Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
Il reato previsto e punito dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991 (ed ora dall'art. 55, comma nono, d. lgs. n. 231 del 2007) non rientra tra i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e non è quindi compatibile con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2012, n. 45902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45902 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 15/11/2012
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2796
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 14777/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IL nato a [...] [...];
2) LO SS nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 24/3/2011 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/3/2011, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13/1/2006, assolveva LO SS dal reato di ricettazione continuata a lui ascritto al capo b) per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena irrogata allo stesso in ordine al residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
confermava nel resto la decisione con la quale LO IL era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed 200,00 di multa in relazione ad entrambi i reati contestati.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, salvo l'assoluzione dell'imputato LO SS dal reato di cui al capo b), in punto di riduzione della pena previa concessione dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., art.62 c.p., n. 4 e art. 648 cod. pen.; si dolgono in particolare della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondato il motivo proposto. Difatti, quanto alla posizione di LO IL, vengono riprodotti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera, limitandosi a censurarle genericamente. Il giudice di appello, per giustificare la mancata concessione dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, si è rifatto alla giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, condivisa dal Collegio, in base alla quale l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4 è compatibile con l'ipotesi attenuata ricettazione di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, in quanto ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. (sez. U n. 13330 del 26/4/1989, Rv. 182221; sez. 4 n. 46031 del
9/10/2003, Rv. 226723). Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. Il medesimo motivo di impugnazione risulta parimenti infondato in relazione alla posizione di LO SS, il quale, all'esito del giudizio di appello, è stato mandato assolto dal reato di ricettazione di cui al capo b) per non avere commesso il fatto. Difatti, pur mancando nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.4 all'imputato LO SS anche in relazione al reato residuo di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 rileva il Collegio che non possa ipotizzarsene caso di specie alcun vizio di legittimità. In tal senso deve evidenziarsi che la normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento è intesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in modo corretto, nonché a tutelare la fede pubblica;
di conseguenza il reato previsto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 12 non rientra nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio in relazione ai quali è consentita l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, essendo, appunto, diverso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Di conseguenza non appare censurabile l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante in parola all'imputato LO SS, richiesta che era stata avanzata in relazione all'imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. per la quale lo stesso è stato mandato assolto.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc pen., la condanna degli imputati che lo hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012