Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 del codice di rito, non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, ne' tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2003, n. 19305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19305 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere
2. " COSTANZO ENZO Consigliere
3. " FEDERICO GIOVANNI Consigliere
4. " VISCONTI SERGIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PERUGIA;
nei confronti di:
1) CC EZ N. IL 12/02/1948;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA, del 19/04/2002 CORTE APPELLO PERUGIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere OLIVIERI RENATO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Hinna Danesi che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Osserva:
IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Perugia, giudicando ai sensi dell'art. 314 C.P.P., ha liquidato la somma di Euro 6.300,00 in favore di RA EN a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione cautelare sofferta per la durata di giorni sedici. Avverso l'ordinanza hanno prodotto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale della Repubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato in Perugia. Il primo denuncia violazione dell'art. 314 c.p.p., per non essere stato considerato che il RA aveva riportato condanna a pena condizionalmente sospesa.
Il secondo svolge analoga censura aggiungendo quella del difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha motivato le sue richieste nel modo seguente:
"Va premesso che il gravame proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonostante la impropria denominazione di controricorso e ricorso incidentale (in quanto l'istituto previsto dall'art. 314 c.p.p. è regolato dalle norme del codice di procedura penale secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza 26.11.1997, ric. Gallaro) presenta tutti i requisiti di un regolare, tempestivo ricorso per cassazione atto nel quale può essere legittimamente convertito.
Ciò posto, deve rilevarsi che le doglianze avanzate dal P.G. presso la Corte della riparazione non appaiono condivisibili. Il RA, condannato per delitto di truffa a pena detentiva sospesa a norma dell'art. 163 c.p., ha proposto domanda di riparazione ai sensi del 20 comma dell'art. 314 c.p.p. applicabile allorchè sia stato irrevocabilmente accertato l'emissione o il mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p.. Come dimostra l'uso della disgiuntiva "o", anche la sola emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale, ove irrevocabilmente annullato o revocato, in via di verifica incidentale, per l'assenza dei gravi indizi - come è accaduto nella fattispecie - o per la violazione dei massimi edittali previsti dall'art. 280 c.p.p. può costituire titolo per ottenere una equa riparazione. La conclusione non muta - per espresso dettato normativo - anche se il processo si è concluso con sentenza di condanna, salvo (si intende) il caso di una fungibilità del presofferto cautelare con la detenzione da espiare. Sotto questo aspetto, è irrilevante la critica che il P.G. svolge in relazione agli effetti della sospensione condizionale della pena ex art. 163 e ss c.p. Se si dovesse subordinare, in queste ipotesi, la domanda di riparazione alla positiva scadenza del termine indicato dall'art. 163 c.p., sarebbe precluso l'accesso dell'interessato alla domanda in questione per decorso del termine biennale sancito a pena di decadenza.
Si ritiene che la sentenza richiamata nel ricorso del P.G. (n. 683 di data 11/03/1997 - 17/07/1997 della 4° Sezione la Corte di cassazione) trovi applicazione nel diverso caso previsto dal comma 1 dell'art. 314 c.p.p., ossia quando la qualificazione giuridica del reato sia stata affermata con la sentenza che conclude il processo, sul presupposto cioè di un giudicato implicito incidentale sulla originaria legittimità del provvedimento di custodia cautelare. Le doglianze dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato circa l'entità dell'ammontare liquidato al RA (tenuto conto del parametro economico in certa misura necessariamente elastico secondo la sentenza delle SS.UU. della Corte dì cassazione n. 24287 del 14/06/2001) come pure quelle tendenti a ottenere una compensazione delle spese si risolvono in doglianze di merito, come tali inammissibili in questa sede".
La Corte concorda pienamente con le ora esposte argomentazioni del Procuratore Generale, perché corrette in linea di diritto, e, fattele proprie, dispone in conformità.
I ricorsi vanno rigettati.
L'amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Quelle tra le parti per questo grado di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 APRILE 2003.