Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
00.60252 REPUBBLICA ITALIANA N . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 20 /0 2 Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria gitati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri ☑ Dott. Giovanni Presidente R.G. N. 9295/98 Cron.29438 Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco *EBNER wr Dott. Giuseppe Consigliere FALCONE Rep. CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo Ud.30/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA 60252 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ов ricorrente Р
contro
US MA;
intimata avverso la sentenza n. 22/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 17/02/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2421 -1- udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ہ و ں -2- Svolgimento del processo US AR proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale emessa dall'Ufficio Imposte Dirette di Bolzano e avente ad oggetto il recupero degli acconti Irpef ed IL dovuti relativamente all'anno 1989 e non versati. La contribuente deduceva la tardività della iscrizione a ruolo per decorso del termine di cui all'art.36 bis DPR 600/73. Con decisione n. 126/05/96 la Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano rigettava il ricorso.ritenendo di natura ordinatoria l'indicato termine. L'appello proposto dalla US avverso tale provvedimento veniva accolto con sentenza n.22/1/98 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano. I Giudici dell'appello a fondamento del proprio convincimento circa la perentorietà dell'indicato termine, si richiamavano anche ad un conforme orientamento di legittimità e della Commissione Tributaria Centrale. Ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato,con due mezzi di gravame. La US non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.36 bis DPR 600/73 e dell'art. 17 DPR 602/73; nonché dell'art.28 L.449/1997. M I giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto della evoluzione legislativa che comunque rendeva erronea la pronuncia, dovendosi il termine ex art.36 bis DPR 600/73 per la liquidazione delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni, termine dalla legge non dichiarato perentorio,ritenere di rilevanza puramente interna a differenza di quello per la iscrizione nei ruoli,previsto a pena di decadenza dall'art. 17 DPR 602/73 citato, in relazione al termine quinquennale di cui all'art.43 DPR 600/73. In ogni caso la Commissione non avrebbe tenuto conto della norma di interpretazione autentica circa la natura ordinatoria e non perentoria del termine contenuto dell'art.36 bis DPR 600/73 - contenuta nell'art. 28 della L.449/1997. Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione del menzionato art.36 bis sotto altro profilo, nonché violazione degli artt.3 e 10 DPR 602/73. erroneamente ritenendoAd avviso della ricorrente i Giudici di appello essere intervenuta la decadenza dell'A.F. dal termine ex art.36 bis DPR 600/73 -avrebbero ingiustificatamente omesso di procedere all'esame del merito della controversia : così non rilevando la legittimità della pretesa erariale, atteso il mancato versamento da parte della US degli acconti d'imposta dovuti per l'annualità 1989. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto alle questioni poste con il secondo. M Invero l'art 36 bis del DPR 600/1973 nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis,atteso che la nuova disciplina ha effetti ex art 16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'11.1999 – così dispone(va) al primo comma: Gli Uffici " - delle imposte avvalendosi di procedure automatizzate procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". Orbene siffatta disposizione.che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art.16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso 66 indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". Alla stregua di tale disposizione,che avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie.come la presente,non M divenute definitive), deve riconoscersi l'erroneità della impugnata sentenza, fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. La rilevata fondatezza delle censure mosse alla impugnata sentenza comporta la cassazione della sentenza impugnata: senza rinvio, attesa la possibilità di decidere il ricorso nel merito,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. -Invero,non essendo contestata per quanto emerge dalla impugnata sentenza la circostanza della debenza degli acconti d'imposta e del loro - mancato versamento e neppure essendovi contestazione sul quantum della pretesa erariale,ne consegue che il ricorso introduttivo del giudizio( basato esclusivamente sulla pretesa decadenza dell'Amministrazione dal diritto di̟ esigere il pagamento degli indicati acconti) deve essere rigettato. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ritiene equo disporne compensazione,avuto riguardo all'esistenza di contrastanti interpretazioni circa la natura del termine ex art.36 bis DPR 602/73,per le quali si è reso necessario l'intervento del legislatore con la richiamata norma interpretazione autentica.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.11.2001 здові Il Consigliere estensore Presidente Liebenmi NCELLERIADEPOSITATS AGO. 2002IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista