualmente, risultare solo se esse fossero state riportate nella loro interezza. Il secondo profilo attiene all'indennità definito "premio di presenza al sabato” che, secondo la deposizione testimoniale, retribuisce in maniera parziale le ore effettivamente prestate. In relazione ad essa il ricorrente rileva che lo stipendio del dipendente viene integrato solo se le ore al sabato sono effettivamente lavorate e che la natura di tale retribuzione non è omogenea con le altre due prese in considerazione dal Tribunale atteso che esse vengono corrisposte a prescindere dalla effettività del lavoro prestato. Ciò comporta contraddittorietà. Anche tale profilo è infondato giacchè esso, come il precedente, è solo meramente contestativo, senza tradursi nella denuncia di vizi della decisione che possano esser fatti valere in sede di legittimità, della affermazione del Tribunale relativa alla 3 connessione delle indennità da esso esaminate con la effettività quantitativa del lavoro prestato dalla fascia dirigenziale in questione. Dubbi circa la rispondenza alla effettività del lavoro prestato il ricorrente solleva anche per la gratifica di fine anno : essi si fondano sull'apprezzamento di testimonianze che- omettendosi di riportare, peraltro, nella sua interezza la deposizione del teste Lombardi- che è poi quella che contraddice la tesi del ricorrente di non inerenza delle indennità in questione ad una prestazione effettiva- costituisce espressione di mero dissenso valutativo che non si traduce in un vizio denuncibile in sede di legittimità. In conclusione,come si è detto, tutta la costruzione della sentenza impugnata si fonda sull'asserzione che per la fascia dirigenziale in questione furono- sulla base di prestazione lavorative effettivamente rese in relazione alla funzione espletata- corrisposte indennità che quantitativamente avevano funzione di compensare- globalmente le mansioni connesse alla funzione stessa evitando in tal modo il superamento del limite di ragionevolezza cui consegue il diritto a percepire un separato compenso per il lavoro straordinario. La censura è intesa a smontare questa costruzione solo però contrapponendo una propria versione dei fatti giuridicamente rilevanti senza, tuttavia, dedurre alcun vero vizio della decisione impugnata rilevante nella presenta sede. Il ricorso va quindi rigettato. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente oltre € 2500,00 per onorari. Roma 5 febbraio 2002 Il Consigliere es. Corrado Saghelin - 8 . - 3 3 7 3 N 5 ол IL CANCELLIERE س Depositato in Cancelleria I L A R ' . E L 1 D 0 T T S A , I S P A A S E S M oggi, -9. MAG 2002 I D A O L , B O L D I E R P IL CANCELLIERE чаист 5 alle spese liquidate in € 20,70 Il Presidente Dela B E L L L E 1 G A 1 G E ے O D I R I A I T O E T S S N T G E R D R N O , E S A G I O E N A I S T T D M E E P S O