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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6967 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PI FA OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. FRANCESCA FRUSTERI che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 9/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA in data 18/9/2019 nei confronti di DI PI FA OR in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6967 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 1.1. Preliminarmente la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 640 ter cod. pen. e 3, 25 e 27 cost. 1.2. Violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, primo, secondo e quarto comma cod. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 26 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Frusteri insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo, preliminarmente, la difesa ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 640 ter cod. pen. e 3, 25 e 27 cost. in quanto la pena prevista per il reato di tentato utilizzo di carte di credito sarebbe del tutto sproporzionata rispetto a quella prevista per il reato di frode informatica e ciò, a fronte di una sostanziale analogia delle condotte se non addirittura di una sovrapponibilità, considerato pure che il secondo reato richiede anche una maggiore capacità criminale, sarebbe del tutto ingiustificato e, quindi, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento. La questione è manifestamente infondata. La determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni previste a fronte delle condotte previste è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Il diverso trattamento sanzionatorio stabilito per ipotesi di reato differenti, pertanto, frutto di una legittima scelta politica, non può, essere oggetto di sindacato, salvo il caso in cui la pena non risulti sproporzionata rispetto all'offesa. Nel caso di specie, d'altro canto, tale sproporzione non esiste né in astratto né in concreto con riferimento alla pena prevista dal reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 640 ter cod. pen. Pure a fronte della diversa natura dei due reati - l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è reato contro la fede pubblica teso anche a tutelare l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia 2 sempre utilizzato in modo corretto (Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01)- deve, infatti, considerarsi che l'art. 640 ter secondo comma cod. pen. prevede la stessa pena dell'art. 493 ter cod. pen, da uno a cinque anni, nel caso in cui la condotta prevista dal primo comma produca un trasferimento di denaro. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La condotta indicata nel capo di imputazione, così come poi accertata nel corso del giudizio, consistita nell'avere fatto uso di una Carta Sì Mastercard, risulta essere stato correttamente qualificato come reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata). 3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Al di là delle corrette considerazioni pure espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, infatti, deve ribadirsi che il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale (in termini cfr. Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01; Sez. 2, n. 45902 del 15/11/2012, Criscuolo, Rv. 254359 - 01). 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, primo, secondo e quarto comma cod. pen. rilevando che il riferimento contenuto nella sentenza alla condotta complessiva, e in specifico al reato di furto della carta di credito, sarebbe improprio in quanto per tale reato il ricorrente sarebbe stato assolto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e alle precedenti condanne, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito adeguata e coerente motivazione quanto all'applicazione della recidiva, ciò anche facendo riferimento al furto per il quale il proscioglimento dell'imputato è stato determinato dalla improcedibilità del reato per carenza di querela. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 3 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso 1'8/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. FRANCESCA FRUSTERI che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 9/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA in data 18/9/2019 nei confronti di DI PI FA OR in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6967 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 1.1. Preliminarmente la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 640 ter cod. pen. e 3, 25 e 27 cost. 1.2. Violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, primo, secondo e quarto comma cod. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 26 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Frusteri insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo, preliminarmente, la difesa ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 9 D.Lvo 231/07, ora art. 493 ter cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 640 ter cod. pen. e 3, 25 e 27 cost. in quanto la pena prevista per il reato di tentato utilizzo di carte di credito sarebbe del tutto sproporzionata rispetto a quella prevista per il reato di frode informatica e ciò, a fronte di una sostanziale analogia delle condotte se non addirittura di una sovrapponibilità, considerato pure che il secondo reato richiede anche una maggiore capacità criminale, sarebbe del tutto ingiustificato e, quindi, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento. La questione è manifestamente infondata. La determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni previste a fronte delle condotte previste è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Il diverso trattamento sanzionatorio stabilito per ipotesi di reato differenti, pertanto, frutto di una legittima scelta politica, non può, essere oggetto di sindacato, salvo il caso in cui la pena non risulti sproporzionata rispetto all'offesa. Nel caso di specie, d'altro canto, tale sproporzione non esiste né in astratto né in concreto con riferimento alla pena prevista dal reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 640 ter cod. pen. Pure a fronte della diversa natura dei due reati - l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è reato contro la fede pubblica teso anche a tutelare l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia 2 sempre utilizzato in modo corretto (Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01)- deve, infatti, considerarsi che l'art. 640 ter secondo comma cod. pen. prevede la stessa pena dell'art. 493 ter cod. pen, da uno a cinque anni, nel caso in cui la condotta prevista dal primo comma produca un trasferimento di denaro. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La condotta indicata nel capo di imputazione, così come poi accertata nel corso del giudizio, consistita nell'avere fatto uso di una Carta Sì Mastercard, risulta essere stato correttamente qualificato come reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata). 3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Al di là delle corrette considerazioni pure espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, infatti, deve ribadirsi che il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale (in termini cfr. Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01; Sez. 2, n. 45902 del 15/11/2012, Criscuolo, Rv. 254359 - 01). 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 99, primo, secondo e quarto comma cod. pen. rilevando che il riferimento contenuto nella sentenza alla condotta complessiva, e in specifico al reato di furto della carta di credito, sarebbe improprio in quanto per tale reato il ricorrente sarebbe stato assolto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e alle precedenti condanne, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito adeguata e coerente motivazione quanto all'applicazione della recidiva, ciò anche facendo riferimento al furto per il quale il proscioglimento dell'imputato è stato determinato dalla improcedibilità del reato per carenza di querela. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 3 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso 1'8/11/2022