Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, qualora, a seguito di estradizione concessa dallo stato estero, il soggetto estradato sia stato giudicato e condannato in Italia, detta condanna non può comportare la revoca di benefici (nella specie sospensione condizionale della pena e indulto) a suo tempo concessi in relazione a condanne inflitte per reati per i quali l'estradizione non sia stata concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2002, n. 16129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA PASQUALE Presidente del 30/01/2002
1. Dott. CALABRESE REANTO LUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 267
3. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 040052/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE LI N. IL 04/06/1958
avverso la sentenza del 03/10/2001 TRIBUNALE di COMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
lette le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza 3 ottobre 2001 il Tribunale di Como, decidendo quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto concessi da varie sentenze irrevocabili a GI AR, persona estradata in Italia dalla Francia.
Secondo detto giudice non è di ostacolo al provvedimento di revoca il dato processuale che l'estradizione contempli, come nel caso sottoposto al suo esame, soltanto i fatti giudicati che sono causa della revoca medesima e non anche quelli per i quali questa è richiesta.
In una ipotesi siffatta - spiega il tribunale - il principio di specialità dell'estradizione esplicherà i suoi effetti nel senso che non può essere eseguito l'ordine di carcerazione, che consegue alla revoca, prima che sia ottenuta l'estensione della estradizione e sempre che l'estradato non siasi volontariamente sottomesso alla sovranità italiana, trattandosi nel territorio dello Stato per più 45 giorni dopo essere stato rilasciato.
Ricorre per cassazione il difensore, deducendo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. nonché degli art. 13 cp e 661 c.p.p.;
motivi illustrati in successiva memoria.
Il ricorso, in adesione alle conclusioni del P.G., merita accoglimento.
Invero il giudice "a quo" ha violato non solo il principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento 31 ottobre 2000, secondo cui "la posizione processuale del AR postulava l'accertamento della "concreta eseguibilità" delle decisioni adottate in sede di esecuzione, prodromiche evidentemente alla formazione di un cumulo delle pene che il AR dovrebbe effettivamente espiare in possibile violazione del principio di specialità; ma anche "dictum" fissato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 28 gennaio 2001, Ferrarese ed altri), per il quale nei confronti della persona estradata da altro Stato aderente alla convenzione europea di estradizione, per reato diverso anteriore alla consegna, sono consentiti soltanto gli atti di cui agli art. 14, comma 1^ della convenzione europea di estradizione e 346 c.p.p.. Resta così fermo che il principio di specialità impedisce che dalla presenza dell'estradato in Italia venga tratta occasione per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale, diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, e dunque anche all'esecuzione di eventuali sentenze di condanna a pena detentiva sino a quando non sia stata chiesta ed ottenuta l'estradizione suppletiva.
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, l'inseguibilità della pena, relativa a condanna per reati anteriori e diversi da quelli per i quali lo Stato richiesto abbia concesso l'estradizione, esclude che tale pena possa rientrare, per effetto di provvedimento di revoca dei benefici della sospensione e dell'indulto, nel cumulo ai fini dell'esecuzione.
L'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2002