Sentenza 24 giugno 2003
Massime • 1
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2003, n. 29024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29024 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/06/2003
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3336
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 029375/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR FR N. IL 04/05/1961;
avverso ORDINANZA del 18/06/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Frasso il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
con ordinanza emessa de piano in data 18/6/02 il Tribunale di sorveglianza di Tarante ha respinto l'istanza presentata da Di AR AN, ristretto in espiazione di pena, onde ottenere la sospensione ex art. 666 comma 7 C.P.P. dell'ordinanza emessa il 12/12/01 dal Tribunale di sorveglianza medesimo con la quale gli era stata respinta un'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, era stato revocato un precedente provvedimento di rinvio ed era stata dichiarata inammissibile un'istanza subordinata di detenzione domiciliare. Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce, come unico motivo, la violazione del contraddittorio per non essere stata accolta la sua richiesta di essere sentito personalmente. La doglianza è manifestamente priva di fondamento, non essendo prevista per il provvedimento sull'istanza di sospensione ex art.666 comma 7 C.P.P. alcuna formalità, e il ricorso deve comunque essere dichiarato senz'altro inammissibile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. b) e con le conseguenze di cui all'art. 616 C.P.P., non essendo detto provvedimento, quando come nel caso di specie non incide direttamente sulla libertà personale, impugnabile (cfr. in proposito le sentenze di questa Sezione 26/9/91, Ranieri - rv. 188447 e 10/12/96, P.M. in proc. Cecotto - rv. 206.241).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2003