Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 1
In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall'art. 491, comma primo, cod. proc.pen. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell'art. 538 cod. proc.pen. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualità e regolarità della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perché proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2001, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 14/11/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - N. 1915
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - rel. Consigliere - N. 025829/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ASSITALIA ASSICURAZIONI N. IL 00/00/0000
TE TE NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI N. IL 12/12/1970 avverso SENTENZA del 29/01/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. G. Palombarini che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza nella parte in cui il dispositivo si afferma una imputabilità al defunto TA al 50% della colpa. Udito, per la parte civile, l'Avv. Merlini Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del Resp. Civile AXA Assicurazioni avv. Coliva che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore per il ricorrente responsabile civile Assitalia avv. Properzi Patrizia, in sostituzione dell'avv. Enea Ercolani, che si riporta ai motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/7/1994 avveniva una collisione tra la Renault Espace tg. BO/G88157 condotta da TA MA e la Peugeot tg. BO/A34288 condotta da TO FA, in conseguenza della quale quest'ultima si rovesciava e, girandosi trasversalmente, andava ad investire il ciclomotore Zip Piaggio 50 cc. condotto da LE LO sul quale era trasportato AT TO: a seguito di ciò, il AT riportava lesioni all'arto inferiore sinistro. Per tale fatto venivano tratti a giudizio il TA ed il TO per rispondere del reato di lesioni colpose in danno del AT, commesso, secondo la contestazione, oltre che per colpa generica, anche con violazione delle norme sulla circolazione stradale. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale monocratico di Bologna, ritenendo fondati gli addebiti di colpa mossi agli imputati, affermava la penale responsabilità di entrambi, condannandoti alla pena di giorni venti di reclusione, ciascuno, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, tenendo conto di un concorso di colpa della parte offesa AT TO quantificato nella misura del 60%. Avverso detta sentenza proponevano appello il P.G., il quale si duoleva della mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nonché la difesa del TA, la parte civile, il responsabile civile "Axa Assicurazioni S.p.a." in relazione alla posizione del TO. Nelle more del procedimento di secondo grado decedeva il TA. La Corte d'Appello, per la parte che in questa sede rileva, confermava l'affermazione di colpevolezza a carico del TO, dichiarava l'estinzione del reato nei confronti del TA per morte dell'imputato ed escludeva il concorso di colpa della parte lesa attribuendo la responsabilità dell'incidente ai due imputati nella misura del 50% ciascuno. La Corte di merito, nel contesto motivazionale della sentenza, e senza poi pronunciare alcuna statuizione specifica nel dispositivo nei confronti del responsabile civile correlato alla posizione dell'imputato TA, precisava che, pur se non autonomamente appellante, il detto responsabile civile non poteva ancorarsi all'errata attribuzione di concorrente responsabilità operata dal PR - oggetto di radicale riforma in secondo grado ma doveva ritenersi coinvolto, come si legge testualmente nella sentenza della Corte territoriale, "seppure in virtù di una cogente ed ineluttabile conseguenza di natura residuale, dalla paritaria affermazione di responsabilità, nella determinazione dell'evento, precipuamente affermata nei confronti dell'imputato TO FA".
Ha proposto ricorso per Cassazione il responsabile civile per la posizione del TA deducendo le seguenti censure: 1) mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nei confronti del TA, quale conseguenza di una errata valutazione delle risultanze processuali;
2) contraddittorietà di motivazione circa la posizione del responsabile civile;
3) vizio motivazionale relativamente alla esclusione del concorso di colpa della parte lesa ed alla graduazione della colpa dei due imputati.
All'odierna udienza di discussione il difensore del responsabile civile correlato alla posizione del TO ha eccepito la inammissibilità del gravame deducendo la insussistenza della "legitimatio ad processum", con riferimento alla procura conferita dall'"Assitalia" all'avv. Luca Ercolani per la costituzione nel giudizio penale a carico del TA e del TO, non risultando allegato l'atto da cui la persona fisica che, per conto dell'"Assitalia", aveva nominato l'avv. Ercolani, avrebbe potuto trarre tale potere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sotto un duplice profilo.
L'"Assitalia", in persona del dott. Michele ZO, si è costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Ercolani, nominato procuratore e difensore con procura in calce alla copia notificata del decreto di citazione del responsabile civile. Tale procura, in virtù della quale veniva attribuito all'avv. Ercolani anche il potere di proporre impugnazioni, ed indicata nell'atto di costituzione ai sensi dell'art. 84 c.p.p., risulta espressamente richiamata anche nella premessa del ricorso. Dall'esame della detta procura si rileva che la stessa fu conferita all'avv. Ercolani dal dottor ZO in virtù di procura speciale dell'"Assitalia" "rep. 64040, racc. 8473, notaio Generoso Palermo - Roma". Dunque, la procura rilasciata dall'"Assitalia" al dott. ZO risulta solo richiamata negli estremi identificativi ma non allegata: ne deriva la impossibilità di valutare il contenuto di tale atto attributivo di un potere rappresentativo, e, conseguentemente, l'impossibilità di individuare l'ambito e l'ampiezza dei poteri attribuiti con detta procura allo stesso dott. ZO;
ne' può essere ritenuto sufficiente, in mancanza di un supporto documentate, il mero riferimento, nella dichiarazione di costituzione di responsabile civile, al dottor ZO quale "legate rappresentante" dell'"Assitalia". In conseguenza della mancanza in atti del documento (soltanto citato) contenente il mandato rilasciato dati "Assitalia" al dottor ZO, deve ritenersi non fornita la prova della sussistenza di poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo ai fini processuali, ed in particolare del potere di nominare il difensore per le impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione. L'art.491 c.p.p. stabilisce che le questioni concernenti la citazione e l'intervento del responsabile civile - così come le altre questioni indicate nei detto articolo - risultano precluse se non dedotte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti;
non v'è dubbio però che tale preclusione, con specifico riferimento al responsabile civile, attiene alle questioni relative alla individuazione del soggetto nei cui confronti possono essere validamente pronunciate le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento penale nel quale il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto, così come previsto dall'art. 538, comma terzo, c.p.p., ma non riguarda la ritualità e la regolarità
della costituzione che è cosa diversa (tanto è vero che il presupposto della richiamata disposizione di cui al terzo comma dell'art. 538 c.p.p. non è la costituzione del responsabile civile bensì la citazione o l'intervento volontario dello stesso): detta preclusione non può certo far venir meno l'obbligo del rispetto delle formalità stabilite, a pena di inammissibilità (rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento: art. 591 c.p.p., comma quarto), per la proposizione delle impugnazioni. Pertanto, la mancata deduzione di questioni concernenti la costituzione dell'"Assitalia", quale responsabile civile, a nulla rileva ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno del presente ricorso. Come innanzi già accennato, l'avv. Ercolani, nella premessa del ricorso, ha richiamato, quale fonte del suo mandato difensivo, quella originaria procura sopra ricordata con la quale il dottor ZO gli aveva conferito, oltre al potere di rappresentanza quale procuratore speciale per stare in giudizio, anche il potere di proporre impugnazioni. Ma, come si è detto, non risulta allegato agli atti il documento da cui il dottor ZO poteva trarre i suoi poteri di rappresentanza dell'"Assitalia": e non essendo intervenuto, successivamente a quella originaria procura rilasciata dal dottor ZO all'avv. Ercolani, un ulteriore ed autonomo mandato al detto legale, da parte del soggetto a ciò legittimato, il ricorso risulta inammissibile perché proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale (quanto alla possibilità dell'accertamento di ufficio in ordine alla sussistenza della "legitimatio ad processum", e di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo, cfr. Sez. 5^, n. 25321/01 del 21/6/2001, in proc. Cioia, RV. 219473). Giova poi sottolineare che, a prescindere dalle considerazioni procedurali sopra svolte, il ricorso si presenta comunque inammissibile anche per la manifesta infondatezza delle doglianze. Le censure relative alla ricostruzione del sinistro ed all'attribuzione del grado di colpa ai protagonisti riguardano apprezzamenti di fatto e tendono ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di legittimità. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960). Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello si presenta formalmente e concettualmente immune dai denunciati vizi avendo la Corte distrettuale seguito un percorso argomentativo caratterizzato da logicità ed adeguatezza, facendo riferimento a dati oggettivi e documentali acquisiti agli atti, quali i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro ed i rilievi planimetrici e fotografici. Nè possono assumere rilievo, nel meccanismo eziologico dell'evento lesivo, circostanze quali la presenza "contra legem" del AT come passeggero sul ciclomotore (idoneo, per la sua cilindrata, al trasporto del solo conducente) e la rilevante massa corporea del AT stesso: al riguardo i giudici di secondo grado hanno esattamente sottolineato che si tratta di fenomeni che debbono essere considerati in termini di assoluta casualità ed occasionalità rispetto alla dinamica terminale dell'incidente. Per quel che riguarda poi la precisazione anche nei confronti del TA del concorso di colpa, riconosciuto a carico di entrambi gli automobilisti nella misura del 50% ciascuno, la manifesta infondatezza della censura, dedotta con il ricorso su tale punto, deriva - per quel che riguarda il profilo della denunciata violazione dell'art. 578 c.p.p. - dal fatto che nel dispositivo dell'impugnata sentenza non è contenuta alcuna specifica ed espressa statuizione a carico del TA, non potendo considerarsi tale la mera espressione incidentale "restando il residuo 50% imputabile al TA" adottata chiaramente solo per esplicitare la esclusione di qualsiasi concorso a carico della parte lesa. La Corte territoriale, in presenza dell'appello della parte civile sullo specifico punto concernente la determinazione della percentuale del concorso di colpa, non poteva esimersì dal pronunciarsi su tale aspetto della vicenda: ed una volta determinata nel 50% la colpa concorrente a carico del TO, ed avendo escluso (come precisato anche nel dispositivo della sentenza) qualsiasi colpa concorsuale a carico della parte lesa, ha ritenuto di esplicitare che il residuo 50% di colpa era da intendersi imputabile automaticamente, quale logica conseguenza, alla posizione del TA (pur senza che da ciò potessero derivare statuizioni a carico di quest'ultimo, atteso che l'intervenuto decesso comportava la declaratoria di estinzione del reato nei suoi confronti per tale motivo); trattasi di affermazione tutt'al più superflua, ma non censurabile sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 578 c.p.p. la cui inapplicabilità risulta invero chiaramente riconosciuta dalla stessa Corte di merito la quale ha infatti puntualizzato che detta enunciazione non costituiva una specifica statuizione - in quanto preclusa dall'intervento e dall'accertamento dell'anzidetta causa di estinzione del reato, diversa da quelle contemplate dall'art. 578 c.p.p. - bensì una mera ed ineluttabile constatazione, di natura forzatamente residuale (pag. 9 e 10 della sentenza). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000. Il ricorrente va altresì condannato a rimborsare alla parte civile AT TO le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AT TO nella misura di lire 2.200.000, comprensive di spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002