Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2002, n. 16129
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Sentenza 30 gennaio 2002

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In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, qualora, a seguito di estradizione concessa dallo stato estero, il soggetto estradato sia stato giudicato e condannato in Italia, detta condanna non può comportare la revoca di benefici (nella specie sospensione condizionale della pena e indulto) a suo tempo concessi in relazione a condanne inflitte per reati per i quali l'estradizione non sia stata concessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2002, n. 16129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16129
    Data del deposito : 30 gennaio 2002

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